03/08/2026
Con la sentenza n. 23946 del 23 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che il preventivo accordo è necessario “solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”.
Aggiunge la Cassazione che “anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”.