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Avvocato Matteo De Luca "prevenire é meglio che espiare"

PIAZZA VANVITELLI: UN PADRE A TERRA, DUE FIGLIE SCONVOLTE. E IN QUEL BRANCO DOMANI POTRREBBERO ESSERCI I NOSTRI FIGLI.Ho...
13/10/2026

PIAZZA VANVITELLI: UN PADRE A TERRA, DUE FIGLIE SCONVOLTE. E IN QUEL BRANCO DOMANI POTRREBBERO ESSERCI I NOSTRI FIGLI.

Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere. Non volevo che a parlare fosse soltanto la rabbia.

Al Vomero, un padre è finito a terra dopo essere intervenuto per difendere le figlie durante una lite tra ragazzi. È una storia che tocca tutti noi genitori: perché conosciamo la paura di quella telefonata, e non possiamo fare a meno di immaginare la sua corsa per proteggerle.

E il senso di impotenza e di colpa che può avere attraversato quelle ragazze.

Da penalista, penso anche ai ragazzi coinvolti. Dietro ogni fascicolo minorile c’è un ragazzino fragile e arrabbiato che può non aver compreso fino in fondo la gravità delle proprie azioni.

Capirlo, però, non significa giustificare e minimizzare la violenza.

La vicenda di Piazza Vanvitelli ci obbliga a guardare in faccia una realtà scomoda: la violenza giovanile attraversa ogni ceto sociale. Può nascere anche dove non mancano le possibilità materiali, ma manca l’esperienza del limite e l' assunzione di responsabilità.

Ci sono almeno tre questioni su cui dobbiamo interrogarci.

1) La vittima non deve sentirsi invisibile.
Il processo minorile è orientato alla responsabilizzazione e al recupero del ragazzo. Ma nel procedimento penale davanti al giudice minorile la persona offesa non può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno.

2) La messa alla prova deve essere un percorso concreto.
Recuperare non significa cancellare ciò che è accaduto. Servono tempestività, responsabilizzazione e un impegno reale a comprendere e riparare, per quanto possibile, il danno causato.

Anche le famiglie hanno una responsabilità educativa.

3) La legge prevede, in determinate condizioni, la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli minorenni.

Ma, prima ancora del tribunale, c’è il dovere di non giustificare tutto: proteggere un figlio significa aiutarlo a riconoscere il limite e le conseguenze delle proprie azioni.

E poi ci sono gli smartphone: filmare, condividere, applaudire trasforma la violenza in spettacolo e alimenta il branco.

Non ogni ripresa configura un reato, ma nessuno dovrebbe potersi considerare esente da responsabilita' nel restare passivo a filmare una scena per trasformarla in un reality.

Comprendere l’adolescenza non vuol dire giustificare la violenza e pretendere severita' non significa invocare una repressione cieca ma impartire lezioni di vita.

La legalità e la comunità educante hanno un compito comune: far capire che ogni gesto ha conseguenze reali, anche quando chi lo compie non ha ancora diciotto anni.

09/10/2026

𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐙𝐙𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋' 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐏E𝐑 𝐔𝐍 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎

Il caso del giudice Santi Bologna ci pone davanti a una questione che va oltre la polemica politica: che cosa accade quando un magistrato, firmando un provvedimento, tocca interessi e ricostruzioni ancora profondamente divisivi?

Il dr. Bologna ha archiviato un filone d’indagine sulle stragi del 1992. Nel decreto ha ricostruito il rapporto di Falcone e Borsellino con l’indagine mafia-appalti e ha definito «depistante» una condotta attribuita a Roberto Scarpinato nei colloqui con Gioacchino Natoli.

Scarpinato ha contestato quelle conclusioni. Il confronto sul contenuto del provvedimento è legittimo e deve restare aperto.

Ma c’è una differenza che ogni cittadino deve comprendere: criticare ciò che un giudice ha scritto è una cosa; accusarlo di agire per un fine improprio o di dare “manforte al bullismo istituzionale” investe la sua correttezza e la sua imparzialità.

A quel punto il dibattito si sposta dagli argomenti dell’atto alla persona del giudice.

E la parola depistaggio? Nel decreto è una valutazione sulla condotta, non una condanna per il reato previsto dall’articolo 375 del codice penale.

Perché si possa parlare di quel reato servono precisi presupposti stabiliti dalla legge e un accertamento nelle sedi giudiziarie competenti.

Un cittadino può dissentire dal giudice; ma non si deve confondere una valutazione scritta in un decreto con una accusa di un reato.

