03/09/2026
𝐂𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚: 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐮’ 𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨
In Sicilia resta in vigore fino al 30 settembre 2026 il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12:30 e le 16:00. La proroga, disposta dal Presidente della Regione e resa nota il 1° settembre, sposta in avanti la scadenza dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 12 giugno 2026, adottata in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e originariamente fissata al 31 agosto, lasciando invariate le altre disposizioni.
Il divieto riguarda i settori agricolo e florovivaistico, edile e affini, le cave e le relative pertinenze esterne e la logistica, comprese le consegne di beni in ambito urbano effettuate con velocipedi o veicoli a motore a due ruote, quindi anche i rider.
Non si tratta, però, di una sospensione generalizzata valida ogni giorno e in ogni luogo. Il divieto opera nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata su worklimate.it, riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, alle ore 12.00 segnala un livello “ALTO”. È quindi necessaria una verifica quotidiana e territoriale.
Le previsioni Worklimate sono basate su modelli meteorologici e presentano margini di incertezza: costituiscono uno strumento di supporto e devono essere considerate insieme alle condizioni effettivamente riscontrate nel luogo di lavoro.
Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. Anche in questi casi resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure idonee a ricondurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’esposizione alle alte temperature.
Restano inoltre salvi i provvedimenti dei Sindaci non contrastanti con l’ordinanza e gli eventuali accordi aziendali che prevedano tutele migliorative.
Il rispetto dell’ordinanza, comunque, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Il d.lgs. n. 81/2008 impone infatti la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quello derivante dal caldo e dal microclima. In relazione alle condizioni concrete possono quindi rendersi necessarie misure organizzative e preventive riguardanti, tra l’altro, orari di lavoro, idratazione, pause in luoghi ombreggiati o climatizzati, informazione dei lavoratori e particolare attenzione ai soggetti maggiormente esposti al rischio.
Non conta, dunque, soltanto la temperatura indicata dal termometro: assumono rilievo anche l’esposizione diretta alla radiazione solare, l’umidità, l’intensità dello sforzo fisico, l’abbigliamento e le condizioni individuali del lavoratore.
Trattandosi di ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978, l’inosservanza è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. Distinti sono gli eventuali ulteriori profili di responsabilità che possono emergere, in concreto, in caso di infortunio o malore del lavoratore.
Queste indicazioni hanno carattere generale. Per verificare gli obblighi applicabili a una specifica attività occorre esaminare l’organizzazione aziendale, la valutazione dei rischi e le effettive condizioni di lavoro.
Fonti: Regione Siciliana, comunicato del 1° settembre 2026; ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026; Worklimate; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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