Avvocato Michele La Francesca

Avvocato Michele La Francesca Fornisco consulenza ed assistenza legale sia in materia civile e sia in materia penale. Master in diritto sportivo presso Lex Iuris

Nella mia ormai più che ventennale esperienza professionale ho assistito persone ed Enti, in ambito pubblico e privato. Mi occupo prevalentemente di:
▸ infortunistica stradale;
▸ responsabilità sanitaria;
▸ separazioni e divorzi;
▸ impiego pubblico e privato;
▸ recupero crediti;
▸ locazioni;
▸ diritto penale.

Frattesi-Lazio: perché la Lega aveva bloccato l’operazione.Come riportava Calcio e Finanza il 15 giugno (riprendendo Rep...
15/08/2026

Frattesi-Lazio: perché la Lega aveva bloccato l’operazione.

Come riportava Calcio e Finanza il 15 giugno (riprendendo Repubblica), la Lazio aveva un costo del lavoro allargato (CLA) di 0,822 contro la soglia di 0,70.
Per rientrare servivano circa 19,5 mln di intervento patrimoniale.
Anche Monza e Sassuolo erano fuori parametro, ma le proprietà erano intervenute con ricapitalizzazioni.
La Lazio no: è rimasta quindi soggetta al «saldo positivo».
Nel frattempo sono arrivate cessioni (tra cui Gila e Provedel), ma evidentemente ritenute non sufficienti per la formula originaria di Frattesi: 1 mln di prestito + 14 mln di diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di una condizione sospensiva (presenze di Frattesi o piazzamento della Lazio).
La Lega aveva quindi bloccato l’operazione.
Lo sblocco è arrivato eliminando proprio quella possibilità di trasformazione del diritto di riscatto in obbligo di acquisto: 5 mln di prestito + 10 mln di semplice diritto di riscatto, senza più obbligo.
In definitiva, ciò è avvenuto perché un’operazione che prevede un obbligo di acquisto condizionato viene evidentemente trattata a tutti gli effetti come un acquisto vero e proprio e richiede quindi le necessarie coperture (saldo positivo, art.90 NOIF).

Quanto serve Lazio mercato: il club di Cluadio Lotito ha sfora l'indice del costo del lavoro allargato stabilito dalla FIGC

07/08/2026

Pubblicati i bilanci 2025 di OCM Luxembourg Sunshine e Great Horizon S.à.r.l.

La recente pubblicazione dei bilanci 2025 di OCM Luxembourg Sunshine S.à r.l. e Great Horizon S.à r.l. consente di analizzare alcuni elementi interessanti relativi alla situazione economica successiva al passaggio del controllo da Suning a Oaktree della struttura societaria che conduce alla partecipazione nell’Inter.

Dal bilancio di OCM Luxembourg Sunshine emerge innanzitutto un significativo miglioramento dei risultati di tale società rispetto all’esercizio precedente: la stessa chiude il 2025 con un utile di circa 49,6 milioni di euro, dopo la perdita di oltre 48 milioni registrata nel 2024.

Tale miglioramento si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento economico della struttura. Il progressivo miglioramento dei risultati della società operativa sottostante, l’Inter, determina infatti un effetto a cascata sulla valutazione degli asset partecipativi detenuti a monte della catena.

Il risultato di OCM Luxembourg Sunshine, che detiene il 100% di Great Horizon S.à r.l., deriva principalmente dalla revisione delle rettifiche di valore relative agli asset finanziari collegati alla struttura, anche a seguito dell’acquisizione delle quote di Great Horizon mediante escussione del pegno avvenuta il 22 maggio 2024.

Inoltre, il bilancio fornisce elementi rilevanti anche sul tema di un possibile contenzioso tra Oaktree e Suning, di cui si è parlato nelle scorse settimane, avente ad oggetto la contestazione del valore attribuito all’asset nell’ambito del patto marciano.

