Avvocato Daniele Rosato

Avvocato Daniele Rosato Tutela legale contro la Pubblica Amministrazione

Lo Studio Legale Rosato fornisce assistenza legale nell’ambito dei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione. Lo Studio, fondato nel 2017 dall’Avvocato Daniele Rosato, ha come principale obiettivo quello di offrire ai propri Clienti un servizio puntuale, attento ai dettagli e personalizzato, volto a creare un legame efficace, utile e duraturo. Da molti anni lo Studio fornisce assistenza

legale in materia di circolazione e tutela di opere d’arte e beni culturali, ed in particolare nei ricorsi contro i dinieghi al rilascio dell’attestato di libera circolazione e i provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale adottati dagli organi del Ministero della cultura, nonché nelle istanze di riesame e revisione dei provvedimenti di vincolo. Tra i recenti successi ottenuti dall’Avvocato Daniele Rosato per i propri Clienti:

- annullamento dell’atto con cui il Ministero della cultura aveva annullato l’attestato di libera circolazione precedentemente rilasciato per un prestigioso dipinto del XVII secolo (https://www.ilsole24ore.com/art/guercino-tar-veneto-sblocca-l-uscita-AFN4k6cC?refresh_ce=1 - https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Se-lattribuzione-cambia-la-licenza-di-esportazione-non-cambia);

- annullamento del diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale per un importante dipinto del XIX secolo;

- assistenza in un giudizio per la condanna al risarcimento del danno derivante da illegittimo esercizio dell’azione amministrativa a seguito del mancato rilascio di un'autorizzazione. Lo Studio inoltre fornisce assistenza legale in tema di urbanistica, edilizia e, in generale, in tutte le relazioni che un’impresa o un cittadino si trovi ad intrattenere con la Pubblica Amministrazione.

19/01/2026

L’intervento pubblico limitativo delle facoltà del proprietario del bene ne consente l’incisione solo nella misura in cui ciò risulti “giustificato”, anche nel superiore interesse pubblico ad esercitare efficacemente i necessari controlli concentrandoli solo su beni effettivamente meritevo...

La Corte Costituzionale attribuisce maggiore stabilità all'attestato di libera circolazione di opere d'arte
12/07/2025

La Corte Costituzionale attribuisce maggiore stabilità all'attestato di libera circolazione di opere d'arte

La Corte costituzionale attribuisce maggiore stabilità all’attestato di libera circolazione

Corso di laurea in medicina: passaggio agli anni successivi al primoAnche gli studenti collocati in posizione utile nell...
29/08/2024

Corso di laurea in medicina: passaggio agli anni successivi al primo

Anche gli studenti collocati in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque iscritti al primo anno, possono partecipare ai bandi che gli Atenei devono pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso.

L’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno, ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi; quindi, anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea.

Pertanto, per i posti che si sono liberati negli anni successivi, l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento (quindi senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno, che possono essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio) e nel rispetto degli ordinari criteri di buon andamento, di trasparenza e pubblicità.

Se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa.

Sono alcuni dei principi affermati dal TAR Pescara nella recente sentenza n. 205/2024 che ha accolto il ricorso proposto da un candidato contro la nota con cui gli era stata negata l’iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina.

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Beni culturali – Collezione – Requisiti – Apposizione del vincolo da parte della P.A. – Annullamento da parte del Giudic...
21/08/2024

Beni culturali – Collezione – Requisiti – Apposizione del vincolo da parte della P.A. – Annullamento da parte del Giudice amministrativo

Secondo l’art. 10, co. 3, lett. e), del Codice dei beni culturali, sono beni culturali (quando sia intervenuta la dichiarazione, da parte del , prevista dal successivo art. 13), le o serie di oggetti, in particolare, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza , , , numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale .

La giurisprudenza si è preoccupata di tratteggiare la nozione legale di “collezione” ai sensi della richiamata disposizione, chiarendo che essa si riferisce alle di tipo museale o aventi scopi espositivi, ma può concernere pure alle serie di , o insiemi o gruppi di tra loro collegate da un elemento o comune, oltreché connotate da criteri di omogeneità, di affinità o d’identità di destinazione funzionale (quand’anche non si rinvenga prima face un ordinato e predefinito disegno organizzativo) e che, considerate nel loro complesso, esprimano rilevanti , o .

