06/09/2026
Abuso contratto di somministrazione anche nello staff leasing - Giurisprudenza 2026
La Direttiva comunitaria 2008/104/CE impone di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale e di impedire gli abusi di tale istituto.
La Corte di Giustizia ha evidenziato la necessità di adottare misure atte a prevenire elusioni delle disposizioni della Direttiva citata, sottolineando come situazioni di fatto che portino ad escludere che le esigenze cui fanno fronte le missioni possano ragionevolmente qualificarsi temporanee denotano un ricorso abusivo a tale forma di lavoro e che, se la normativa non prevede una durata determinata, è il Giudice a doverla stabilire caso per caso (v. C. Giust. 14.10.2020 e C. Giust. 18.12.2008).
In particolare, la Direttiva 2008/104, all’art. 1, definisce come proprio ambito di applicazione quello relativo ai: “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”.
Il termine "temporaneamente" è utilizzato anche all’art. 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di "agenzia interinale", di "lavoratore tramite agenzia interinale", di "impresa utilizzatrice" e di "missione", evidenziando la temporaneità del lavoro prestato presso l’utilizzatore.
La Corte di Giustizia, nella sentenza del 14.10.2020, JH c. KG, C-681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17.3.2022, Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34), ha quindi sancito che il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice deve avere, per sua natura, carattere temporaneo.
In quest’ultima pronuncia la Corte di Giustizia ha evidenziato come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che "possa ragionevolmente qualificarsi ‘temporanea’, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore", può denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.
Inoltre, la Corte Europea ha rilevato che:
in base all’art. 5, paragrafo 5, Direttiva 2008/104, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro c.d. in affitto presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore, ma sia temporanea ( anche art. 1, paragr. 1 Direttiva cit. e sentenza CGUE 14.10.2020, C-681/18, punti 55 e 60), stabilendo, ad esempio, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione mediante rinnovi successivi non può più essere considerata temporanea, ma costituirà un ricorso abusivo a missioni successive, compromettendo l’equilibrio (realizzato dalla direttiva in questione) tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima (v. CGUE 14 .10.2020, C-681/18, cit., punto 70);
gli Stati membri devono pertanto adottare misure idonee a preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia di somministrazione;
qualora la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto un limite di durata, spetterà ai giudici nazionali stabilirla caso per caso (v. CGUE 18.12.2008, C-306/07, punto 52), prendendo “in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva” UE, al fine di giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (v. CGUE 15.1.2014, C-176/12, punto 38, nonché CGUE 4.6.2015, C-497/13, punto 33).
La Corte di Cassazione, con orientamento che, a seguito di un filone giurisprudenziale che ha avuto inizio nel luglio 2022, è ampiamente consolidato, ha recepito l’orientamento comunitario, sancendo il principio secondo cui il ricorso al lavoro somministrato deve far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e, in presenza di indici che denotino l’insussistenza di tale carattere, nonché l’abuso di detta forma contrattuale a scopi elusivi delle norme che limitano il ricorso a rapporti contrattuali precari, il Giudice deve dichiarare la natura fraudolenta del ricorso alla somministrazione da parte dell’utilizzatore, con conseguente diritto del lavoratore ad agire giudizialmente al fine di ottenere l’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.
Si richiama a tal riguardo Cass. 21.7.2022, n. 22861, secondo cui: “Missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice potrebbero eludere l’essenza stessa delle disposizioni della direttiva Ce 2008/104 e potrebbero costituire abuso di tale forma di rapporto di lavoro, specialmente successione di contratti. In tal caso spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata. E ciò anche se sia maturata la decadenza prevista dall' art. 32, l. n. 183/2010 per l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore”.
Nello stesso senso Cass. 27.7.2022, n. 23494, che specifica che è: “demandato al giudice il compito di stabilire, caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea”.
Gli stessi principi sono stati costantemente ribaditi dalla Suprema Corte in numerose pronunce, tra cui si richiamano Cass. n. 20815/20225 e n. 19153/2025 nonché Cass. n. 6898/2024, n. 23455/2023, n. 19216/2023, n. 23490/2022, n. 23495/2022, n. 23497/2022, n. 23499/2022; a tali principi si sono conformati anche i giudici di merito (tra le tante Corte di Appello di Napoli, n. 1911 del 26.5.2025, Corte d’Appello di Milano, n. 162 del 23.3.2023, Tribunale di Milano, n. 2449 del 26.5.2025).
