21/08/2026
SVILUPPO DEL TERRITORIO E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE U.E. NON-AGRI.
Le Indicazioni Geografiche Protette U.E. Non-Agri, c.d. I.G.P. U.E. NON-AGRI, (introdotte con il Regolamento U.E. n. 2023/2411 e, successivamente, disciplinato anche dal D. L.vo. n. 51/2026) sono un titolo di proprietà industriale analogo alle Indicazioni Geografiche Protette Agroalimentari e Vitivinicole. A differenza di quest’ultime, le I.G.P. U.E. NON-AGRI tutelano i prodotti artigianali e industriali, quali ad es. “pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli” (Considerando n. 5 del Regolamento U.E. n. 2023/2411”relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali”) ecc..
Le I.G.P. U.E. NON-AGRI hanno una protezione a livello europeo ed il loro scopo è consentire la promozione a livello internazionale dei territori locali (anche) tramite la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale artigianale e industriale.
Soggetti titolati a richiedere le I.G.P. U.E. NON-AGRI sono, ai sensi del Reg. U.E. n. 2023/2411:
– “l’associazione dei produttori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411,
– “il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411”,
– “i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto” (art. 2, lett. h) del D. L.vo n. 51/2026), ossia “Un’autorità locale o regionale, diversa dalle autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 50, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, o un soggetto privato designato da uno Stato membro”.
Così come per le I.G.P. agroalimentari e vitivinicole, affinché il nome di un prodotto artigianale e industriale possa ottenere il riconoscimento quale I.G.P. U.E. NON-AGRI è necessario che esso rispetti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione corrispondente.