Nei bilanci pubblicati, e in particolare in quello di OCM Luxembourg Sunshine — società che, per il ruolo assunto nella struttura, dovrebbe essere il soggetto direttamente interessato sotto il profilo passivo — non emerge alcun riferimento a un eventuale contenzioso pendente in Lussemburgo promosso dal gruppo Suning.

La normativa contabile lussemburghese prevede specifici obblighi informativi in presenza di rischi, impegni o controversie rilevanti che possano incidere sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Una controversia avente ad oggetto la congruità della valutazione utilizzata per l’escussione della garanzia potrebbe infatti incidere sul valore della partecipazione acquisita e sugli equilibri economici dell’operazione.

Questi bilanci, che seguono quello di Grand Tower S.à r.l. già pubblicato nei mesi scorsi, sembrano quindi collocarsi nella medesima direzione: da un lato il miglioramento dei conti e il recupero di valore degli asset collegati all’Inter; dall’altro, nei documenti esaminati, la mancata evidenza di una controversia sul valore attribuito all’operazione con il precedente azionista.

Caso Rocchi-Inter: un recente Comunicato Ufficiale della FIGC potrebbe offrire un’interessante chiave di lettura della v...
28/07/2026

Caso Rocchi-Inter: un recente Comunicato Ufficiale della FIGC potrebbe offrire un’interessante chiave di lettura della vicenda.

Un recente Comunicato Ufficiale della FIGC, pubblicato il 14 luglio 2026 e passato quasi inosservato, potrebbe offrire qualche spunto di riflessione sul caso Rocchi.

Il caso riguarda Marco Tumminello, calciatore del Benevento all’epoca dell’episodio. Secondo la contestazione della Procura Federale, alla vigilia della gara Monopoli-Benevento tentò di contattare telefonicamente un altro tesserato e, nonostante quest’ultimo gli avesse rappresentato l’inopportunità di sentirsi nell’imminenza della partita, gli inviò comunque un messaggio vocale WhatsApp che, secondo la contestazione disciplinare, presentava un contenuto inopportuno.

Nel caso di specie, la Procura Federale non ha contestato l’illecito sportivo ex art. 30 CGS, ma una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS (lealtà, correttezza e probità). Il procedimento si è concluso con un patteggiamento: 45 giorni di squalifica e € 15.000 di ammenda per il calciatore, € 1.000 di ammenda al Benevento per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS.

Perché questo precedente potrebbe essere interessante nel caso Rocchi?

Perché mostra come la Procura Federale possa contestare una violazione dell’art. 4 CGS anche senza contestare l’illecito sportivo di cui all’art. 30 CGS, con riferimento a condotte ritenute inopportune sotto il profilo dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Se questo orientamento fosse seguito anche nel caso Rocchi, il tema potrebbe spostarsi dall’illecito sportivo ex art. 30 CGS – che presuppone condotte finalizzate ad alterare la competizione o a procurare un illecito vantaggio sportivo e che, alla luce delle conclusioni della Procura di Milano, che ha ritenuto prive di riscontri probatori le ipotesi investigative, degradando le suggestioni a mere illazioni, appare oggi un’ipotesi meno probabile – all’eventuale violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, qualora alcune condotte fossero ritenute disciplinarmente inopportune.

Qui, però, occorre distinguere.

Andrea Butti e Giancarlo Viglione risultano essere stati ascoltati come persone informate sui fatti e non risultano iscritti nel registro degli indagati. A prescindere dal merito delle loro dichiarazioni e dalla loro eventuale rilevanza disciplinare personale, rimane il problema della loro imputabilità all’Inter: non risultano infatti tesserati del club né inseriti nella sua struttura organizzativa.

Diverso, invece, è il caso di Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’Inter. Qualora la Procura Federale ritenesse sussistenti i presupposti per una sua responsabilità disciplinare, il precedente Tumminello mostra come, in presenza di una condotta riconducibile a un soggetto della società privo di una posizione apicale o di rappresentanza legale, possa configurarsi una responsabilità oggettiva del club ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.