Si specifica, inoltre, che il concetto di che legittima l’apposizione del richiede più del solo requisito soggettivo e locativo, in quanto - altrimenti - si finirebbe con il ricondurre detta nozione alla sola volontà soggettiva del di raccogliere oggetti di disparata natura per soddisfare le proprie propensioni culturali o anche di sola curiosità.

Sul piano oggettivo ciò che rileva è che i che ne fanno parte, per le loro caratteristiche intrinseche (origine geografica, datazione, tecniche e stili di realizzazione), debbano presentare un comune contenuto tematico, la cui lettura è consentita solo dalla del carattere unitario del complesso di cose. Quest’ultimo requisito della unitarietà tematica è insito nel significato letterale del termine “collezione”, inteso come raccolta di beni (universitas rerum) che vede il suo valore aggiunto, rispetto alla somma del valore dei singoli reperti che ne fanno parte, proprio in tale dimensione comune.

Affermando tali principi, la recente n. 753/2024 del Consiglio di Stato ha annullato un che dichiarava di interesse , quale collezione, reperti ceramici, ritenendolo in particolar modo viziato da un difetto di e di con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’apposizione del ai sensi del richiamato art. 10, co. 3, lett. e), avendo il Ministero mancato di indicare con sufficiente analiticità le ragioni per le quali i reperti in questione debbano considerarsi tutti appartenenti ad un’unica dotata dei caratteri dell’omogeneità e dell’eccezionale interesse archeologico.

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Sul requisito temporale inerente al provvedimento della P.A. di "vincolo" per i beni culturali per riferimento o di inte...
13/08/2024

Sul requisito temporale inerente al provvedimento della P.A. di "vincolo" per i beni culturali per riferimento o di interesse storico indiretto

La recente del Milano n. 1430/2024 afferma importanti principi sul tema dei presupposti per l’adozione, da parte della , di provvedimenti di con riguardo ai c.d. per riferimento o di indiretto (art. 10, co. 3, lett. d, del Codice dei beni culturali).

In particolare, il TAR, nell’annullare il con il quale un era stato dichiarato di interesse particolarmente importante, ha affermato che:

- per tali beni l’accento è posto, più che sul loro intrinseco , archeologico o etnoantropologico, sulla loro colleganza col o sul ricordo di che essi riaccendono nella memoria della ;

- il al quale connettere il del bene può consistere non solo in un o in un fatto isolato di particolare importanza nella sua unicità, ma anche in un di vasta portata, del quale il bene sia l’epifania; tuttavia, man mano che tale bene si allontana dall’ancoraggio offerto dai peculiari accadimenti della e dei suoi protagonisti, per avvicinarsi, piuttosto, alle grandi linee di dell' , tanto più la offerta a sostegno del di con di interesse culturale particolarmente importante deve divenire stringente, al fine di dimostrare la necessità di cogliere nell’oggetto del vincolo stesso un riflesso immediato e pregnante di quella tendenza;

- un provvedimento di vincolo pronunciato ai sensi del comma 3, lett. d) dell’art. 10, si espone alla censura di un esercizio sviato del potere ogni qual volta gli atti impugnati rivelino che la dell’ di imporre il vincolo sia tratteggiata, anche e particolarmente, con riguardo alle intrinseche di esso; in tali casi, l’assegnazione di alto rilievo ponderale a fattori in linea di principio estranei alla configurazione astratta del potere equivale a confessare che si è inteso ricorrere alla lett. d) in carenza dei che avrebbero permesso di applicare il vincolo previsto ad altri fini, quali, in particolare, il dell’ .

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Su Il Giornale dell'Arte l'articolo scritto insieme a Francesco Emanuele Salamone su una recente sentenza del Giudice am...
08/08/2024

Su Il Giornale dell'Arte l'articolo scritto insieme a Francesco Emanuele Salamone su una recente sentenza del Giudice amministrativo che rappresenta un importante precedente per la circolazione di opere d'arte

Esportazione: una sentenza che è un importante precedente per operatori e collezionisti

Sul sacrificio imposto al privato per il provvedimento di "vincolo" con dichiarazione di interesse culturale particolarm...
06/08/2024

Sul sacrificio imposto al privato per il provvedimento di "vincolo" con dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante.

