10/10/2026
sanitaria della struttura
La decisione di appello aveva ritenuto non responsabile l’ASL essendo stata esclusa quella dei sanitari, avendo il consulente tecnico accertato che la meningite tubercolare si manifesta spesso in forme asintomatiche o con sintomi generici e comuni ad altre infezioni e che erano state compiute tutte le indagini strumentali possibili per individuare la patologia. Tale sentenza veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione rilevandosi la responsabilità della struttura sanitaria può essere una responsabilità per fatto dei suoi ausiliari (il personale sanitario) ma può anche essere una responsabilità per fatto proprio. Può cioè darsi che il pregiudizio per il paziente, seppure non derivi da condotte del medico, derivi tuttavia da una condotta della struttura, per via della disorganizzazione di quest’ultima o di una sua negligenza: si pensi ad una infezione nosocomoniale, non addebitabile ai medici intervenuti sul paziente, ma alla struttura che ha omesso di curare la sanità dell’ambiente. E dunque i ricorrenti da tale principio facevano discendere l’erroneità della sentenza impugnata, proprio perché il CTU avrebbe individuato carenze nella gestione del caso, di tipo organizzativo, carenze che avevano influito sulla erronea diagnosi: l’inziale anamnesi, da cui risultava una tubercolosi del padre, non era stata fatta presente ai medici curanti; allo stesso modo, le informazioni raccolte non erano state trasfuse nella cartella; questa carenza organizzativa aveva impedito, secondo il CTU, agli stessi medici di avere un quadro completo e dunque di potersi accorgere della infezione tubercolare in tempo per intervenire. Omissioni, queste, non addebitabili ai medici, ma per l’appunto, alla struttura in sé.
La Corte di Cassazione (sentenza del 1 ottobre 2026 n. 26056) ritiene fondato il ricorso, rilevando: “il Tribunale aveva osservato che l’ASL va dichiarata responsabile per fatto proprio; e ad a tale accertamento il giudice di secondo grado replica che invece può essere ritenuta responsabile solo per fatto altrui colpevole, trascurando la circostanza che la struttura sanitaria, oltre che rispondere delle condotte dei sanitari (quindi per fatto di costoro), risponde anche per la condotta propria. Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico, ed il titolo di responsabilità non cambia (Cass. 7074/ 2024), tanto che la transazione con il medico non impedisce l’azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest’ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario (Cass. 26118/2021). Dunque, la corte territoriale ha rigettato la domanda senza affrontare questo problema, e così facendo da un lato ha erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. – in base al quale, proprio perché il contratto è stipulato con la struttura, quest’ultima assume obbligazioni anche in proprio e non solo per fatto degli ausiliari – e da un altro lato non ha tenuto conto affatto di quanto emerso dalla CTU, ossia della carenza organizzativa che avrebbe portato al ritardo nella diagnosi. In conclusione, il principio enunciato dalla decisione impugnata, per cui la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari, non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio, che presupponga per l’appunto la sua colpa e non quella dei sanitari