17/12/2025
GLI STRUMENTI GIURIDICI PREVISTI dal diritto civile italiano per garantire un'equa ripartizione del patrimonio ereditario nel caso in cui uno o più coeredi abbiano ricevuto in vita dal defunto (de cuius) donazioni, sia in denaro che in forma di beni immobili. Nel nostro ordinamento il meccanismo primario è la collazione, che obbliga figli, discendenti e coniuge a "conferire" nell'asse ereditario il valore di quanto ricevuto in donazione. Questo istituto opera automaticamente con la semplice domanda di divisione e mira a ristabilire la parità di trattamento tra questi specifici coeredi.
La questione investe tre istituti fondamentali per la risoluzione della questione.
1. L'istituto della Collazione Ereditaria
La collazione è il principale strumento per ristabilire l'equilibrio tra determinati coeredi, presumendo che le donazioni ricevute in vita dal defunto costituiscano un'anticipazione sulla futura successione.
• La collazione è l'atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, che concorrono alla successione, "devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente". La sua funzione è quella di "assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti", evitando che il rapporto di valore tra le quote ereditarie sia alterato dalle liberalità effettuate in vita dal de cuius.
• Soggetti Obbligati e Oggetto: Sono tenuti alla collazione esclusivamente i figli (e i loro discendenti) e il coniuge. L'obbligo riguarda tutte le donazioni, sia dirette (stipulate con atto pubblico) sia indirette, ovvero liberalità realizzate tramite atti diversi dalla donazione tipica, ma che producono lo stesso effetto di arricchimento del beneficiario con impoverimento del disponente. Sono escluse le spese di mantenimento, educazione, malattia e quelle ordinarie per abbigliamento o nozze, salvo che eccedano notevolmente la misura ordinaria.
• Operatività: L'obbligo di collazione sorge automaticamente all'apertura della successione e non richiede una specifica domanda. È sufficiente che sia stata proposta la domanda di divisione e sia menzionata l'esistenza di beni donati. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è onere di chi la allega proporre una domanda pregiudiziale di accertamento della sua esistenza.
• Modalità di Conferimento: La legge prevede due modalità:
1. Collazione in natura: Consiste nella restituzione materiale del bene donato alla massa ereditaria, che ne diventa proprietaria. Per gli immobili, è una facoltà del coerede donatario.
2. Collazione per imputazione: È il metodo ordinario per i beni mobili e il denaro, e una scelta per gli immobili. Non comporta un ritorno del bene nella massa, ma costituisce una fictio iuris. Il donatario conserva la proprietà del bene, ma ne "imputa" il valore alla propria quota ereditaria. L'operazione si svolge in due fasi: a) addebito del valore del bene donato alla quota del donatario; b) prelevamento da parte degli altri coeredi di una quantità di beni ereditari di valore corrispondente, per ristabilire la parità.
• Criteri di Calcolo del Valore:
o Immobili: Il valore da imputare è quello che il bene aveva al momento dell'apertura della successione.
o Denaro: Si applica il principio nominalistico, conferendo una minore quantità del denaro presente nell'eredità o, in mancanza, prelevando altri beni. Il valore è quello nominale della somma donata, ma su tale importo decorrono gli interessi legali dall'apertura della successione.
2. La Dispensa dalla Collazione
Il donante può alterare il meccanismo riequilibratore della collazione attraverso un'espressa dichiarazione di volontà.
• Nozione ed Effetti: Il de cuius può dispensare il donatario dall'obbligo di collazione. La dispensa ha l'effetto di esonerare il donatario dal conferimento, permettendogli di trattenere la donazione in aggiunta alla sua quota ereditaria, come se il bene non fosse mai uscito dal patrimonio del defunto a titolo di liberalità. Si tratta di una clausola che manifesta la volontà di accordare un trattamento preferenziale al donatario.
• Limiti di Efficacia: La dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Ciò non significa che l'eccedenza sia soggetta a collazione, ma che il donatario rimane esposto all'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi per la parte che eccede la disponibile. In altre parole, la dispensa dalla collazione non rende la donazione intangibile se lede la quota di riserva.
• Dispensa e Riunione Fittizia: La dispensa dalla collazione non esclude il bene donato dalla riunione fittizia, operazione contabile necessaria per determinare l'ammontare della porzione disponibile e delle quote di riserva.
• Dispensa Parziale: La giurisprudenza ammette la validità di una dispensa parziale, con cui il donante esonera il donatario dalla collazione solo per una parte del valore del bene donato, ad esempio per la sola parte eccedente la quota di legittima.
3. L'Azione di Riduzione per Lesione della Quota di Legittima
Qualora le donazioni (anche se dispensate da collazione) o le disposizioni testamentarie ledano la quota che la legge riserva ai legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti), questi possono agire in giudizio per reintegrarla.
• Presupposti: È un'azione di accertamento costitutivo volta a far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni lesive della quota di riserva. Il presupposto è la lesione della legittima, che deve essere verificata attraverso un'operazione contabile dettariunione fittizia.
• La Riunione Fittizia: Per calcolare la quota di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa composta da:
1. Valore dei beni lasciati alla morte (relictum).
2. Sottrazione dei debiti ereditari.
3. Somma del valore di tutte le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius (donatum), valutate secondo le regole della collazione (valore all'apertura della successione per gli immobili, valore nominale per il denaro. Sulla massa così calcolata si determinano la quota disponibile e la quota di riserva.
• Condizioni dell'Azione:
1. Imputazione ex se: Il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla propria quota di legittima il valore delle donazioni e dei legati ricevuti dal defunto, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
2. Accettazione con beneficio d'inventario: Il legittimario che non sia stato pretermesso (cioè escluso dalla successione) e che agisca contro donatari o legatari che non sono coeredi, deve aver accettato l'eredità con beneficio d’inventario.
• Ordine di Riduzione: Il legislatore stabilisce un ordine rigoroso:
1. Si riducono prima le disposizioni testamentarie, proporzionalmente tra tutti gli eredi e legatari.
2. Se ciò non è sufficiente, si procede alla riduzione delle donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo e risalendo via via alle anteriori.
• Onere della Prova: Il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi necessari per accertare la lesione, ovvero la consistenza del relictum e del donatum e il valore dei beni. Non è però tenuto a quantificare l'esatto ammontare della lesione, in quanto spetta al giudice compiere i relativi calcoli sulla base delle allegazioni fornite.
Avv. Dott. Renato Di Tomasi
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