In caso di beni culturali appartenenti a privati, il codice dei beni culturali (e segnatamente l’art. 10, co. 3, lett. a), postula, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione con il sacrificio imposto al privato, un grado più elevato dell'interesse , richiedendo che il medesimo sia "particolarmente importante".

Tale interesse va accertato a mezzo di un' rigorosa, completa ed esaustiva, dando conto, con una analitica, specifica e dettagliata,dei profili su cui risiede l’elevato storico, artistico, archeologico o etnoantropologico espresso dalla “cosa” (mobile o immobile), tale da elevarla al rango di “bene culturale”.

La motivazione è tenuta a dar conto delle ragioni che rendono, nel caso concreto, l’interesse “particolarmente importante”, ossia tale da spiccare o in assoluto per la centralità che l'opera vincolata assume in arte o nell'evoluzione dei fatti umani (“particolarmente”, in quanto di alto valore), o nel raffronto con analoghe, rispetto alle quali, tuttavia, quella assuma tratti distintivi che da esse la separino, reclamando un livello più incisivo di (“particolarmente”, in quanto parte specifica e meritevole di tutela, rispetto ad un tutto non necessariamente di analogo rilievo culturale, e dunque dotata di pregio qualificato).

Sono alcuni dei principi affermati dal del Lazio nella n. 4795/2023 che ha accolto il ricorso per l’annullamento di un decreto con cui degli immobili erano stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a, del Codice dei beni culturali.

In particolare, il TAR ha ritenuto che l’ non abbia verificato, in maniera puntuale e con un maggior grado di rigore, se i caratteri originari, sui quali si fonda il giudizio di valore espresso, fossero tutt’ora presenti e significativamente riconoscibili.

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Un’altra importante vittoria è stata ottenuta dall'avv. Daniele Rosato insieme all’avv. Francesco Emanuele Salamone, che...
01/08/2024

Un’altra importante vittoria

è stata ottenuta dall'avv. Daniele Rosato insieme all’avv. Francesco Emanuele Salamone, che hanno assistito il proprietario di un dipinto del XIX secolo ottenendo dal TAR l’annullamento dei provvedimenti con cui gli Uffici del Ministero della Cultura avevano negato il rilascio dell’attestato di libera circolazione e, inoltre, vincolato il bene, dichiarandolo di interesse culturale particolarmente importante (TAR Toscana, sentenza n. 502/2024).

Questa sentenza è particolarmente rilevante per gli operatori del settore perché il TAR:

- afferma che è “imprescindibile”, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa in questo settore, “il rispetto delle garanzie formali e procedimentali, tra le quali assume rilievo quella della “obbligatoria e convincente motivazione”;

- richiama l’importanza che assumono in questa materia gli indirizzi dettati dal D.M. n. 537/2017 “che, non a caso, sottolineano la necessità, in considerazione dell’indubbia incidenza del provvedimento sul diritto alla proprietà privata riconosciuto dalla Costituzione, della “massima cura nel formulare un provvedimento restrittivo, evitando giudizi apodittici non sostenuti da una adeguata argomentazione critica e storica… (e di) motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili” tendenti a dimostrare la presenza “di più di un principio di rilevanza, tra quelli riformulati tra gli indirizzi” e costituiti “dalla qualità artistica dell’opera… dalla rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo)… dalla rilevanza della rappresentazione… dall’appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale… (dalla) testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo… (e dalla) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali anche di produzione e/o provenienza straniera”;

- chiarisce quindi l’insufficienza della rilevazione in ordine alla sussistenza di uno solo dei “principi di rilevanza” previsti dal D.M. n. 537/2017, risultando invece necessaria la coesistenza di più criteri;

- indica che dalla previsione di cui all’art. 68, 4° co., del D.Lgs. n. 42/2004 e dall’intera sistematica del D.M. n. 537/2017 risulta desumibile una precisa linea interpretativa che riferisce le valutazioni dell’organo amministrativo deputato ad autorizzare l’esportazione del bene culturale alle “cose presentate” per l’esportazione (in questo caso il dipinto) piuttosto che alla sola figura dell’autore; non è quindi sufficiente a determinare il diniego dell’attestato per l’esportazione il solo riferimento al valore dell’autore, in un contesto in cui non sia dimostrato il particolare valore culturale anche dell’oggetto d’arte.

