18/06/2024
Diffamazione a mezzo Facebook
La provenienza di un post diffamatorio da uno specifico profilo Facebook e la riferibilità del profilo Facebook all’utente rispondono a massime di comune esperienza e non richiedono particolari indagini sull’indirizzo IP, sui file di log e sugli URL di ogni post, a meno che lo stesso utente registrato non abbia denunciato l’uso illecito del proprio profilo da parte di terzi. (Cassazione penale, sent. 24212/2021)
L’utilizzo diffuso dei social network comporta sempre più di frequente l’accertamento nelle aule dei tribunali di condotte penalmente rilevanti, perpetrate attraverso un uso improprio e illecito degli stessi.
L'orientamento nomofilattico ha da tempo indicato il social network come un luogo aperto al pubblico, sicchè l'uso improprio di tale strumento può portare alla sussistenza dei presupposti del reato di diffamazione.
La giurisprudenza, in particolare, ha affermato che la comunicazione di contenuti diffamatori (pensieri, immagini o video) attraverso la bacheca di un utente, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.
In tale caso, infatti, la condotta diffamatoria risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e sicuramente considerevole di persone, a prescindere dal fatto che tra queste vi sia o meno il destinatario delle espressioni offensive. Ciò in quanto la funzione principale di un messaggio in una bacheca o in un profilo è proprio quella della condivisione con persone che abbiano accesso al profilo (diversamente, non si potrebbe definire social).
La sentenza in esame (Cass. 24212/2021), dopo aver ricordato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., ha risposto al quesito che sovente si pone rispetto a questa tipologia di reato, ossia la prova circa la provenienza dei post, potendo accadere ad esempio che una bacheca virtuale venga utilizzata da diversi utenti.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, anche in mancanza di accertamenti in merito alla provenienza del post di contenuto diffamatorio per il tramite dell'indirizzo IP dell’utenza telefonica intestata a un determinato soggetto, sia possibile pervenire alla riferibilità della diffamazione su base indiziaria: ciò nei casi in cui si riscontri la convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l’argomento su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo del suo nickname, nonché l’assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati. Ed invero, con riferimento all'assenza di denuncia di furto di identità, si ritiene che risponda a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post dal profilo dell’utente che ometta di denunciarne l’uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi.