18/06/2026
Le domande più frequenti sull’ordinanza Cassazione 9608/2026
La mediazione è procedibile se la controparte non si presenta?
Sì, purché si presenti la parte onerata dell’attivazione, personalmente o tramite un delegato sostanziale diverso dal proprio difensore. L’assenza della controparte comporta solo sanzioni a suo carico e, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumere argomenti di prova.
Il difensore con procura sostanziale può partecipare al posto della parte?
No. La Cassazione, con un’importante sentenza sul procedimento di mediazione del 2026, ha chiarito che il difensore non può cumulare i ruoli di parte e di assistente. È opportuno che vi sia un delegato della parte, distinto dal legale che l’assiste, a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per conciliare.
È necessaria una procura specifica per la singola controversia?
Non necessariamente. La procura sostanziale deve attribuire poteri effettivi di disposizione dei diritti, ma non deve essere conferita esclusivamente per la singola controversia.
Cosa succede se nessuna parte si presenta al primo incontro?
La domanda giudiziale è improcedibile, perché manca l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione; in questo caso non risulta soddisfatta la condizione di procedibilità.
Si può dichiarare l’indisponibilità a proseguire già al primo incontro?
Sì. Le parti possono legittimamente manifestare la propria indisponibilità a proseguire la mediazione, senza che ciò incida sul mancato assolvimento della condizione di procedibilità.