06/10/2026
San Siro, cosa ha davvero deciso il TAR e che riflessi può avere sul penale?
È arrivata oggi la sentenza del TAR Lombardia sui ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter e Milan.
Quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per ragioni processuali, mentre quello di Enrico Fedrighini è stato esaminato nel merito e respinto per quanto riguarda le contestazioni sulle modalità con cui il Consiglio comunale ha approvato la vendita.
Il dato più significativo è che le circa 60 doglianze formulate dai ricorrenti, tranne una, non sono state esaminate nel merito.
Come riportato dal Corriere della Sera, il TAR ha rilevato l’«indeterminatezza e mutevolezza» della compagine dei ricorrenti, il fatto che soggetti diversi avessero impugnato atti diversi della medesima sequenza procedimentale e l’incertezza che ne sarebbe derivata anche sul «profilo oggettivo del giudicato».
Il TAR parla inoltre espressamente di «impugnazione parcellizzata», con la contestazione di singoli frammenti della procedura senza impugnare i relativi provvedimenti presupposti.
Per questo, le contestazioni relative, tra l’altro, alla Legge Stadi, al vincolo culturale e alla complessiva legittimità dell’operazione non sono state dichiarate né fondate né infondate.
È dunque improprio dire che il TAR abbia “certificato la legittimità” della vendita. La vendita resta efficace allo stato e il progetto di Inter e Milan può proseguire. La sentenza, inoltre, è appellabile davanti al Consiglio di Stato.
Ma questa sentenza che riflessi può avere sul penale?
L’inammissibilità dei ricorsi amministrativi non costituisce, naturalmente, una prova delle ipotesi di reato oggetto dell’indagine della Procura di Milano.
Il procedimento penale è autonomo e, se nel processo penale venisse accertata con sentenza definitiva la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, contestata ai sensi dell’art. 353-bis c.p., la questione potrebbe assumere un rilievo ulteriore anche sul piano amministrativo.
Non perché un’eventuale condanna penale determinerebbe automaticamente la caducazione della vendita, ma perché un accertamento definitivo della turbativa potrebbe porre una nuova questione sulla validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla vendita e sulle eventuali conseguenze anche sul contratto.
E, soprattutto, allo stato è venuta meno per le difese la possibilità di avere una sponda nella giustizia amministrativa, (almeno davanti al TAR) sulle questioni che non sono state esaminate nel merito.
Sarà quindi importante verificare quale rilievo potranno assumere, nel procedimento penale, fatti, documenti e passaggi della procedura che il TAR non ha esaminato nel merito.