Studio Legale Artuso Piscitello

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Lo Studio Legale Artuso Piscitello presta assistenza nel contenzioso civile, amministrativo e penale, con un approccio orientato alla strategia processuale e alla gestione di controversie complesse, a tutela di interessi patrimoniali e personali.

𝐂𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚: 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐮’ 𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨In Sicilia resta in vigore fino al 30 settembre 202...
03/09/2026

𝐂𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚: 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐮’ 𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨

In Sicilia resta in vigore fino al 30 settembre 2026 il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12:30 e le 16:00. La proroga, disposta dal Presidente della Regione e resa nota il 1° settembre, sposta in avanti la scadenza dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 12 giugno 2026, adottata in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e originariamente fissata al 31 agosto, lasciando invariate le altre disposizioni.

Il divieto riguarda i settori agricolo e florovivaistico, edile e affini, le cave e le relative pertinenze esterne e la logistica, comprese le consegne di beni in ambito urbano effettuate con velocipedi o veicoli a motore a due ruote, quindi anche i rider.

Non si tratta, però, di una sospensione generalizzata valida ogni giorno e in ogni luogo. Il divieto opera nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata su worklimate.it, riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, alle ore 12.00 segnala un livello “ALTO”. È quindi necessaria una verifica quotidiana e territoriale.

Le previsioni Worklimate sono basate su modelli meteorologici e presentano margini di incertezza: costituiscono uno strumento di supporto e devono essere considerate insieme alle condizioni effettivamente riscontrate nel luogo di lavoro.

Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. Anche in questi casi resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure idonee a ricondurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’esposizione alle alte temperature.

Restano inoltre salvi i provvedimenti dei Sindaci non contrastanti con l’ordinanza e gli eventuali accordi aziendali che prevedano tutele migliorative.

Il rispetto dell’ordinanza, comunque, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Il d.lgs. n. 81/2008 impone infatti la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quello derivante dal caldo e dal microclima. In relazione alle condizioni concrete possono quindi rendersi necessarie misure organizzative e preventive riguardanti, tra l’altro, orari di lavoro, idratazione, pause in luoghi ombreggiati o climatizzati, informazione dei lavoratori e particolare attenzione ai soggetti maggiormente esposti al rischio.

Non conta, dunque, soltanto la temperatura indicata dal termometro: assumono rilievo anche l’esposizione diretta alla radiazione solare, l’umidità, l’intensità dello sforzo fisico, l’abbigliamento e le condizioni individuali del lavoratore.

Trattandosi di ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978, l’inosservanza è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. Distinti sono gli eventuali ulteriori profili di responsabilità che possono emergere, in concreto, in caso di infortunio o malore del lavoratore.

Queste indicazioni hanno carattere generale. Per verificare gli obblighi applicabili a una specifica attività occorre esaminare l’organizzazione aziendale, la valutazione dei rischi e le effettive condizioni di lavoro.

Fonti: Regione Siciliana, comunicato del 1° settembre 2026; ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026; Worklimate; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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MANTENIMENTO NON VERSATO: RITIRARE LA DENUNCIA QUERELA NON FERMA IL PROCESSOIl mancato pagamento dell’assegno stabilito ...
19/08/2026

MANTENIMENTO NON VERSATO: RITIRARE LA DENUNCIA QUERELA NON FERMA IL PROCESSO

Il mancato pagamento dell’assegno stabilito in favore del coniuge o dei figli, in sede di separazione o divorzio, può avere conseguenze non soltanto civili, ma anche penali.

Con la sentenza n. 96, depositata il 5 giugno 2026, la Corte costituzionale ha confermato che il reato previsto dall’art. 570-bis del codice penale è procedibile d’ufficio. Ciò significa che, una volta avviato il procedimento, l’eventuale remissione della querela da parte del beneficiario non determina la chiusura del processo.

La Corte ha ritenuto questa disciplina non irragionevole, evidenziando che, nei rapporti familiari, la persona economicamente più debole potrebbe essere esposta a pressioni affinché rinunci alla tutela penale. L’interesse protetto, pertanto, non è considerato esclusivamente patrimoniale.

