28/07/2026
Caso Rocchi-Inter: un recente Comunicato Ufficiale della FIGC potrebbe offrire un’interessante chiave di lettura della vicenda.
Un recente Comunicato Ufficiale della FIGC, pubblicato il 14 luglio 2026 e passato quasi inosservato, potrebbe offrire qualche spunto di riflessione sul caso Rocchi.
Il caso riguarda Marco Tumminello, calciatore del Benevento all’epoca dell’episodio. Secondo la contestazione della Procura Federale, alla vigilia della gara Monopoli-Benevento tentò di contattare telefonicamente un altro tesserato e, nonostante quest’ultimo gli avesse rappresentato l’inopportunità di sentirsi nell’imminenza della partita, gli inviò comunque un messaggio vocale WhatsApp che, secondo la contestazione disciplinare, presentava un contenuto inopportuno.
Nel caso di specie, la Procura Federale non ha contestato l’illecito sportivo ex art. 30 CGS, ma una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS (lealtà, correttezza e probità). Il procedimento si è concluso con un patteggiamento: 45 giorni di squalifica e € 15.000 di ammenda per il calciatore, € 1.000 di ammenda al Benevento per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS.
Perché questo precedente potrebbe essere interessante nel caso Rocchi?
Perché mostra come la Procura Federale possa contestare una violazione dell’art. 4 CGS anche senza contestare l’illecito sportivo di cui all’art. 30 CGS, con riferimento a condotte ritenute inopportune sotto il profilo dei principi di lealtà, correttezza e probità.
Se questo orientamento fosse seguito anche nel caso Rocchi, il tema potrebbe spostarsi dall’illecito sportivo ex art. 30 CGS – che presuppone condotte finalizzate ad alterare la competizione o a procurare un illecito vantaggio sportivo e che, alla luce delle conclusioni della Procura di Milano, che ha ritenuto prive di riscontri probatori le ipotesi investigative, degradando le suggestioni a mere illazioni, appare oggi un’ipotesi meno probabile – all’eventuale violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, qualora alcune condotte fossero ritenute disciplinarmente inopportune.
Qui, però, occorre distinguere.
Andrea Butti e Giancarlo Viglione risultano essere stati ascoltati come persone informate sui fatti e non risultano iscritti nel registro degli indagati. A prescindere dal merito delle loro dichiarazioni e dalla loro eventuale rilevanza disciplinare personale, rimane il problema della loro imputabilità all’Inter: non risultano infatti tesserati del club né inseriti nella sua struttura organizzativa.
Diverso, invece, è il caso di Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’Inter. Qualora la Procura Federale ritenesse sussistenti i presupposti per una sua responsabilità disciplinare, il precedente Tumminello mostra come, in presenza di una condotta riconducibile a un soggetto della società privo di una posizione apicale o di rappresentanza legale, possa configurarsi una responsabilità oggettiva del club ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.
Il precedente offre anche un ulteriore spunto di riflessione: nel caso Tumminello, a fronte della contestazione del solo art. 4 CGS, la società ha definito il procedimento con un’ammenda per responsabilità oggettiva, senza alcuna penalizzazione in classifica. Naturalmente ogni vicenda presenta caratteristiche proprie e non è possibile effettuare automatismi, ma questo precedente mostra quale sia stato, in quel caso, l’approccio sanzionatorio della Procura Federale in presenza di una condotta ritenuta inopportuna sotto il profilo dell’art. 4 CGS, ma non qualificata come illecito sportivo, posta in essere da un tesserato privo di poteri di rappresentanza o comunque non avente una posizione tale da impegnare direttamente la società.