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L'art.4 della Costituzione afferma: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le cond...
01/05/2026

L'art.4 della Costituzione afferma: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

Brocardo della Costituzione italiana che sancisce il lavoro quale diritto riconosciuto ad ogni cittadino; eppure, negli anni, questo ha subito rilevanti cambiamenti che hanno portato ad una vera e propria mutazione finanche dell'approccio di ognuno di noi al mondo del lavoro.

La tutela.

Negli anni sempre più frequentemente si è fatto menzione a quei caratteri del lavoro che, più di altri, sono assenti; uno fra tanti è certamente la tutela.
La tutela sul posto di lavoro, la non discriminazione sul posto di lavoro, quando diventare genitore non sia un ostacolo nella ricerca e nel mantenimento di questo, quando dopo anni si richiede una cura ed una garanzia effettive nel procedimento di conclusione e di distacco dal lavoro.

Ebbene,sono tanti gli spunti dai quali si potrebbe innescare un rilevante dibattito su ciò che oggi in Italia è un diritto ed un dovere, forse, ancora non totalmente salvaguardato.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., punisce chiunque, nell’ambito d...
23/04/2026

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., punisce chiunque, nell’ambito di un rapporto familiare o “parafamiliare” sottoponga abitualmente una persona a condotte vessatorie, violente o umilianti, tali da ledere la sua integrità fisica o morale.
Il Legislatore vuole porre massima tutela non solo all’incolumità fisica, ma anche alla dignità e all’equilibrio psichico della vittima. Il reato in esame presenta due caratteristiche predominanti: una pluralità di condotte (percosse, minacce, umiliazioni, controllo ossessivo, violenza psicologica)
e l’abitualità, cioè non basta un episodio isolato, ma una serie sistematica di comportamenti.
Le condotte punibili possono essere:
 fisiche (violenza)
 psicologiche (insulti, svalutazione, isolamento)
 economiche (privazione di mezzi).
Ciò che assume particolare rilievo, soprattutto all’indomani di una pronuncia destinata a tracciare solchi rilevanti nel reato in parola è l’attività di indagine. Le indagini per il reato di maltrattamenti sono particolarmente delicate e spesso si basano su prove “deboli” ma convergenti. In primis, l’acquisizione della notizia di reato: la quale può avvenire tramite
 denuncia/querela della vittima
 segnalazioni di terzi
 interventi delle forze dell’ordine
Fondamentale è l’ escussione della persona offesa; questa deve essere tempestiva e protetta e occorre valutare coerenza, credibilità e continuità del racconto. In merito si segnala una recentissima pronuncia della Sesta Sezione Penale, la quale ha affermato che la polizia giudiziaria, nel caso in cui l’attività di indagine pertenga al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, è tenuta, a pena di inutilizzabilità della prova, a documentare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ove acquisite a norma dell’art. 351 c.p.p.., e a differenza delle denunce, querele e istanze, a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva, sulla base di quanto previsto dall’art. 357, comma 3-ter, c.p.p.
In conclusione: La polizia giudiziaria non può limitarsi a verbalizzare per iscritto le dichiarazioni della vittima. Deve invece ai sensi dell'art. 357 comma 3 cpp registrarle.

Oggi tratteremo il delicato tema della detenzione.La legge n. 354 del 26 luglio recante disposizioni in materia di ordin...
15/04/2026

Oggi tratteremo il delicato tema della detenzione.

La legge n. 354 del 26 luglio recante disposizioni in materia di ordinamento penitenziario disciplina in modo tassativo, peculiare e preciso quello che è l’extrema ratio del nostro Ordinamento giuridico, vale a dire la detenzione presso gli istituti penitenziari.
Orbene, ai sensi dell’art.1 della L. 354/1975 vengono disciplinati i principi direttivi: Trattamento e rieducazione:
"1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. [...]"

Negli ultimi giorni a causa di una presunta sottoposizione di un noto rapper all’art 14 bis Ord. Pen ossia al regime di sorveglianza particolare, si è aperto un notevole dibattito circa l’organizzazione carceraria e la presunta lesione dei diritti riconosciuti agli stessi detenuti.
La sorveglianza particolare è una misura di sicurezza prevista dal diritto penale italiano che viene applicata ai detenuti considerati essere pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza.
Questa viene disposta dal Ministro dell'Interno su proposta del direttore del carcere o del procuratore nazionale antimafia; i detenuti sono sottoposti a controlli più stretti (es. limitazioni alle visite, perquisizioni più frequenti), sono di molto limitate le comunicazioni con l'esterno fino a prevedere effettivamente anche l’isolamento.