Sul piano generale, poi, va ricordato che né il pagamento tardivo né un successivo accordo tra le parti determinano di per sé l’estinzione del reato, pur potendo essere valutati nel procedimento. Inoltre, un accordo privato non modifica automaticamente gli obblighi stabiliti dal giudice. Allo stesso tempo, ogni ritardo o pagamento parziale non conduce necessariamente a una condanna: devono essere esaminate la concreta condotta dell’obbligato, la sua effettiva capacità economica e tutte le circostanze del caso.

Chi subisce una significativa e documentabile diminuzione del reddito non può limitarsi a ridurre unilateralmente l’assegno, ma deve chiedere tempestivamente al giudice la modifica delle condizioni. Per il beneficiario, invece, la tutela penale non sostituisce gli strumenti civili necessari a recuperare quanto dovuto.

La stessa Corte, in chiusura, ribadisce la natura “frammentaria e disarmonica” del sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento resta rimesso al legislatore.

Ogni situazione richiede una valutazione specifica della documentazione, dei provvedimenti giudiziari e delle condizioni economiche delle parti.

FONTI

• Corte costituzionale, sentenza 5 giugno 2026, n. 96 (Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi)

• Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 23 del 10 giugno 2026

• Art. 570-bis del codice penale



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Intimazione di pagamento: ignorarla può compromettere le successive possibilità di difesaQuando si riceve un'intimazione...
22/07/2026

Intimazione di pagamento: ignorarla può compromettere le successive possibilità di difesa

Quando si riceve un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali, occorre verificare subito non solo la regolarità della notifica, ma anche l'eventuale prescrizione dei crediti richiesti. L'intimazione, del resto, non è un semplice sollecito e trascurarla può avere conseguenze concrete.

Secondo l'orientamento oggi prevalente, se la prescrizione era già maturata prima della notifica dell'intimazione, il contribuente deve farla valere impugnando l'atto nei termini. Se l'intimazione, validamente notificata, non viene contestata, quella stessa prescrizione rischia di non essere più opponibile contro il successivo pignoramento, fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria. È quanto affermato, da ultimo, da Cass. n. 6436/2025, seguita, tra le altre, da Cass. nn. 20476, 26311 e 35019 del 2025.

Diverso è il caso della prescrizione che matura dopo la notifica. L'intimazione, infatti, interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine. Se dalla sua notificazione l'agente della riscossione resta inattivo per un periodo superiore a quello previsto per il credito, la prescrizione successivamente maturata può essere opposta al nuovo atto.

Restano in ogni caso contestabili l'omessa o irregolare notifica dell'intimazione, la prescrizione maturata successivamente e i vizi propri del nuovo atto cautelare o esecutivo.

Va infine ricordato che non tutti i crediti si prescrivono nello stesso termine. La durata dipende dalla natura del tributo, del contributo, della sanzione o degli interessi richiesti. Ogni posizione, per questo, deve essere esaminata singolarmente, ricostruendo con precisione la sequenza delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi.

Attendere il successivo atto esecutivo significa, spesso, intervenire troppo tardi.

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𝗔𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶 𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮: 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗧𝗔𝗥 𝗲 𝗔𝗥𝗦Nel post precedente avevamo affrontato il tema degli affitti brevi i...
27/05/2026