Il precedente offre anche un ulteriore spunto di riflessione: nel caso Tumminello, a fronte della contestazione del solo art. 4 CGS, la società ha definito il procedimento con un’ammenda per responsabilità oggettiva, senza alcuna penalizzazione in classifica. Naturalmente ogni vicenda presenta caratteristiche proprie e non è possibile effettuare automatismi, ma questo precedente mostra quale sia stato, in quel caso, l’approccio sanzionatorio della Procura Federale in presenza di una condotta ritenuta inopportuna sotto il profilo dell’art. 4 CGS, ma non qualificata come illecito sportivo, posta in essere da un tesserato privo di poteri di rappresentanza o comunque non avente una posizione tale da impegnare direttamente la società.

Inter: in questa intervista a Fanpage ho risposto ad alcune domande sui possibili riflessi dell’archiviazione penale dav...
23/07/2026

Inter: in questa intervista a Fanpage ho risposto ad alcune domande sui possibili riflessi dell’archiviazione penale davanti alla giustizia sportiva.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, ma la giustizia sportiva è autonoma

Caso Rocchi: archiviata nel penale la posizione dell’Inter, si apre ora il fronte sportivo.Quali contestazioni potrebbe ...
19/07/2026

Caso Rocchi: archiviata nel penale la posizione dell’Inter, si apre ora il fronte sportivo.
Quali contestazioni potrebbe muovere la Procura Federale? E quali sono gli ostacoli giuridici alla loro eventuale applicazione?
Un’analisi tra illecito sportivo, artt. 4 e 22 CGS e responsabilità presunta della società. ⬇️

Caso Rocchi, cosa succederà sul fronte sportivo

15/07/2026

Sul comunicato della Procura di Milano sull’inchiesta riguardante Rocchi credo siano opportune due precisazioni giuridiche.

La prima riguarda la frode sportiva. Una lettura isolata del passaggio in cui la Procura afferma di non ravvisare “un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine” potrebbe indurre a ritenere che il reato previsto dall’art. 1 della legge n. 401/1989 richieda necessariamente un sistema organizzato di condotte. In realtà non è così: anche un solo atto fraudolento può integrare il reato, purché sia concretamente idoneo ad alterare il corretto e leale svolgimento di una singola competizione.

È però il periodo immediatamente successivo del comunicato a chiarire il senso della motivazione. La Procura distingue infatti la frode sportiva – che richiede condotte fraudolente, astrattamente idonee e finalizzate a incidere sulla regolarità della singola gara – dalle interferenze emerse nell’indagine, ritenute invece prive di tali caratteristiche.

In altri termini, il fulcro della richiesta di archiviazione nei confronti di Rocchi non sembra essere l’assenza di un “sistema”, bensì la ritenuta mancanza, nelle condotte accertate, degli elementi necessari per integrare il reato di frode sportiva.

La seconda precisazione riguarda il procedimento nei confronti dell’Inter ai sensi del d.lgs. 231/2001. In questo caso non è stata formulata una richiesta di archiviazione, bensì è stato emesso un decreto motivato di archiviazione, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 231/2001, quale conseguenza dell’esclusione del reato presupposto.

È però opportuno ricordare che l’art. 8 del d.lgs. 231/2001 consente di affermare la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non sia stato identificato. Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di accertare che il reato-presupposto sia stato commesso da una persona fisica riconducibile all’organizzazione dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, nonché di accertare, quantomeno sotto il profilo funzionale, se tale soggetto rivestisse una posizione apicale ovvero fosse sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, ai sensi dell’art. 5 del decreto. Solo così, infatti, il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 consente di individuare il regime di responsabilità applicabile all’ente.

