21/08/2026
✈️ Diritti dei passeggeri aerei: cosa cambia davvero con la nuova disciplina europea
L’Unione Europea ha approvato un intervento normativo che incide in modo concreto sulla tutela dei viaggiatori. La revisione dei regolamenti 261/2004 e 2027/97 introduce un sistema più lineare, più veloce e più trasparente per gestire ritardi, cancellazioni e disservizi aeroportuali.
Si tratta di modifiche che, nella pratica, renderanno più semplice far valere i propri diritti e ottenere ciò che spetta senza ostacoli procedurali.
🔹 Cancellazioni e ritardi: conferma dei diritti essenziali
Il principio cardine rimane invariato: quando un volo non viene operato, il passeggero può scegliere rimborso integrale oppure riprotezione verso la destinazione finale.
Il risarcimento economico continua a essere legato alla distanza della tratta:
• 250 € per voli fino a 1.500 km
• 400 € per voli intra-UE oltre i 1.500 km
• 600 € per tratte superiori a 3.500 km
Il compenso è dovuto in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione comunicata con breve preavviso o negato imbarco.
Per le tratte più lunghe, la compagnia può ridurre l’importo del 50% se riesce a contenere il ritardo finale entro quattro ore.
🔹 Quando il risarcimento non è dovuto
Il rimborso o la riprotezione non vengono mai meno.
Il risarcimento, invece, può essere escluso se il disservizio dipende da circostanze eccezionali, cioè eventi che la compagnia non può controllare:
• fenomeni naturali imprevedibili,
• situazioni belliche,
• condizioni meteo che impediscono l’operatività,
• comportamenti pericolosi dei passeggeri,
• scioperi del personale aeroportuale o dei servizi di assistenza.
🔹 Assistenza durante l’attesa
Le compagnie restano obbligate a fornire supporto ai viaggiatori bloccati a terra:
• bevande ogni due ore,
• pasti dopo tre ore,
• pernottamento se il ritardo si prolunga (fino a tre notti quando la causa non dipende dalla compagnia).
🔹 Rimborsi: automatismi e tempi certi
La riforma interviene sulle procedure, eliminando passaggi inutili:
• chi sceglie il rimborso deve riceverlo automaticamente, senza ulteriori richieste;
• entro quattro giorni dalla conclusione del viaggio, la compagnia deve indicare chiaramente come presentare la domanda di risarcimento;
• non è più necessario registrarsi su app o piattaforme dedicate.
Il passeggero ha nove mesi per presentare la richiesta.
La compagnia deve rispondere entro 30 giorni, pagando quanto dovuto oppure motivando l’esistenza di circostanze eccezionali.
🔹 Bagaglio a mano, biglietti e carte d’imbarco: diritti aggiuntivi
Le nuove norme incidono su aspetti molto concreti dell’esperienza di viaggio:
• il volo di ritorno può essere utilizzato anche se la tratta di andata non è stata effettuata;
• ogni passeggero ha diritto a portare a bordo gratuitamente una piccola borsa o uno zaino;
• nei portali di prenotazione deve essere chiaro fin da subito se il bagaglio a mano è incluso;
• non sono più previsti costi per correggere errori ortografici nel nome;
• la carta di imbarco digitale deve essere fornita anche senza account o app;
• non può essere negato l’imbarco a chi presenta la versione stampata della carta digitale.
🔹 Disabilità, mobilità ridotta e minori: tutele rafforzate
La riforma dedica attenzione ai passeggeri più vulnerabili.
Persone con disabilità o mobilità ridotta
Se l’aeroporto non fornisce l’assistenza necessaria e il passeggero perde il volo, la compagnia deve garantire risarcimento, riprotezione e assistenza.
Famiglie con bambini
Non sarà più possibile separare i minori dai loro accompagnatori.
Chi viaggia con un bambino sotto i 14 anni ha diritto a un posto adiacente gratuito.
La stessa tutela vale per chi assiste persone con disabilità, passeggeri con mobilità ridotta o donne in gravidanza.