30/09/2026
In merito all’articolo pubblicato alcuni giorni fa sui principali organi di stampa, relativo alla tragica morte di un anziano, deceduto per assideramento dopo essersi allontanato da una Casa di Riposo di Bellaria (RN), mia assistita, ritengo doveroso evidenziare un aspetto particolarmente rilevante dell’esito processuale che, a mio avviso, non è stato adeguatamente rappresentato nelle cronache giornalistiche.
Le contestazioni formulate inizialmente dalla Procura erano particolarmente gravi: si procedeva per il reato di abbandono di persona incapace, aggravato dalla morte della persona offesa e dalla sua particolare qualità, fattispecie per la quale era prevista una pena massima fino a 10 anni e 8 mesi di reclusione, con conseguente citazione dinanzi alla Corte d’Assise.
Grazie all’accoglimento delle nostre richieste formulate in sede di udienza preliminare, siamo riusciti a ottenere la derubricazione dell’imputazione nel più grave reato di omicidio colposo, con un massimo edittale di 6 anni di reclusione e la conseguente competenza del giudice monocratico.
Al termine di un’ampia e articolata discussione, il Pubblico Ministero ha richiesto una condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.
Il Giudice, all’esito del giudizio, ha invece pronunciato una condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, rimettendo inoltre al giudice civile ogni questione relativa alla quantificazione e al riconoscimento dei danni di natura civile.
Si tratta, naturalmente, di una sentenza di condanna, che va rispettata e valutata nella sua interezza. Tuttavia, se si considera il quadro accusatorio dal quale siamo partiti, la gravità delle contestazioni originarie, la significativa riduzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero e gli ulteriori esiti favorevoli ottenuti nel corso del procedimento, ritengo che la decisione presenti profili che meritano un’attenta valutazione in sede di impugnazione.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti e delle argomentazioni già sviluppate nel corso del giudizio, riteniamo pertanto che sussistano concreti presupposti per proporre appello e sottoporre la vicenda a un ulteriore vaglio da parte del giudice di secondo grado.
L’esito del processo, dunque, non può essere letto limitandosi alla mera notizia della condanna, ma deve essere valutato considerando l’intero percorso processuale, a partire dalle gravissime contestazioni iniziali fino alla concreta pena irrogata dal Giudice.