Camera Penale di Teramo "Giuseppe Lettieri"

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04/07/2024

03/07/2024 Ridotte ulteriormente le �infrastrutture� del giudizio in Cassazione Nelle pieghe di un “decreto infrastrutture” un ulteriore tentativo di marginalizzazione del ruolo dell’avvocato col conseguente ridimensionamento del diritto di difesa. Il documento della Giunta e dell’Osserv...

03/07/2024

ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI DEL “FIORE ALL’OCCHIELLO” DELLA RIFORMA CARTABIA

(del Prof. Adelmo Manna, su Il Riformista del 29 giugno 2024)

Di fronte a un reato, soprattutto se grave, si fa avanti il senso di vendetta della collettività che costituisce l’antitesi della Giustizia riparativa, ma che non è facile da esorcizzare. La giustizia riparativa costituisce il “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia, tanto è vero che la stessa riforma, di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è stata posticipata nella sua entrata in vigore al 30 dicembre dello stesso anno e, soprattutto, riguardo ai decreti attuativi attinenti alla giustizia riparativa, al 30 giugno 2023. Onde dimostrare i chiaroscuri della G.R., in un primo tempo gli aspetti operativi della stessa erano originariamente molto rigidi ma, per facilitarne l’avvio, in data 15 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministro della Giustizia di modifica dei requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori e delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto.

Più in particolare l’intervento legislativo è stato “timido” perché, a livello di diritto penale sostantivo, ci si è limitati alla estinzione del reato per condotte riparatorie, limitatamente ai reati perseguibili a querela di parte, ed inoltre sono stati modificati gli artt. 62 n. 6, 152, 131 bis e 168 bis c.p.. Ciò per quanto riguarda il diritto penale sostanziale mentre per ciò che attiene al diritto processuale penale la norma fondamentale risulta l’art. 129 bis c.p.p. che facoltizza l’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento, di disporre l’invio dell’imputato e della vittima al centro per la G.R.. Anche l’ordinamento penitenziario è stato modificato, con riguardo soprattutto all’art. 13, ove al 3° comma si offre l’opportunità all’interessato di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

Sulla stessa falsariga si muovono anche i successivi artt. 13 bis e 15 bis. Stabilito ciò da un punto di vista esegetico, veniamo ora alle problematiche più squisitamente di politica criminale. Orbene, la differenza tra il concetto di pena subìta e quello di pena agìta, secondo la nota distinzione del Donini, ci sembra che fotografi esattamente la differenza fra la pena tradizionale, orientata ancora alla retribuzione, ed invece il modello, non solo italiano, della G.R. ove fra autore e vittima si dovrebbe instaurare un dialogo costruttivo sotto la guida del mediatore attraverso un percorso nell’ambito dell’ufficio di mediazione che consenta di riconoscere reciprocamente le proprie motivazioni sia all’autore che alla vittima del reato.

Non c’è dubbio che la radice della G.R. sia di carattere cattolico, tanto è vero che fu propugnata dal Centro di Studi giuridici Federico Stella dell’Università Cattolica di Milano e dalla Caritas. Tale ascendenza ideologica però, non comporta un rifiuto di tale prospettiva per il laico, in quanto anche per quest’ultimo un percorso di mediazione tra l’autore del reato e la vittima comporta un benefico effetto sia a livello sociale, che anche in chiave costituzionale nell’ottica di un rafforzamento dell’art. 27, 3° comma, Cost., sia sotto il profilo dell’”umanità della pena”, sia sotto quello della rieducazione- risocializzazione. Gli aspetti non favorevoli alla G.R. riguardano reati senza vittima, oppure di criminalità organizzata, oppure ancora gravi fatti di sangue come i femminicidi, ove purtroppo la vittima è stata fisicamente eliminata.

Tutto ciò, tuttavia, non basta per esprimere i dubbi sulla efficacia della G.R., perché, nell’ottica di Luhmann, dobbiamo tener conto che la società è divisa in tanti sottosistemi, per cui il reato costituisce un’indubbia frattura nell’ambito del sottosistema, che non è facile che venga ricomposta, proprio perché la reintegrazione del bene giuridico offeso o anche la G.R. possono non risultare sufficienti a ricucire la ferita che si è verificata nel sottosistema sociale di riferimento.

