14/04/2024
Il blocco dell’anno 2013 ha determinato per il personale della scuola (docenti ed ATA) la eliminazione di un intero anno ai fini della progressione di carriera. Il servizio svolto nel 2013 non viene computato a causa dell’applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 122/2013, che, in attuazione del D.L. 78/2010, aveva bloccato le progressioni economiche per quell’anno.
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 ha invece accolto le tesi della docente e affermato l’importante principio secondo cui il blocco delle progressioni economiche deve ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco” con esclusione dell’opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco devono ritenersi non solo economici ma anche giuridici “come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni”.
Ll’Avv. Paolo Di Gravio, alla luce delle ultime pronunce di Corte D’Appello, ivi inclusa la predetta, promuove per i dipendenti di ruolo che abbiamo un’anzianità di servizio superiore ad anni 10, un ricorso volto ad ottenere il riconoscimento “ai soli fini giuridici dell’anno 2013, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera” nonché la condanna del Ministero “a pagare ogni eventuale differenza spettante in conseguenza al corretto inquadramento, anche eventualmente da quantificare in separato giudizio e, in ogni caso, a regolarizzare la corretta posizione contributiva e assicurativa del dipendente, con versamento delle differenze dovute”.
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