𝗔𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶 𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮: 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗧𝗔𝗥 𝗲 𝗔𝗥𝗦
Nel post precedente avevamo affrontato il tema degli affitti brevi in condominio, distinguendo tra regolamento assembleare, regolamento contrattuale e limiti effettivamente opponibili ai proprietari.
Vale la pena tornare sull’argomento, perché negli ultimi giorni il quadro siciliano è cambiato in modo significativo anche sul piano della disciplina regionale delle locazioni turistiche.
Il punto di partenza è la L.R. 6/2025, la legge quadro sul turismo regionale, e il relativo decreto attuativo sui requisiti minimi delle strutture turistico-ricettive.
Nella sua formulazione originaria, quel decreto aveva finito per ricondurre anche le locazioni turistiche a un sistema di requisiti pensato soprattutto per attività ricettive organizzate: materassi ignifughi certificati, dotazioni minime, limiti sui posti letto, produzione del regolamento condominiale con attestazione dell’assenza di divieti e altri adempimenti difficilmente compatibili con la semplice messa a disposizione di un immobile da parte di un piccolo proprietario.
𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗔𝗥.
Con la sentenza n. 1268/2026, depositata il 4 maggio scorso, il TAR Sicilia ha annullato una parte rilevante di quelle prescrizioni.
Il principio di fondo è chiaro: non si possono imporre a chi concede un immobile in locazione turistica non imprenditoriale requisiti propri del comparto alberghiero o para-alberghiero solo perché l’immobile viene offerto sul mercato turistico.
È, in sostanza, un richiamo al principio di proporzionalità: la regola deve essere adeguata all’attività che pretende di disciplinare.
Questo passaggio interessa anche il condominio, perché tra gli obblighi contestati vi era proprio quello di produrre il regolamento condominiale con attestazione dell’assenza di divieti. Ma una cosa è verificare se esistano limiti realmente opponibili al proprietario; altra cosa è trasformare quella verifica in un adempimento amministrativo generalizzato.
𝗟’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗥𝗦.
A pochi giorni dalla sentenza, anche l’Assemblea Regionale Siciliana è intervenuta sulla L.R. 6/2025.
La direzione sembra la stessa: eliminazione dell’obbligo di SCIA per le locazioni non imprenditoriali, possibilità per gli affittacamere di operare su più unità nello stesso edificio secondo le nuove condizioni previste, proroga al 31 dicembre 2027 del termine per la riclassificazione alberghiera e finestra di sanatoria fino alla fine del 2026 per regolarizzare alcune posizioni.
L’intervento prende atto di una distinzione che nella pratica era finita in secondo piano: la locazione turistica non imprenditoriale non è una struttura alberghiera in forma minore.
𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼.
Attenzione, però, a non leggere tutto questo come un “liberi tutti”.
Restano pienamente in vigore gli obblighi che non dipendono dalla classificazione regionale.
Tra questi: la comunicazione degli ospiti alla Questura ai sensi dell’art. 109 TULPS, anche per i soggiorni inferiori a trenta giorni; il Codice Identificativo Nazionale e quello regionale; la comunicazione dei flussi turistici; gli estintori e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, con le specifiche eccezioni per gli immobili privi di rischio gas o monossido di carbonio; gli adempimenti fiscali e dichiarativi.
Resta fermo anche il tema dell’identificazione effettiva degli ospiti. Non basta, in linea generale, la mera trasmissione del documento seguita dall’accesso automatico tramite codice o key box, se manca una verifica reale della corrispondenza tra persona e documento.
𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲, 𝗼𝗴𝗴𝗶.
Per chi gestisce o intende avviare una locazione turistica, la parola chiave resta la cautela.
La disciplina regionale è ancora in fase di assestamento e l’Assessorato, verosimilmente, sarà chiamato a intervenire nuovamente per coordinare il quadro normativo.
Conviene quindi distinguere con attenzione: ciò che è venuto meno dopo la pronuncia del TAR e le modifiche legislative; ciò che resta obbligatorio per effetto della normativa nazionale; ciò che può derivare da un regolamento condominiale realmente vincolante; ciò che, invece, non può essere imposto solo perché l’immobile viene destinato a locazione turistica.
In una materia che cambia così rapidamente, il rischio maggiore è regolarsi su norme già superate o, al contrario, ritenere superati obblighi che restano pienamente vigenti.

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𝗔𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼: 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲?"In condominio non si possono fare locazioni turistiche brevi": ...
19/05/2026

