12/03/2026
Nonostante l'evoluzione normativa, permangono ancora pregiudizi in materia di violenza sessuale. È opportuno fare chiarezza alla luce dell'art. 609-bis del Codice Penale e della giurisprudenza consolidata.
1. “Serve violenza fisica brutale” FALSO. La Cassazione ha chiarito che integra il reato qualsiasi costringimento psico-fisico idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione, inclusa l'intimidazione psicologica o la repentinità dell'azione che prevenga il dissenso.
2. “Senza penetrazione non è reato” FALSO. Sono puniti tutti gli atti sessuali che invadano la sfera sessuale altrui mediante contatto corporeo, anche superficiale. Anche palpeggiamenti repentini integrano il reato.
3. “L'assenza di resistenza equivale a consenso” FALSO. La giurisprudenza ha affermato che il blocco psicologico, la paura e lo stato di prostrazione non implicano consenso. L'assenza di opposizione fisica non esclude il reato.
4. “Tra coniugi non può esserci violenza sessuale” FALSO. Non esiste alcun diritto all'amplesso coniugale. Il reato è configurabile anche tra coniugi o partner, con aggravante specifica prevista dall'art. 609-ter c.p.
5. “Senza soddisfazione sessuale dell'aggressore non è reato” FALSO. Rileva la natura oggettivamente sessuale dell'atto e la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima, non le finalità dell'aggressore.
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