Con ciò vogliamo significare che abbiamo l’impressione, nonostante l’esistenza di importanti esperienze straniere, sia europee che americane, che ancora la collettività non sia pronta ad accettare in toto la G.R., proprio perché di fronte a un reato, soprattutto se particolarmente grave, si fa subito avanti il senso di vendetta da parte della collettività, che costituisce l’antitesi della G.R. ma che non è facile esorcizzare, proprio perché nell’inconscio collettivo della popolazione la retribuzione è ancora purtroppo emotivamente la funzione che si esige dalla pena detentiva.

28/06/2024

28/06/2024 Il diritto di impugnazione non risulti leso da interpretazioni burocratiche Sezioni Unite e diritto di impugnazione. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Difesa d’Ufficio sulla questione pendente innanzi alle Sezioni unite sull’interpretazione dell’art. 581 co. 1 ter c......

28/06/2024

IL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE NON RISULTI LESO DA INTERPRETAZIONI BUROCRATICHE

(il documento della Giunta e dell’Osservatorio Difesa d’Ufficio sulla questione pendente innanzi alle Sezioni unite sull’interpretazione dell’art. 581 co. 1 ter c.p.p.)

Segnaliamo la rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione della questione relativa alle modalità di adempimento degli oneri di cui al novellato comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p. che mira ad agevolare le procedure di notifica prodromiche all’instaurazione del contradditorio e alla celebrazione del giudizio di impugnazione.
La questione esaminata dalla Quinta Sezione afferisce al “deposito” della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto vocativo, onere previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione presentata dall’imputato o dal suo difensore. Nello specifico, è stata rilevata l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla corretta individuazione dell’onere imposto all’impugnante ai sensi del comma 1 ter: ai fini del superamento del vaglio d’inammissibilità, l’imputato deve rinnovare la dichiarazione o elezione di domicilio e allegarla, come ritiene l’orientamento maggioritario; oppure è sufficiente la sola presenza in atti della sua primigenia dichiarazione o elezione di domicilio, purché sia stata richiamata nell’atto di impugnazione, o comunque allegata al medesimo; ovvero non è necessario né depositarla, né richiamarla se essa è già in atti.
A fronte delle ragioni di tale contrasto giurisprudenziale, ampiamente prevedibile attesa l’irragionevolezza della novella legislativa, la conseguente riflessione ermeneutica che si impone dovrà partorire una risposta necessariamente garantista: lo scopo espressamente perseguito dal Legislatore del 2022 con l’introduzione del comma 1 ter (agevolare l’attività di notifica della citazione) va ineludibilmente bilanciato con il criterio della proporzionalità. I nuovi requisiti per adire il giudice superiore non possono quindi introdurre surrettiziamente delle nuove restrizioni basate su interpretazioni in senso strettamente formalistico, incompatibili con l’effettivo diritto di far riesaminare la condanna.
Si auspica, dunque, una lettura costituzionalmente orientata della novellata previsione normativa, affinché il diritto di impugnazione non risulti definitivamente leso nella sua stessa sostanza a causa di interpretazioni burocratiche, finanche disancorate dal dato normativo giacché, ai sensi dell’immutato art. 164 comma 1 c.p.p., la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida anche ai fini delle notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell’art. 601 c.p.p. Ma soprattutto, si sollecita una rinnovata sensibilità da parte del Legislatore rispetto al diritto di impugnazione che, lungi dall’essere essere teorico e illusorio, costituisce un aspetto concreto ed effettivo del diritto alla giurisdizione, di talché non può essere sottoposto a ingiustificate limitazioni che finiscano per comprimerlo in maniera micidiale.
L’intervento giurisprudenziale comunque interverrà fuori tempo massimo dato che il legislatore ha già previsto una sostanziale retromarcia.
L’Unione delle Camere Penali ha fin da subito segnalato la grave violazione del diritto di difesa derivante dall’introduzione del novellato art. 581 c.p.p., tanto che il legislatore ha inteso recepire i suggerimenti nel “DDL Nordio” di prossima approvazione; purtroppo l’intervento si limiterà all’abrogazione del comma 1 ter, onerando al comma 1 quater solo il difensore d’ufficio dell’obbligo di depositare specifico mandato ad impugnare.
Tale prescrizione di dubbia legittimità costituzionale purtroppo sopravviverà per il solo fine di ridurre drasticamente il numero dei procedimenti da trattare.
L’inevitabile conseguenza è l’aumento del rischio di errori giudiziari dovuti a ostacoli di natura apparentemente formale, dal momento che la maggior parte delle difese d’ufficio sono svolte in favore di assistiti con i quali è difficile, se non impossibile, comunicare (soprattutto se stranieri o con domicilio incerto); pertanto, divenuto impossibile l’appello, il difensore d’ufficio non può tutelare l’assistito neanche davanti agli errori più gravi e macroscopici.
Roma, 28 giugno 2024