𝗔𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼: 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲?
"In condominio non si possono fare locazioni turistiche brevi": è una frase che si sente ripetere nelle assemblee, ma che richiede qualche distinzione prima di essere data per buona.
Il regime giuridico dipende da tre questioni che vanno tenute separate.
𝟭. 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
Il regolamento approvato a maggioranza dall'assemblea non può, di regola, limitare l'uso che ciascun condomino fa del proprio appartamento.
Limitazioni di questo tipo possono derivare solo da regolamenti di natura contrattuale, quelli predisposti dall'unico originario proprietario e richiamati nei singoli atti d'acquisto, oppure adottati con il consenso unanime di tutti i condomini.
𝟮. 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗰'è 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼, 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲.
Anche in presenza di un regolamento contrattuale, le clausole che limitano il diritto di proprietà devono essere chiare e non equivoche.
Una clausola che vieta genericamente "alberghi o pensioni" non sempre è sufficiente a ricomprendere anche le locazioni brevi. Maggiore efficacia possono avere le formulazioni che richiamano espressamente attività come affittacamere, case di alloggio o bed & breakfast, oppure quelle che fissano una durata minima dei contratti di locazione.
𝟯. 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗼𝗻𝗼.
La giurisprudenza distingue la semplice locazione breve, che conserva la natura abitativa dell'immobile, dall'attività ricettiva organizzata, caratterizzata da servizi ulteriori e da una gestione strutturata.
Il criterio decisivo non è la piattaforma online utilizzata, né soltanto la durata del soggiorno, ma il modo concreto in cui l'immobile viene gestito.
𝗨𝗻 𝗰𝗲𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶.
In Sicilia il quadro è stato interessato dalla L.R. 6/2025 e dal D.A. 2104/2025, quest'ultimo oggetto di una recente pronuncia del TAR Sicilia con riferimento ad alcune prescrizioni applicabili alle strutture extralberghiere e alle locazioni turistiche. A ciò si aggiungono le modifiche approvate in questi giorni dall'Assemblea Regionale Siciliana, orientate a semplificare alcuni adempimenti, tra cui — secondo le prime ricostruzioni — la rimozione dell'obbligo di SCIA per le locazioni turistiche non imprenditoriali.
Restano comunque centrali gli adempimenti relativi all'identificazione dell'immobile, alla comunicazione dei flussi turistici, agli obblighi di pubblica sicurezza e all'indicazione dei codici identificativi negli annunci.
Va inoltre considerato che il Ministero dell'Interno ha escluso la possibilità di sostituire l'identificazione effettiva degli ospiti con modalità di check-in interamente automatizzate, come il semplice invio dei documenti e l'accesso tramite key box o codici da remoto.
Prima di avviare una locazione breve, o prima di contestarla come condomini, il primo passaggio è leggere il regolamento e verificarne la natura. Il secondo è capire come l'attività viene effettivamente svolta.

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𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐈 𝐂𝐀𝐒𝐀? 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐀𝐋𝐈Quando si acquista un immobile in condominio, di solito ci si conce...
28/04/2026

𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐈 𝐂𝐀𝐒𝐀? 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐀𝐋𝐈
Quando si acquista un immobile in condominio, di solito ci si concentra sul prezzo, sul mutuo, sulle condizioni dell'appartamento, magari sui lavori da fare.
C'è però un aspetto che spesso viene sottovalutato: le spese condominiali rimaste non pagate dal precedente proprietario.
La legge prevede, infatti, che chi subentra nei diritti di un condomino possa essere chiamato a rispondere, insieme al venditore, dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In concreto, quindi, l'acquirente potrebbe ricevere richieste di pagamento anche per debiti maturati prima del rogito.
Va però distinta una cosa: il condominio può rivolgersi all'acquirente per il recupero, ma su chi gravi definitivamente quella spesa è questione che si regola tra venditore e acquirente.
La questione si complica ulteriormente in presenza di lavori straordinari già deliberati, rate non ancora scadute o situazioni condominiali poco chiare.
Proprio per questo, prima di acquistare un immobile in condominio, è sempre opportuno verificare la posizione condominiale aggiornata e disciplinare con attenzione questi aspetti nell'atto di vendita.
Una verifica preventiva costa poco e mette al riparo da contestazioni successive.
𝘙𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪: 𝘢𝘳𝘵. 63 𝘥𝘪𝘴𝘱. 𝘢𝘵𝘵. 𝘤.𝘤.; 𝘢𝘳𝘵. 1130 𝘯. 9 𝘤.𝘤.

𝐒𝐂𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐔 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐍𝐎𝐍 𝐄̀ 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐋𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐋 𝐁𝐀𝐑.Capita di scrivere un commento di getto, magari sotto un post che ci ha ...
22/04/2026

𝐒𝐂𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐔 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐍𝐎𝐍 𝐄̀ 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐋𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐋 𝐁𝐀𝐑.

