24/11/2021
Divorzio: se la ex convive con un altro non perde automaticamente il diritto all’assegno
L’ex coniuge privo di mezzi adeguati, anche se convive stabilmente con un terzo, mantiene il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa (Cass. S.U. 32198/2021)
Pubblicato il 08/11/2021
assegno divorzile La ex moglie convive stabilmente con un terzo da cui ha avuto una figlia e l’ex marito agisce in giudizio per ottenere la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno divorzile. Attualmente, la legge dispone che il diritto all’assegno venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.
Cosa accade nell’ipotesi della convivenza?
A questo interrogativo risponde, in ben 41 pagine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 (testo in calce).
Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno. Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa. Nel caso in esame, viene meno la prima – perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente» – ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. Quindi, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.
Quanto sopra non significa che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno, infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione, ma non ne determina la perdita automatica ed integrale.
In definitiva, la stabile convivenza di fatto fa ve**re meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa, purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.