Si tratta di una misura molto controversa perché sembrerebbe porre una serie di limitazione ai diritti dei detenuti, tuttavia la sua applicazione sembra essere di notevole rilevanza per scongiurare il proseguimento dell’attività criminale all’interno delle mura carcerarie ed a garantire l’ordine e la sicurezza negli stessi istituti penitenziari.

Da qui una domanda: fino a che punto è possibile salvaguardare i diritti del detenuto?

L' art. 274 c.p.p. rubricato: "esigenze cautelari"  disciplina gli elementi necessari finalizzati alla restrizione della...
14/04/2026

L' art. 274 c.p.p. rubricato: "esigenze cautelari" disciplina gli elementi necessari finalizzati alla restrizione della libertà personale.
Si tratta,per l'appunto,di una disposizione normativa finalizzata a salvaguardare il principio della libertà personale di natura costituzionale, di cui si ammettono limitazioni solo al ricorrere di determinati presupposti.

Il pericolo di fuga:
Disciplinato ai sensi dell'art. 274 c.p.p. (unitamente al pericolo di inquinamento delle prove ed al pericolo di reiterazione);
La disposizione normativa in parola lo riconosce come un'esigenza cautelare che sussiste quando l'indagato/imputato può sottrarsi alla giustizia dandosi alla fuga. Tuttavia, l'ordinamento giuridico italiano prevede una serie di requisiti specifici affinché possa sussistere effettivamente l'esigenza cautelare in oggetto e non permettere così, che possa concretizzarsi nella mera possibilità.

La Corte di Cassazione con Sent. n. 13107/2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla Procura circa il pericolo di fuga, ribadendo, nuovamente, e in modo ancora più fermo, che è necessario si debba procedere con una valutazione prognostica di tutti gli elementi che concorrono al concretizzarsi dell'esigenza cautelare di cui sopra e non la mera momentanea irreperibilità del soggetto ovvero l'allontanamento dal luogo del fatto possano operare autonomamente.

Si noti bene che le esigenze cautelari sono delle condizioni necessarie che devono concorre per l'applicazione di misure restrittive della libertà e che come tali la loro valutazione necessita di certezza ed il pericolo insito nel comportamento deve essere concreto ed attuale.

Il porto d'armi è un'autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla Questura o dalla  Prefettura, con la quale si ricon...
13/04/2026

Il porto d'armi è un'autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla Questura o dalla Prefettura, con la quale si riconosce al cittadino la possibilità di acquistare, detenere e portare o trasportare armi al di fuori della propria abitazione.

Ebbene, in Italia, sono previsti dettami rigidi e specifici finalizzati al rilascio della suddetta autorizzazione che riguardano tanto la sfera psicofisica che quella penale.
Recentemente, il Questore di Cosenza aveva apposto parere negativo su di una richiesta di rinnovo presentata da un uomo, appassionato di caccia. Questo si era visto negare la licenza per il suo fucile. Il motivo del provvedimento? Il suo cognome.
Il decreto di diniego affondava, infatti, le radici in un legame di sangue inscindibile: il fratello del soggetto è ritenuto essere a capo di una nota cosca di ‘ndrangheta.

Il Tar Calabria, pronunciandosi definitivamente, ha ribaltato , però, la decisione dell’autorità di pubblica sicurezza, annullando il provvedimento di diniego. I magistrati hanno, di conseguenza, riaffermato che il possesso dei requisiti per il porto d’armi deve essere valutato sulla base di fatti certi e condotte personali, non potendo scivolare in una sorta di “colpa per associazione familiare”. 

Si tratta di una pronuncia destinata ad essere tanto punto di arrivo quanto di riferimento in un tema delicato e ostico quale è, ancora oggi,il rilascio del porto d'armi.

Ulteriore conferma da parte della Suprema corte di Cassazione Civile sez. II che con Ordinanza n. 8797 dell' 8 aprile 20...
12/04/2026

Ulteriore conferma da parte della Suprema corte di Cassazione Civile sez. II che con Ordinanza n. 8797 dell' 8 aprile 2026 riconosce l'illegittimità della "multa con autovelox".
Ebbene,ancora una volta si apre il dibattito circa la differenza che intercorre tra omologazione e approvazione del sistema elettronico di rilevamento della velocità.
Laddove si tratti di due operazioni completamente differenti e distinte:
L' omologazione è un controllo finalizzato ad accertare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada.
Al contrario, l'approvazione è un' operazione che certifica la conformità del prototipo alle norme del Codice della Strada, spesso considerata dal Ministero equivalente all'omologazione ai fini sanzionatori.
Consolidato è ormai l'orientamento del Supremo Consesso circa la necessità fondamentale che il sistema elettronico di rilevamento della velocità debba essere omologato e non solo approvato.

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12/04/2026

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