È proprio in questi casi che dovrebbe vedersi la funzione dell’ANM: tutelare l’indipendenza del magistrato dalle pressioni e dalle delegittimazioni personali, senza trasformare la solidarietà in un’approvazione automatica del suo provvedimento.

Le decisioni si discutono nel merito;

l’autonomia di chi le assume va difesa sempre, qualunque sia la sua appartenenza e qualunque sia la reazione che suscitano.

La presa di posizione della magistratura di Caltanissetta e l’iniziativa di alcuni consiglieri del CSM vanno nella direzione di quella tutela.

La domanda resta: questa difesa dell’autonomia sarà ferma e uguale per tutti, anche quando il magistrato coinvolto assume una posizione politicamente scomoda?

Falcone e Borsellino non si onorano usando la loro memoria come bandiera di parte. Si onorano difendendo il diritto di ogni magistrato a seguire le prove e a motivare le proprie decisioni, anche quando disturbano equilibri politici interni ed esterni alla magistratura.

Se un giudice può essere isolato o delegittimato perché firma un atto scomodo, domani ogni magistrato capirà il prezzo dell’indipendenza.

E quel prezzo, alla fine, lo pagheranno i cittadini.

"prevenire é meglio che espiare"

«Posso mai avere paura di un avvocato?»​La frase pronunciata da un carabiniere del NAS durante un'ispezione in una gelat...
02/10/2026

«Posso mai avere paura di un avvocato?»

​La frase pronunciata da un carabiniere del NAS durante un'ispezione in una gelateria della provincia di Napoli è rimbalzata in queste ore su decine di pagine e gruppi social.

​Mettiamo subito in chiaro una cosa: la tutela della salute pubblica non si tocca.

Se in un laboratorio mancano i requisiti igienici minimi, è doveroso che scattino sequestri (in questo caso circa 100 kg di prodotti), sanzioni e la sospensione dell’attività. Chi sbaglia risponde delle proprie mancanze.

​Ma quella battuta tocca un principio molto più profondo, che riguarda tutti noi cittadini in uno stato di Diritto:
​Un avvocato non serve a fare paura.

​Non serve a ostacolare chi fa il proprio dovere.
​Non serve a nascondere o cancellare eventuali irregolarità.
​Il difensore è lì per una sola ragione: verificare che gli accertamenti avvengano nel rispetto della legge.

​Che si tratti di un controllo igienico-sanitario o di un accertamento di polizia giudiziaria, l'assistenza tecnica non è un "trucco" per sfuggire ai controlli, né un fastidio da tollerare malvolentieri.

È una garanzia costituzionale.

​Chi agisce correttamente e applica la legge con professionalità non ha alcun motivo di temere la presenza di un legale. Al contrario: la presenza della difesa rende ogni verbale, ogni rilievo e ogni decisione più trasparente, solida e inattaccabile.

​L'autorevolezza dello Stato si misura nell'efficacia del controllo, non nella limitazione dei diritti di chi viene controllato.

Nessuna paura solo piu' rispetto dei ruoli.

GARLASCO: DUE ANALISI NEGATIVE. E UNA DOMANDA CHE NON PUÒ ESSERE EVITATA.Per anni, il DNA attribuito a Chiara Poggi sui ...
30/09/2026

GARLASCO: DUE ANALISI NEGATIVE. E UNA DOMANDA CHE NON PUÒ ESSERE EVITATA.

Per anni, il DNA attribuito a Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi è stato uno degli elementi centrali dell’indagine.

Ora, dai dati grezzi delle analisi del RIS di Parma, emergono due verifiche sullo stesso campione, entrambe con esito negativo. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Pavia, non risultavano nel fascicolo del procedimento celebrato contro Stasi.

Questo non dimostra da solo che Stasi sia innocente.
E non dimostra che qualcun altro sia colpevole.

Ma apre una questione enorme: quelle analisi furono correttamente documentate e messe a disposizione di chi doveva valutare le prove?

L’ex comandante del RIS Luciano Garofano ha escluso irregolarità e ha difeso il lavoro dei suoi collaboratori. Saranno gli accertamenti e il confronto sugli atti a chiarire che cosa accadde davvero.

Quando una prova scientifica entra in un processo, non basta citarne il risultato. Bisogna poter ricostruire come è stato ottenuto, quali verifiche sono state fatte e se tutti i dati rilevanti sono arrivati ai giudici e alle difese.

Garlasco è un campanello d’allarme. La giustizia ha bisogno di sentinelle sempre vigili, e tra queste c’è una difesa libera di verificare ogni prova.