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Scuola: punteggi integrativi per l’esame di maturità?Il punteggio integrativo è una votazione premiale di natura prettam...
31/07/2024

Scuola: punteggi integrativi per l’esame di maturità?

Il punteggio integrativo è una votazione premiale di natura prettamente eventuale e con portata eccezionale. La regola è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un'eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all'esame finale. La decisione di non assegnare in tutto o in parte il punteggio integrativo quindi non deve essere motivata mentre la motivazione è richiesta solamente se la commissione decide di premiare lo studente.

L'esame di Stato non è una procedura comparativa, sicché le votazioni dei candidati non si influenzano reciprocamente. I punteggi integrativi sono assegnati in relazione alle specifiche qualità dei singoli esaminandi, senza alcuna comparazione tra gli stessi.

Sono alcuni dei principi affermati dal Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 4921/2024 resa in relazione ad un ricorso con il quale una candidata all’esame di Stato aveva contestato il voto del diploma di maturità classica, e più in particolare la mancata attribuzione di ulteriori punti integrativi rispetto quelli assegnati.

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Provvedimenti della P.A. di tutela dei beni culturali: imprescindibile l’esame delle osservazioni presentate dai privati...
29/07/2024

Provvedimenti della P.A. di tutela dei beni culturali: imprescindibile l’esame delle osservazioni presentate dai privati interessati

Il TAR Salerno, con la pronuncia n. 336/2024, ha accolto la richiesta di annullamento del decreto di dichiarazione di interesse culturale storico-artistico (c.d. vincolo) formulata da alcuni privati in relazione ad un bene immobile di loro proprietà.

La sentenza, in particolare, sottolinea la mancata considerazione, da parte della P.A., delle osservazioni formulate dai ricorrenti in esito alla comunicazione di avvio del procedimento.

I ricorrenti, infatti, avevano depositato una memoria con la quale avevano rappresentato, dal loro punto di vista, l’insussistenza dei presupposti per l’apposizione di qualsivoglia vincolo sul bene di loro proprietà.

Senonché il Ministero ha ignorato dette osservazioni, per cui sussiste la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale, segnatamente del precetto di cui all’art. 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto […] b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”.

L’art. 10 della legge n. 241 del 1990, ha aggiunto il TAR, pur non imponendo la confutazione analitica delle osservazioni formulate dai privati, quantomeno postula che la Pubblica Amministrazione ne dia conto in modo sintetico nel provvedimento finale, dimostrando nella motivazione di aver tenuto in considerazione tali rilievi esponendo “sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento”.

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Il Comune non può conferire incarichi a soggetti esterni se ha la professionalità già nel proprio organicoIl ricorso a c...
25/07/2024

Il Comune non può conferire incarichi a soggetti esterni se ha la professionalità già nel proprio organico

Il ricorso a contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni comunali è possibile nei limiti previsti all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui l’incarico può essere conferito a soggetti esterni solo se la correlata professionalità non sia rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione e a fronte di esplicita motivazione, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

Nel caso specifico un Comune aveva attivato la procedura per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario, da un lato, senza tenere conto della circostanza relativa alla presenza nel proprio organico dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato la cui idoneità professionale a ricoprire l’incarico non è mai stata contestata e, dall’altro, senza assolvere all’onere di esplicitare le ragioni per cui si è ritenuto di dover ricorrere alla procedura in discorso.

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3717/2024, confermando la sentenza del TAR favorevole ai due ricorrenti, ha affermato che, anche per le determinazioni applicative dell’art. 110, co. 1, del Testo Unico degli Enti Locali sussiste l’obbligo di specifica motivazione della scelta, che comporta l’indicazione dei presupposti per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, fra cui il conferimento a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione. Ciò è espressione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, dei principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione stessa, oltre che di correttezza e buona fede nella scelta del contraente.

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