I due profili non possono essere letti separatamente. Proprio perché il decreto di archiviazione emesso nei confronti dell’Inter ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 231/2001 discende dall’esclusione del reato presupposto, la corretta interpretazione della motivazione sulla frode sportiva assume un rilievo decisivo. È quindi importante distinguere il piano della fattispecie astratta da quello dell’accertamento del caso concreto: la legge non richiede un “sistema strutturato”, mentre la Procura ha ritenuto che le condotte emerse non presentassero i requisiti necessari per integrare il reato di frode sportiva.

Il caso Rocchi continua a far discutere. In questa intervista ho analizzato, dal punto di vista giuridico, gli scenari p...
10/07/2026

Il caso Rocchi continua a far discutere. In questa intervista ho analizzato, dal punto di vista giuridico, gli scenari possibili sul piano penale e sportivo, distinguendo ciò che emerge dagli atti da ciò che, allo stato, resta ancora da accertare. L’intervista completa su Fanpage.

L'avvocato Michele La Francesca parla a Fanpage.it dei rischi per l'Inter in base agli ultimi sviluppi dell'inchiesta sugli arbitri, il caso della responsabilità

07/07/2026

Si parla di possibili nuove sanzioni sportive per Çalhanoğlu e Dimarco dopo le dichiarazioni di Marco Ferdico. Sul piano giuridico, però, è opportuno distinguere.

Per Çalhanoğlu, i rapporti con gli ultras sono già stati definiti con il patteggiamento ex art. 126 CGS. Dalle notizie finora emerse non sembrano emergere fatti nuovi, ma ulteriori elementi sul rapporto già noto con gli ultras. Se così fosse, si tratterebbe di una nuova fonte di prova e non di una nuova vicenda disciplinare.

Diversa la posizione di Dimarco: eventuali dichiarazioni di Ferdico dovranno comunque trovare adeguati riscontri esterni. Da sole, non bastano automaticamente a giustificare un deferimento, tantomeno una squalifica.

🚨Caso Bastoni: il vero nodo dell’inchiesta potrebbe non essere il rapporto, ma il pagamento. Cosa emerge dalle chat e da...
05/07/2026

🚨Caso Bastoni: il vero nodo dell’inchiesta potrebbe non essere il rapporto, ma il pagamento.
Cosa emerge dalle chat e dalle dichiarazioni della ragazza? Un’analisi giuridica dei risvolti penali e degli eventuali riflessi sportivi. ⬇️

Inchiesta che vede coinvolto Alessandro Bastoni per l’ipotesi di prostituzione minorile

04/07/2026

Sul presunto contenzioso tra Suning e Oaktree relativo al valore attribuito all’Inter ai fini dell’escussione del pegno, ho avuto modo di esaminare approfonditamente il contratto costitutivo del pegno sulle quote di Great Horizon, sottoscritto nel 2021 e posto alla base dell’escussione avvenuta nel maggio 2024.

Al di là delle indiscrezioni, il contratto offre alcuni elementi giuridici molto chiari.

L’eventuale eccedenza tra il Fair Market Value delle quote di Great Horizon e il debito verso Oaktree è contrattualmente destinata a essere restituita a Suning. Il contratto prevede inoltre che tale importo sia trasferito “non appena ragionevolmente possibile”. Se davvero fosse in corso un contenzioso, sembrerebbe quindi riguardare non il diritto all’eccedenza, ma la sua quantificazione.

Il contratto stabilisce infatti che il Fair Market Value sia determinato da un perito indipendente nominato dal Security Agent e che la sua valutazione sia vincolante, salvo il caso di “manifest error”. Non sembrerebbe quindi sufficiente produrre una diversa perizia: occorrerebbe dimostrare errori evidenti nei dati utilizzati, errori di calcolo, l’omessa considerazione di elementi patrimoniali rilevanti, un metodo di valutazione non conforme agli standard previsti o una reale mancanza di indipendenza del perito. Alla luce di queste clausole, per Suning la strada non sembrerebbe affatto semplice.

Indirizzo

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