Studio avv. Livia Tomassini

Studio avv. Livia Tomassini Avvocato specialista in Diritto della Persona, delle Relazioni Familiari e dei Minorenni

Pratica Collaborativa
Mediazione Familiare

03/08/2026

Con la sentenza n. 23946 del 23 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che il preventivo accordo è necessario “solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”.
Aggiunge la Cassazione che “anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”.

Le attribuzioni patrimoniali che vengono effettuate in costanza di convivenza more uxorio (come ad esempio i versamenti ...
17/07/2026

Le attribuzioni patrimoniali che vengono effettuate in costanza di convivenza more uxorio (come ad esempio i versamenti di denaro sul conto corrente del partner) possono integrare l'adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., purché risultino proporzionate e adeguate rispetto alle condizioni delle parti e al contesto del rapporto.
In applicazione di questo principio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21881 del 26 giugno 2026, ha stabilito che il pagamento del 50% delle rate mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa, di proprietà esclusiva di lei, costituiva l'apporto economico offerto da lui: dunque tale versamento rientrava in uno dei possibili modi attraverso i quali partecipare alle spese per l'abitazione familiare, che in ogni caso i conviventi avrebbero dovuto affrontare.

09/07/2026
03/07/2026

In materia di separazione personale dei coniugi, la nascita di un figlio in un nuovo nucleo familiare dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nati dalla precedente unione non comporta automaticamente la riduzione dell'importo del suddetto assegno, occorrendo verificare, da parte del giudice, se i sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale, da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 621

14/05/2026

In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto.
Cass. civ., 19 gennaio 2026, n. 1009

13/05/2026

In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, il conseguimento di una borsa di studio al termine del percorso formativo, unitamente allo svolgimento di attività lavorativa idonea a garantire un'entrata economica apprezzabile, costituiscono indici significativi del raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa e di autonomia economica, desumibile non solo dall'esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall'età dell'avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso. L'eventuale inadeguatezza del reddito percepito non assume altresì rilievo, in difetto di prova dell'impossibilità di reperire una occupazione più remunerativa e conforme alle proprie aspirazioni nonostante l'impegno profuso. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a valutare in concreto le ragioni per le quali tali elementi non siano ritenuti sufficienti a integrare l'indipendenza economica, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Cass. civ., 20 aprile 2026, n. 10301

18/03/2026

In materia di affidamento condiviso dei figli minori, la scelta della residenza abituale del minore costituisce una decisione di "maggiore interesse", che deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al Giudice, che deve valutare esclusivamente il preminente interesse del minore, anche se ciò comporta inevitabili ripercussioni sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Cass. civ. sez. I, Ordinanza, 24 febbraio 2026 n. 4110

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