La Giunta

L’Osservatorio Difesa d’Ufficio Paola Rebecchi

18/06/2024

18/06/2024 Carcere: è necessario interrompere questa lunga scia di morte. L'Unione delibera l'astensione A conclusione della maratona oratoria iniziata lo scorso 29 maggio, con cui si è inteso denunciare pubblicamente tanto la mancanza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento...

17/06/2024
17/06/2024

17/06/2024 L'inaccettabile sfida dell'Associazione Nazionale Magistrati al Parlamento. La nota della giunta a seguito della posizione di ANM sulla presentazione del ddl sulla separazione delle carriere. L’Associazione Nazionale Magistrati lancia apertamente la propria sfida al Parlamento e sceglie...

17/06/2024

Enzo Tortora. Una targa per non dimenticare

14/06/2024

Enzo Tortora: una targa per non dimenticare.

A quarantuno anni dall’arresto di Enzo Tortora, il Comune di Roma ha deciso di apporre una targa per non dimenticare. Sarà l’occasione per sentire tante voci e per ricordare l’impegno di Tortora per una giustizia giusta. Appuntamento a Roma il 17 giugno alle ore 10.30 in Largo San Carlo al Corso.

14/06/2024
09/06/2024
09/06/2024
07/06/2024

07/06/2024 Barbano e dintorni La solidarietà dell’Unione al direttore Alessandro Barbano Nel momento in cui si denunziano da più parti limitazioni alla libertà di informazione e si denunciano “leggi bavaglio” ai danni del diritto di cronaca, gli stessi fautori di tali campagne di opinione a...

06/06/2024

INTELLIGENZA ARTIFICIALE & PROCESSO PENALE
di Francesco Petrelli

➡️ https://bit.ly/3yHw45J

Ogni dotazione tecnica che l’uomo si dà interferisce con il suo rapporto con il mondo circostante. Ciò che fino a poco tempo fa ritenevamo essere “prova” indiscutibile di un fatto ora non può esserlo se non siamo in grado di certificarne la autenticità. Occorre dedicarsi allo studio di questi nuovi mezzi con altrettanta accuratezza con la quale ci occupiamo dei loro possibili fini.

04/06/2024

"La sentenza della n. 96/2024 pubblicata ieri ribadisce la fondamentale importanza del principio del 'quale primaria e fondamentale garanzia del ', aspetto sottolineato dal CNF in tutte le interlocuzioni istituzionali volte a veicolare proposte concrete per superare le principali criticità della riforma del processo civile.

La Consulta ha chiarito che la legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile è subordinata alla necessità di garantire il delicato equilibrio tra la concentrazione processuale e il diritto di difesa delle parti.

La decisione è un riconoscimento del ruolo cruciale del contraddittorio non soltanto tra le parti, ma tra le parti e il giudice, e conferma quello che l'Avvocatura da sempre sostiene: l'esigenza di contenere i tempi di durata del processo non può e non deve pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie difensive.

I princìpi espressi meritano la necessaria attenzione del legislatore delegato che con il cosiddetto decreto correttivo al codice di procedura civile non potrà disattendere le indicazioni della Corte costituzionale".

🖋 Lo afferma Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense

📸 credits Corte costituzionale

04/06/2024

03/06/2024 Accesso agli uffici giudiziari: la solidarietà dell'Unione alla CP di Bari Pubblichiamo la delibera di solidarietà della Giunta UCPI alla Camera Penale di Bari GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE Delibera del 3 giugno 2024   La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Itali...