In applicazione del principio che obbliga il giudice a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, in virtù dell’obbligo di leale cooperazione che su di lui grava ai sensi dell’art. 4 TUE, per pervenire ad una applicazione del diritto interno coerente con il diritto dell’Unione, numerosi Giudici di merito (tra le tante si citano C.A. Milano, sez. lav. del 26.5.2026, R.G. 300/2026; Trib. Asti, sez. lav. n. 298 del 14.7.2026; Trib. Milano, sez. lav., dott. Mariani n. 2449 del 24.5.2025; Trib. Milano, sez. lav., dott. Pazienza del 14.1.2025, R.G. 4048/2024; Trib. Milano, sez. lav., dott. Perillo n. 90 del 16.1.2024; Trib. Milano, sez. lav., dott.ssa Ghinoy n. 882 del 9.5.2023; Trib. Bologna, sez. lav., dott. Bettini del 23.1.2024, R.G. 1427/21; Trib. Trieste, sez, lav., dott. Bortolami del 14.11.2023, R.G. 190/23), richiamato e fatto proprio il citato orientamento della Cassazione, hanno affermato che a tali principi non sfugge la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).
In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 882/2023 del 9.5.2023, ha correttamente osservato:
“Né può ritenersi che a tali principi sfugga la somministrazione e tempo indeterminato o staff leasing. Con detta tipologia contrattuale, infatti, il lavoratore percepisce nei periodi di mancato invio in missione l’indennità di disponibilità, ma non gode di meccanismi di tutela sotto il profilo della durata della missione stessa, considerato che l’utilizzatore risponde della durata pattuita nel contratto commerciale nei confronti dell’agenzia di somministrazione (…).
Del resto, se effettivamente l’esigenza che determina per l’impresa utilizzatrice il ricorso alla somministrazione fosse a tempo indeterminato, non avrebbe ragione di ricorrere all’agenzia di somministrazione.
Sicché nei confronti del lavoratore neppure lo staff leasing esclude la precarizzazione, che viene impedita solo da una garanzia di continuità di attività lavorativa in termini economici e di professionalizzazione.
Sussiste quindi anche nel caso di somministrazione a tempo indeterminato l’esigenza di applicare i medesimi vincoli formali e temporali in relazione alle singole missioni della somministrazione a tempo determinato, determinandosi diversamente un’aporia nel sistema” (v. anche Trib. Milano n. 4493/2025 del 19.12.2025; Trib. Milano n. 2449/2025 del 24.5.2025).
Anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito e chiarito che la disciplina dettata dalla direttiva 2008/104/CE trova applicazione a tutte le ipotesi di somministrazione di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia assunto con l’agenzia interinale con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, potendo ravvisarsi anche in tale ultima ipotesi un abuso nel ricorso alla somministrazione da parte dell’impresa utilizzatrice.
In questa prospettiva si colloca la sentenza della Corte D’Appello di Milano del 26.5.2026, la quale afferma che “L’avverbio “temporaneamente” lascia, invero, inequivocabilmente intendere che il lavoro tramite agenzia interinale, ossia la fattispecie alla quale la direttiva si rivolge, è connotato necessariamente da temporaneità quanto alla durata delle missioni che il lavoratore è chiamato a svolgere presso l’impresa utilizzatrice, la quale, pertanto, non può avvalersene a tempo indefinito (vuoi mediante missioni a tempo indeterminato vuoi mediante missioni a tempo determinato reiterate oltre il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea), per rispondere ad esigenze economico-produttive di carattere strutturale, come di fatto è accaduto nella fattispecie qui controversa.
E che la temporaneità sia un requisito intrinseco alla fattispecie eurounitaria del lavoro prestato in regime di somministrazione (fattispecie che, per quanto emerge dalla disposizione sopra trascritta, riguarda indistintamente tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare sotto il controllo e la direzione delle stesse, a prescindere dal fatto che gli stessi siano assunti a tempo determinato o indeterminato dalla somministratrice) costituisce, d’altronde, un principio ormai acquisito come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (…)”.
Nello stesso solco si pone il Tribunale di Asti che con la sentenza n. 298 del 14.7.2026, ha statuito che “Deve in primo luogo essere affermato che il rapporto oggetto di causa rientra nel campo di applicazione della direttiva n. 104/2008. Infatti, gli art. 1, 2 e 3 della stessa, nel delineare ambito di applicazione, finalità e definizioni, non fanno alcun riferimento alla natura a tempo determinato o indeterminato del contratto di lavoro tra l’“agenzia interinale” e il lavoratore. Entrambe le ipotesi sono dunque ricomprese nel fuoco della direttiva”.