Perché quando una prova non viene controllata fino in fondo, il rischio è che un innocente perda la libertà e veda la propria vita distrutta.

La difesa non serve solo a contestare un’accusa: serve a impedire che un errore non verificato, o addirittura causato, si trasformi in una condanna irreversibile.

Un cliente mi ha chiesto quanto costasse redigere un atto di appello.«Cinquemila euro.»«È moltissimo! Pensavo 500 euro. ...
23/09/2026

Un cliente mi ha chiesto quanto costasse redigere un atto di appello.

«Cinquemila euro.»

«È moltissimo! Pensavo 500 euro. O magari nulla, considerati i nostri rapporti.»

«Allora, per 500 euro, le insegno a scriverlo da solo.»

L’offerta gli è sembrata conveniente.

«Cominciamo dall’analisi degli atti,dei rischi e degli interessi da tutelare.
Serviranno , conoscenza delle norme, giurisprudenza, banche dati e intuito per applicarle al caso concreto e qualche anno di esperienza per capire che cosa potrebbe andare storto.»

«Ma io non ho né gli strumenti né l’esperienza.»

«Può procurarseli.»

«Quanto tempo ci vuole?»

«Dipende. Quando decorre il termine? »

«Domani.»

«Allora c’è anche un altro problema: occorre sapere che cosa scrivere, come scriverlo e assumersi la responsabilità di averlo scritto.»

Il cliente ha riflettuto.

«Ho capito. Le pago i cinquemila euro.»

Quando si paga un professionista, non si compra qualche pagina scritta.

Si pagano conoscenza, studio, esperienza, strumenti, tempo, organizzazione, puntualità, responsabilità e il sacrificio maturato nel tempo.

Il prezzo non è nelle parole scritte.

È nei problemi che quelle parole eviteranno.

PRESUNTE MOLESTIE SU MINORE NEL MINIMARKETLa gogna mediatica come pena anticipataIl Tribunale del Riesame di Torino ha d...
16/09/2026

PRESUNTE MOLESTIE SU MINORE NEL MINIMARKET

La gogna mediatica come pena anticipata

Il Tribunale del Riesame di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per il commesso del minimarket accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne.

La decisione potrà essere condivisa o criticata sul piano tecnico. Ma nella motivazione compare un passaggio che merita una riflessione più ampia.

La difesa aveva sostenuto che il clamore mediatico e la gogna subita dall’indagato potessero esercitare un effetto dissuasivo, riducendo il rischio di reiterazione.

Il Tribunale risponde che il processo mediatico può effettivamente favorire una prima presa di coscienza del disvalore dei fatti, ma non può sostituire una misura cautelare adeguata.
Ed è proprio qui che emerge il problema.

La gogna mediatica non è una misura cautelare.
Non è una pena.
Non è uno strumento di rieducazione.
E, soprattutto, non è il risultato di un processo.
Quando il clamore pubblico viene evocato all’interno di una decisione giudiziaria, anche soltanto come possibile fattore “dissuasivo”, si rischia di riconoscere al tribunale dei social una funzione che l’ordinamento non gli attribuisce.
La pressione mediatica non accerta i fatti, non valuta le prove e non conosce il contraddittorio. Colpisce immediatamente, spesso in modo irreversibile, una persona che resta presunta innocente sino alla sentenza definitiva.

In questo caso il Riesame ha fondato il carcere sul rischio di reiterazione, sulla ravvicinata successione delle condotte contestate e sull’assenza di un domicilio idoneo per gli arresti domiciliari.
Sono questi gli elementi che devono sorreggere una misura cautelare.

Non l’indignazione collettiva.
Non i titoli dei giornali.
Non la necessità di placare l’opinione pubblica.
Proteggere le vittime è un dovere dello Stato. Rispettare la presunzione di innocenza lo è altrettanto.

Perché la giustizia che si lascia condizionare dalla piazza non diventa più severa: diventa più debole.

“Il processo mediatico pronuncia la sentenza prima dei giudici ed esegue la pena prima del processo. E quando la gogna entra nel fascicolo, non è più soltanto l’indagato a essere in pericolo: è la giustizia stessa.”

Avv. Matteo De Luca

Oggi affronteremo il tema della fragranza di reato !( cit.Alain Serafini )
14/09/2026

Oggi affronteremo il tema della fragranza di reato !( cit.Alain Serafini )

IL METODO BORRELLI: LA DOPPIA FILA NON È UN’ESIMENTE PENALEParcheggiare in doppia fila è un comportamento incivile e per...
07/09/2026

IL METODO BORRELLI: LA DOPPIA FILA NON È UN’ESIMENTE PENALE

Parcheggiare in doppia fila è un comportamento incivile e pericoloso.

