22/07/2026
Importante vittoria in materia di contributi INPS per i soci di S.r.l.
Il Tribunale del Lavoro di Sciacca ha accolto il ricorso di un imprenditore assistito dall'Avv. Riccardo Scarpinati, annullando due avvisi di addebito con cui l'INPS richiedeva oltre 14.000 euro di contributi, sanzioni e accessori.
Il caso riguardava un agente di commercio, già iscritto alla Gestione Commercianti, al quale l'INPS aveva incluso nella base imponibile previdenziale anche la quota di utili derivante dalla partecipazione al 50% in una S.r.l.
Il Giudice, in accoglimento dei rilievi del ricorrente, ha ribadito un principio ormai consolidato della Corte di Cassazione: gli utili derivanti dalla mera partecipazione in una società di capitali costituiscono redditi di capitale e non sono soggetti a contribuzione INPS, salvo che il socio svolga un'effettiva attività lavorativa all'interno della società con i requisiti di abitualità e prevalenza.
Nel caso concreto, l'INPS non è riuscita a dimostrare che il ricorrente prestasse attività lavorativa nella società partecipata. Per questo motivo gli avvisi sono stati integralmente annullati, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio.
Una decisione di particolare interesse per imprenditori, agenti di commercio e soci di società di capitali, che conferma come la mera qualità di socio non sia sufficiente a giustificare la pretesa contributiva dell'INPS.