04/06/2024

03/06/2024 Le tv nazionali raccontino le vergognose condizioni dei detenuti nelle carceri Basta disinformazione sulle carceri. Diamo voce a chi non ha più voce. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Carcere UCPI Quando attraverso la televisione pubblica nazionale si offre alla pubblica op...

02/06/2024
29/05/2024

COORDINATE PER RIFORMARE LA RIFORMA (CARTABIA)
di Eriberto Rosso, Lorenzo Zilletti, Aberto Camon, Luca Lupària Donati, Paola Maggio, Fabrizio Siracusano, Luca Marafioti, Andrea Scella.

➡️ https://bit.ly/3Vi9GZC

Le trascrizioni, riviste dagli autori, delle relazioni tenute nel corso del convegno “Coordinate per riformare la Riforma” organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane sulla “Riforma Cartabia” nel febbraio del 2023 presso il Teatro Capranichetta in Roma. Con i contributi di Eriberto Rosso, Lorenzo Zilletti, Aberto Camon, Luca Luparia Donati, Paola Maggio, Fabrizio Siracusano, Luca Marafioti, Andrea Scella.

1. Tempi, tecnologie e pregiudizi. Coordinate per riformare la riforma – Eriberto Rosso. 2. Il dibattito che nella fase di gestazione della riforma cd. Cartabia è completamente mancato – Lorenzo Zilletti. 3. La contradizion che nol consente – Alberto Camon. 4. Semplificare e migliorare, non appiccare il fuoco. Qualche linea di metodo sulla “riforma della riforma” – Luca Lupària Donati. 5. L’attuazione della giustizia riparativa necessita di “fiducia” e di valori condivisi – Paola Maggio. 6. Alcune riflessioni intrise di profonda preoccupazione – Fabrizio Siracusano. 7. Una profonda novella introdotta senza discussione – Luca Marafioti. 8. Non un cahier de doléances, soffermiamoci sulle modifiche possibili – Andrea Scella.

25/05/2024

Un attacco inaudito alle garanzie del difensore.

Dalla Procura di Milano un nuovo attacco alle garanzie e alla libertà del difensore. Il documento della Giunta.

La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla Procura di Milano nei confronti di due Avvocati rappresenta un inaudito attacco alle garanzie, alla libertà dell'avvocato e al diritto di difesa dell’indagato.
Si tratterebbe della contestazione del reato di ricettazione in capo a due difensori che avrebbero ricevuto il compenso per l’attività professionale svolta.
Dopo la vicenda – già denunciata dalla Camera Penale di Milano e condivisa da tutte le Camere Penali Italiane attraverso una delibera di sostegno della Giunta – che ha riguardato il difensore di Alessia Pifferi, un Pubblico Ministero ha nuovamente utilizzato il potere istituzionalmente devolutogli per mortificare l'attività difensiva, delegittimando la funzione esercitata a tutela del cittadino.
Assistiamo a un’ulteriore deriva della prassi giudiziaria disancorata dai principi costituzionali, troppo spesso faziosamente enunciati dalla magistratura, ma, ancora una volta, totalmente disattesi.
Viene allora da domandarsi: dov'è la misteriosa cultura della giurisdizione alla quale – a dire della magistratura – dovrebbe appartenere anche il pubblico ministero?
Emerge, viceversa, una pericolosa estremizzazione del ruolo dell'inquirente che pervicacemente insiste ad assimilare la difesa dell’indagato alla difesa del reato.

Roma, 25 maggio 2024

La Giunta

22/05/2024

21/05/2024 Una maratona oratoria sui territori per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di degrado in cui sono costretti i detenuti La delibera dalla Giunta per invitare tutte le Camere Penali territoriali a dare il via ad una maratona oratoria, che sarà coordinata dall’UCPI, col s...

20/05/2024

20/05/2024 L'Unione audita innanzi alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Il comunicato e le note depositate oggi a margine dell’audizione in merito al D.D.L. n. 1660 del 22 gennaio 2024 recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in ...

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