Capita di scrivere un commento di getto, magari sotto un post che ci ha irritato, usando parole che non avremmo detto al tavolino di un bar. Sui social, però, non si parla fra amici: si utilizza uno strumento che in pochi secondi può raggiungere centinaia, talvolta migliaia di persone.
Proprio per questa ragione la Corte di Cassazione considera ormai pacifica l’applicazione dell’aggravante del mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3, c.p.) alla diffamazione commessa tramite social network. Non rileva il luogo virtuale in cui il messaggio viene pubblicato, ma l’ampiezza della platea che può leggerlo.

Quindi, cosa si rischia, concretamente?

Sul piano penale, il reato è quello di diffamazione aggravata, punito con la reclusione fino a due anni o con la multa; la pena si aggrava ulteriormente quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Sul piano civile, il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione, liquidato dal giudice in via equitativa, con importi che possono essere significativi laddove il contenuto abbia avuto ampia diffusione.

Non va poi dimenticato il profilo lavoristico. La giurisprudenza ha ormai consolidato il principio secondo cui post e commenti offensivi nei confronti del datore di lavoro o dei colleghi possono giustificare sanzioni disciplinari, fino al licenziamento per giusta causa.

Un aspetto che spesso viene trascurato.

La responsabilità non ricade soltanto su chi pubblica il post originario. Anche la condivisione accompagnata da un commento adesivo, il tag che ne amplifica la visibilità, o la partecipazione attiva in contesti dove il contenuto diffamatorio circola, possono assumere autonomo rilievo.

Naturalmente ogni vicenda va valutata nella sua specificità, ma il principio che la giurisprudenza va affermando è chiaro: chi contribuisce alla diffusione può essere chiamato a risponderne.
Un criterio pratico.

Prima di pubblicare, conviene porsi una domanda semplice: direi la stessa cosa davanti a cento persone, con nome e cognome, in un luogo pubblico? Se la risposta è no, è ragionevole fermarsi.

La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione, comprende anche il diritto di critica, che tuttavia incontra limiti precisi: la verità dei fatti riferiti, la continenza delle espressioni utilizzate, l’interesse pubblico alla notizia. Al di fuori di questi confini, non siamo più nell’esercizio di un diritto, ma nel terreno dell’illecito.

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𝗛𝗮𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲. 𝗠𝗮 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?Non sem...
14/04/2026

𝗛𝗮𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲. 𝗠𝗮 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?
Non sempre.
L'art. 1137 c.c. prevede che le delibere annullabili possano essere impugnate entro 30 giorni: dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti.
Ma nella pratica questo principio è meno automatico di quanto si pensi.
La comunicazione deve essere idonea a rendere effettivamente comprensibile la decisione assunta. Non basta ricevere un verbale. Deve contenere gli elementi essenziali per valutare se impugnare.
Il termine può non decorrere quando, ad esempio:
– il verbale è incompleto o generico
– mancano elementi essenziali (contenuto o importi)
– la comunicazione non è dimostrabile o non è idonea
C'è poi un aspetto spesso trascurato: anche la qualifica di "presente" o "assente" può cambiare tutto.
La Cassazione (ord. n. 4191/2024) ha chiarito che, se il delegato si allontana prima della votazione, il condomino va considerato assente. In questo caso, il termine decorre dalla comunicazione.
Un'ulteriore distinzione è fondamentale: le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo (Cass. SS.UU. n. 9839/2021), mentre quelle annullabili restano soggette al termine dei 30 giorni.
Attenzione, però: questo non significa che il termine sia "aperto" senza limiti. Restano fermi il principio di buona fede e l'onere di diligenza del condomino.
In definitiva, non è la semplice ricezione del verbale a far decorrere il termine di impugnazione, ma la sua effettiva idoneità a consentire una decisione informata.
Un aspetto tecnico, ma spesso decisivo nell'esito della controversia.

