21/08/2024
Beni culturali – Collezione – Requisiti – Apposizione del vincolo da parte della P.A. – Annullamento da parte del Giudice amministrativo
Secondo l’art. 10, co. 3, lett. e), del Codice dei beni culturali, sono beni culturali (quando sia intervenuta la dichiarazione, da parte del , prevista dal successivo art. 13), le o serie di oggetti, in particolare, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza , , , numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale .
La giurisprudenza si è preoccupata di tratteggiare la nozione legale di “collezione” ai sensi della richiamata disposizione, chiarendo che essa si riferisce alle di tipo museale o aventi scopi espositivi, ma può concernere pure alle serie di , o insiemi o gruppi di tra loro collegate da un elemento o comune, oltreché connotate da criteri di omogeneità, di affinità o d’identità di destinazione funzionale (quand’anche non si rinvenga prima face un ordinato e predefinito disegno organizzativo) e che, considerate nel loro complesso, esprimano rilevanti , o .
Si specifica, inoltre, che il concetto di che legittima l’apposizione del richiede più del solo requisito soggettivo e locativo, in quanto - altrimenti - si finirebbe con il ricondurre detta nozione alla sola volontà soggettiva del di raccogliere oggetti di disparata natura per soddisfare le proprie propensioni culturali o anche di sola curiosità.
Sul piano oggettivo ciò che rileva è che i che ne fanno parte, per le loro caratteristiche intrinseche (origine geografica, datazione, tecniche e stili di realizzazione), debbano presentare un comune contenuto tematico, la cui lettura è consentita solo dalla del carattere unitario del complesso di cose. Quest’ultimo requisito della unitarietà tematica è insito nel significato letterale del termine “collezione”, inteso come raccolta di beni (universitas rerum) che vede il suo valore aggiunto, rispetto alla somma del valore dei singoli reperti che ne fanno parte, proprio in tale dimensione comune.
Affermando tali principi, la recente n. 753/2024 del Consiglio di Stato ha annullato un che dichiarava di interesse , quale collezione, reperti ceramici, ritenendolo in particolar modo viziato da un difetto di e di con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’apposizione del ai sensi del richiamato art. 10, co. 3, lett. e), avendo il Ministero mancato di indicare con sufficiente analiticità le ragioni per le quali i reperti in questione debbano considerarsi tutti appartenenti ad un’unica dotata dei caratteri dell’omogeneità e dell’eccezionale interesse archeologico.
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