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Studio Legale Silvestro CONSULENZE , GIUDIZIALI e STRAGIUDIZIALI , in MATERIA di DIRITTO di FAMIGLIA, LOCAZIONI , CONTRATTUALISTICA , DIRITTI REALI

11/10/2026

Nell'anno in cui il Consiglio Nazionale Forense celebra i suoi cento anni (1926-2026), l'Avvocatura si ritrova a Roma per tre giornate di confronto e aggiornamento professionale.

È online il programma preliminare dell'XI Congresso Giuridico Forense, in calendario il 26, 27 e 28 novembre 2026 presso l'Ergife Palace Hotel di Roma.

Nel corso delle tre giornate sono previste sessioni di formazione e aggiornamento dedicate alle materie giuridiche di maggiore attualità, affiancate da approfondimenti di carattere culturale e istituzionale sul ruolo dell'Avvocatura e della giurisdizione.

Consulta il programma e iscriviti al congresso: https://congressogiuridicoforense.it/programma/

  sanitaria della struttura La decisione di appello aveva ritenuto non responsabile l’ASL essendo stata esclusa quella d...
10/10/2026

sanitaria della struttura

La decisione di appello aveva ritenuto non responsabile l’ASL essendo stata esclusa quella dei sanitari, avendo il consulente tecnico accertato che la meningite tubercolare si manifesta spesso in forme asintomatiche o con sintomi generici e comuni ad altre infezioni e che erano state compiute tutte le indagini strumentali possibili per individuare la patologia. Tale sentenza veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione rilevandosi la responsabilità della struttura sanitaria può essere una responsabilità per fatto dei suoi ausiliari (il personale sanitario) ma può anche essere una responsabilità per fatto proprio. Può cioè darsi che il pregiudizio per il paziente, seppure non derivi da condotte del medico, derivi tuttavia da una condotta della struttura, per via della disorganizzazione di quest’ultima o di una sua negligenza: si pensi ad una infezione nosocomoniale, non addebitabile ai medici intervenuti sul paziente, ma alla struttura che ha omesso di curare la sanità dell’ambiente. E dunque i ricorrenti da tale principio facevano discendere l’erroneità della sentenza impugnata, proprio perché il CTU avrebbe individuato carenze nella gestione del caso, di tipo organizzativo, carenze che avevano influito sulla erronea diagnosi: l’inziale anamnesi, da cui risultava una tubercolosi del padre, non era stata fatta presente ai medici curanti; allo stesso modo, le informazioni raccolte non erano state trasfuse nella cartella; questa carenza organizzativa aveva impedito, secondo il CTU, agli stessi medici di avere un quadro completo e dunque di potersi accorgere della infezione tubercolare in tempo per intervenire. Omissioni, queste, non addebitabili ai medici, ma per l’appunto, alla struttura in sé.

La Corte di Cassazione (sentenza del 1 ottobre 2026 n. 26056) ritiene fondato il ricorso, rilevando: “il Tribunale aveva osservato che l’ASL va dichiarata responsabile per fatto proprio; e ad a tale accertamento il giudice di secondo grado replica che invece può essere ritenuta responsabile solo per fatto altrui colpevole, trascurando la circostanza che la struttura sanitaria, oltre che rispondere delle condotte dei sanitari (quindi per fatto di costoro), risponde anche per la condotta propria. Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico, ed il titolo di responsabilità non cambia (Cass. 7074/ 2024), tanto che la transazione con il medico non impedisce l’azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest’ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario (Cass. 26118/2021). Dunque, la corte territoriale ha rigettato la domanda senza affrontare questo problema, e così facendo da un lato ha erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. – in base al quale, proprio perché il contratto è stipulato con la struttura, quest’ultima assume obbligazioni anche in proprio e non solo per fatto degli ausiliari – e da un altro lato non ha tenuto conto affatto di quanto emerso dalla CTU, ossia della carenza organizzativa che avrebbe portato al ritardo nella diagnosi. In conclusione, il principio enunciato dalla decisione impugnata, per cui la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari, non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio, che presupponga per l’appunto la sua colpa e non quella dei sanitari

22/09/2026

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19/09/2026
15/09/2026
  immobiliare abitativo privo di determinazione di durata: sì alla convalida e alla fissazione di termine per il rilasci...
10/09/2026

immobiliare abitativo privo di determinazione di durata: sì alla convalida e alla fissazione di termine per il rilascio

Tribunale di Modena, Sezione Civile, 5 marzo 2026

Nel comodato immobiliare privo di determinazione di durata (c.d. comodato precario), la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante integra il momento di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 1810 c.c., con conseguente ammissibilità del di convalida ex art. 657 c.p.c. anche in assenza di un termine contrattuale di scadenza.

Tuttavia, trattandosi di comodato avente ad oggetto un immobile destinato ad abitazione, il giudice può fissare un termine per il rilascio ai sensi dell’art. 1183, comma 1, c.c., quando sia necessario per la natura della prestazione e per consentire al comodatario una congrua dilazione per reperire altra sistemazione abitativa.

La parte che ottiene l’integrale accoglimento della domanda ha diritto al rimborso anche delle spese vive sostenute per ...
09/09/2026

La parte che ottiene l’integrale accoglimento della domanda ha diritto al rimborso anche delle spese vive sostenute per la mediazione obbligatoria

N° sentenza: 768
Curia: Giudice di Pace di Taranto

Il Giudice di Pace di Taranto, esperita la obbligatoria disposta nel corso del giudizio per la natura bancaria della controversia, accoglie la domanda del consumatore che, dopo l’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione pro rata delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione non goduti. Richiamando l’art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, ribadisce che il rimborso riguarda sia i costi up front sia quelli recurring e si applica anche ai contratti stipulati prima della pronuncia. Respinte le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione passiva della società cessionaria del credito, la convenuta è condannata al pagamento oltre interessi e alle spese di lite, comprensive di quelle di mediazione.

Indirizzo

Naples

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 12:00

Telefono

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