Viola le regole della circolazione, ostacola gli altri e merita di essere sanzionato dagli organi competenti.

Ma proprio qui passa il confine tra legalità e giustizia-spettacolo

Se, come sembrerebbe dalle immagini, si impedisce materialmente a una persona , di chiudere la portiera della propria automobile e di andare via, la condotta può assumere rilievo ai sensi dell’art. 610 del codice penale: violenza privata.

La norma punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. E per “violenza” non si intende soltanto un’aggressione fisica: secondo la giurisprudenza può bastare anche l’impiego di un mezzo materiale o anomalo idoneo a limitare concretamente la libertà di determinazione e di movimento della persona.

Naturalmente la qualificazione definitiva richiederebbe l’esame integrale del filmato, della durata dell’impedimento e della concreta dinamica. Una provocazione verbale, da sola, non basta.

Ma un ostacolo fisico volontariamente frapposto per impedire all’altro di chiudere lo sportello e allontanarsi, invece, potrebbe integrare il reato.

Né la violazione commessa dall’automobilista attribuisce a un privato — sia pure parlamentare — il potere di trattenerlo, sottoporlo a una pubblica gogna o prolungare deliberatamente lo scontro per alimentare una diretta social.

Il deputato non è un agente della Polizia municipale e la presenza della scorta non gli conferisce funzioni di accertamento o coercizione.

Gli eventuali illeciti stradali devono essere contestati dalle autorità competenti.

La denuncia pubblica può avere una funzione civile; smette di averla quando diventa provocazione, umiliazione o spettacolarizzazione della persona.

Anche la ripresa e la diffusione delle immagini non sono automaticamente illecite, soprattutto quando documentano fatti avvenuti in luogo pubblico e di interesse collettivo.

Ma il diritto di cronaca e di critica non protegge ogni modalità espressiva: la pubblicazione deve rispettare verità, pertinenza e continenza. Se il fine prevalente diventa ridicolizzare il soggetto, accompagnandone l’immagine con espressioni gratuitamente offensive, può aprirsi anche un distinto problema di tutela della reputazione e, secondo il contenuto concreto, di diffamazione.

Va quindi "condannato" senza ambiguità chi parcheggia in doppia fila e considera la strada una proprietà privata.

Ma va condannato con la stessa chiarezza chi trasforma una contravvenzione in un processo sommario via social e sfrutta la propria esposizione pubblica, la telecamera e una posizione di evidente forza per provocare, trattenere e umiliare una persona.

La legalità non si difende violando la libertà altrui.

La funzione pubblica non autorizza la gogna.

E il consenso non può diventare una licenza di provocazione.

Avv. Matteo De Luca

CASO RANUCCI–LAVITOLA: GARANTISTI E COLPEVOLISTI A PARTI INVERTITEUna premessa è indispensabile.L’ordinanza integrale no...
13/08/2026

CASO RANUCCI–LAVITOLA: GARANTISTI E COLPEVOLISTI A PARTI INVERTITE

Una premessa è indispensabile.

L’ordinanza integrale non è pubblicamente conoscibile poiché coperta da segreto investigativo, quindi il dibattito di queste ore si fonda esclusivamente su stralci e ricostruzioni parziali dell' ordinanza del Gip.

E uno stralcio di un provvedimento cautelare non è una sentenza, non fotografa necessariamente l’intera indagine e, soprattutto, non consente di trasformare un’ipotesi investigativa in una verità processuale.

Per questo oggi la migliore difesa del garantismo consiste, paradossalmente, nell’essere garantisti anche con Sigfrido Ranucci.

Proprio con chi, a mio giudizio, ha rappresentato negli anni uno dei simboli di un certo modo di raccontare le vicende giudiziarie: l’indagine che diventa narrazione, l’ipotesi accusatoria che rischia di trasformarsi in verità televisiva e la reputazione dell’indagato compromessa prima ancora del processo.

Sarebbe facile, oggi, cedere alla tentazione della rivalsa:
“Adesso tocca a lui.”

Ma sarebbe esattamente l’errore che abbiamo contestato per anni.

Il garantismo non è la protezione degli amici.
È la tutela dei diritti di tutti, soprattutto quando farlo è scomodo.