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𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗔𝗿𝘁𝘂𝘀𝗼 & 𝗣𝗶𝘀𝗰𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼
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𝗖𝗵𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲Quando il credito non è più della banca.Negli ulti...
01/04/2026

𝗖𝗵𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲
Quando il credito non è più della banca.
Negli ultimi anni molti crediti bancari sono stati ceduti a società di recupero nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Può quindi accadere che il debitore riceva richieste di pagamento o azioni esecutive. Anche da soggetti diversi dalla banca con cui aveva originariamente contratto il debito.
In questi casi si pone una questione fondamentale: la società che agisce per il recupero deve dimostrare di essere effettivamente titolare del credito?
La risposta della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione è chiara: quando il debitore contesta in modo specifico la titolarità del credito, non è sufficiente un generico richiamo alla cartolarizzazione o alla cessione in blocco.
È necessario dimostrare, in modo concreto e documentato, l'esistenza della cessione, l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti e la continuità nella titolarità del diritto. In mancanza di tali prove, la pretesa può essere rigettata per difetto di prova della titolarità.
Non basta dire di essere il creditore. Bisogna dimostrarlo.
Per verificare la propria posizione o per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo studio.

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𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗩𝗘𝗥𝗘 𝗦𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔𝗥𝗦𝗜: 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗨𝗧𝗘𝗟𝗔𝗥𝗦𝗜?Sempre più coppie scelgono di vivere insieme senza sposarsi.Ma la convivenza at...
17/03/2026

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗩𝗘𝗥𝗘 𝗦𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔𝗥𝗦𝗜: 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗨𝗧𝗘𝗟𝗔𝗥𝗦𝗜?

Sempre più coppie scelgono di vivere insieme senza sposarsi.
Ma la convivenza attribuisce davvero gli stessi diritti del matrimonio?
La risposta, in molti casi, è no.

La Legge Cirinnà (L. 76/2016) ha riconosciuto per la prima volta la convivenza di fatto come formazione sociale tutelata dalla Costituzione (art. 2). Ma attenzione: non basta vivere sotto lo stesso tetto. Per accedere alle tutele previste dalla legge, occorre che la convivenza sia dichiarata all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

🔹 𝗜 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶

Con la registrazione anagrafica, la legge riconosce ai conviventi: il diritto reciproco di visita e assistenza in caso di malattia o ricovero; la possibilità di designare il partner come rappresentante per le decisioni sanitarie in caso di incapacità; il diritto di abitazione nella casa comune in caso di morte del convivente proprietario (da 2 a 5 anni, con un minimo di 3 anni se ci sono figli minori o disabili); il subentro nel contratto di locazione; la partecipazione agli utili dell'impresa familiare (art. 230-ter c.c.).

🔹 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗰𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗵𝗮

Ed è qui che spesso si fanno i conti con la realtà. Il convivente non ha diritto al mantenimento in caso di rottura del rapporto: la legge prevede solo un assegno alimentare, e soltanto se versa in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, co. 65, L. 76/2016). Inoltre — e questo è il punto più delicato — il convivente non è erede. Senza testamento, non eredita nulla. E non ha diritto alla pensione di reversibilità.

🔹 𝗜 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶: 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮

Qui invece la legge è chiara: dal 2012, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o conviventi (L. 219/2012, art. 315 c.c.). Mantenimento, affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare: le regole sono identiche. Se la convivenza si interrompe e ci sono figli minori, si procede con un ricorso al Tribunale ordinario esattamente come in una separazione.

🔹 𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮: 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲

I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza — redatto da un notaio o da un avvocato — per regolare il regime patrimoniale, la contribuzione alle spese comuni e persino le disposizioni in caso di cessazione del rapporto. Un dato curioso: i conviventi possono regolare in anticipo la loro "separazione", mentre i coniugi ancora no, dato che i patti prematrimoniali non sono ammessi nel nostro ordinamento.

Il contratto di convivenza non è obbligatorio, ma è fortemente consigliabile, soprattutto quando ci sono figli, immobili in comune o attività economiche condivise.

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La convivenza di fatto è una scelta legittima e sempre più diffusa. Ma comporta tutele più limitate rispetto al matrimonio, e chi non le conosce rischia di trovarsi senza protezione nel momento in cui ne avrebbe più bisogno.

Conoscere i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge può evitare molti problemi, soprattutto quando ci sono figli o beni in comune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Studio Legale Artuso e Piscitello.

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