Per questo vanno tutelate le garanzie e la reputazione sia di Sigfrido Ranucci sia di Valter Lavitola, senza trasformare intercettazioni, frequentazioni, rapporti personali o passaggi di un provvedimento giudiziario in una sentenza pronunciata sui giornali e sui social.

Le domande sono legittime. Le risposte, però, devono arrivare dagli accertamenti.

Una ipotesi investigativa non è una prova.
Un sospetto non è una responsabilità.
Un provvedimento cautelare non è una sentenza.

Non condivido quindi né chi vorrebbe assolvere mediaticamente Ranucci in ragione della sua storia professionale, né chi vorrebbe condannarlo applicandogli oggi lo stesso metodo che tante volte gli è stato contestato.

Ranucci era ingenuo? Consapevole? Manipolato? Sapeva?

Il punto è che oggi non dobbiamo stabilirlo noi.

Occorre attendere che le indagini facciano il loro corso, che gli atti siano conoscibili nella loro completezza e che accusa e difesa possano confrontarsi nelle sedi a ciò deputate.

C'è certamente un'ironia in questa vicenda: oggi il garantismo è chiamato a proteggere anche chi, nel raccontare le inchieste giudiziarie, non sempre ha mostrato — a mio giudizio — la stessa prudenza verso la reputazione degli indagati.

Ma è proprio qui che un principio dimostra di essere tale.

Le garanzie non sono una ricompensa per chi se le merita.
Sono un limite al potere — giudiziario, politico e mediatico — e valgono per tutti, amici e nemici.

Anche per Sigfrido Ranucci.
Anche per Valter Lavitola.

Sarebbe facile concludere: “Benvenuti nel processo mediatico.”

Io preferisco dire: aspettiamo.

Perché se applichiamo i principi in base al nome di chi, di volta in volta, siede sul banco degli imputati dell'opinione pubblica, allora non sono più principi.

Senza principi, la giustizia diventa soltanto una questione personale.

Avv.Matteo De Luca✍️

10/08/2026

SE SCEGLIE DI TACERE, ALLORA HA QUALCOSA DA NASCONDERE.

È probabilmente una delle frasi più pericolose che si possano pronunciare quando si parla di un’indagine penale.

Andrea Sempio ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

E immediatamente è iniziato il processo parallelo:
“Perché non risponde?” “Se fosse innocente, parlerebbe.” “Cosa ha paura di dire?”

No.

Nel processo penale il silenzio non è una confessione.

È un diritto.

E soprattutto non può diventare la scorciatoia con cui si trasforma un sospetto in una condanna.

Da avvocato penalista ho imparato una cosa che provo a spiegare ogni volta che un’indagine giudiziaria diventa un caso mediatico:
essere innocenti non significa necessariamente essere capaci di difendersi bene durante un interrogatorio.

Sotto pressione la memoria può diventare meno precisa.

L’ansia può far scegliere una parola sbagliata.

Il tentativo ossessivo di non essere fraintesi può produrre esattamente l’effetto opposto.

Una contraddizione può diventare un titolo.
Un’esitazione può diventare “linguaggio del corpo”.

Una frase pronunciata male può essere isolata, rilanciata sui social e trasformata nell’indizio che tutti stavano aspettando.

Ed è qui che nasce uno dei cortocircuiti più pericolosi della giustizia mediatica:
prima interpretiamo il silenzio come colpevolezza;
poi interpretiamo ogni parola come conferma della colpevolezza.

A quel punto l’indagato non può più difendersi in modo efficace.
Se parla, ogni parola viene analizzata.
Se tace, il silenzio diventa sospetto.

Ma un processo penale non dovrebbe funzionare così.
Non si giudica un uomo per quanto appare convincente davanti a una telecamera.

Non si misura l’innocenza dalla sicurezza con cui risponde.
Non si riempiono i vuoti probatori con le impressioni e i toni.

Si cercano prove.

È questa la differenza fondamentale tra un’aula di giustizia e il tribunale dell’opinione pubblica.

Per questo non considero la scelta di Sempio un’ammissione implicita di alcunché.
È l’esercizio di una garanzia difensiva.

E le garanzie hanno una caratteristica che spesso dimentichiamo:
sembrano inutili finché a essere accusati sono gli altri.

Diventano indispensabili quando sotto accusa finiamo noi.
Il compito dell’avvocato penalista non è assecondare il verdetto della piazza.

È ricordare, soprattutto nei casi più impopolari, che tra un sospetto e una condanna esiste qualcosa che si chiama processo.
E che tra un’accusa e una verità giudiziaria devono esserci sempre le prove.

Avv. Matteo De Luca

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