Studio Legale Avv.Cettina Miasi

Studio Legale Avv.Cettina Miasi Studio Legale

13/05/2026
03/02/2026

➡️Quando il rifiuto dei figli non basta. La Cassazione conferma la necessità di un intervento terapeutico per recuperare la relazione materna - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026 n. 185✅️

Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto.
Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore.

L’ordinanza in commento offre un significativo contributo in tema di ascolto del minore infradodicenne e di ricostruzione dei rapporti genitoriali in presenza di un rifiuto persistente verso uno dei genitori. La Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del padre avverso un articolato progetto di intervento sull’intero nucleo familiare predisposto dal giudice minorile, ribadisce principi consolidati, ma li inserisce in una cornice applicativa particolarmente complessa, segnata da gravi difficoltà relazionali, conflittualità genitoriale e sofferenza psicologica dei figli.
Il provvedimento merita attenzione non solo perché conferma orientamenti ormai radicati sul diritto all’ascolto, ma anche perché chiarisce i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti de potestate, restituendo centralità al giudice di merito nella valutazione integrata — psicologica, relazionale e sociale — delle dinamiche familiari.
La Corte riafferma che il diritto del minore a essere ascoltato, pur essendo un diritto fondamentale e personalissimo, non si traduce, per gli infradodicenni, in un obbligo automatico per il giudice. L’ascolto è infatti condizionato:
alla capacità di discernimento, da accertare in concreto;
alla presenza di una richiesta motivata delle parti, che indichi le ragioni per cui l’audizione è funzionale al superiore interesse del minore.
In mancanza di tale richiesta, la Corte precisa che non grava sul giudice un obbligo di motivazione dell’omissione. La decisione appare in linea con l’impostazione normativa dell’art. 336‑bis c.c., che, pur valorizzando la partecipazione del minore, permette di evitare audizioni inutili, dannose o prive di reale contributo informativo.
Nel caso concreto, nessuna istanza specifica era stata proposta in appello; la minore era stata già ascoltata in primo grado; i gemelli non erano mai stati sentiti ma avevano avuto ripetuti colloqui con professionisti, servizi sociali e curatrice speciale. La Cassazione valorizza quest’ultimo elemento: l’eccesso di audizioni, soprattutto in età molto giovane, rischia infatti di trasformarsi in un fattore destabilizzante. Da qui la conclusione secondo cui l’omessa audizione non integra causa di nullità.
Il cuore dell’ordinanza riguarda l’interpretazione delle cause del rifiuto dei tre minori nei confronti della madre e la legittimità del progetto di riavvicinamento disposto dalla Corte d’Appello. Il padre sosteneva che l’imposizione di incontri fosse contraria all’interesse dei figli, evocando implicitamente la categoria della cd. “alienazione parentale”.
La Corte, tuttavia, ricostruendo le risultanze di CTU, servizi sociali e terapeuti, giunge a conclusioni diverse:
la condotta paterna non presenta tratti di manipolazione psicologica intenzionale;
la madre ha manifestato, negli anni, difficoltà relazionali rilevanti (scarsa empatia, delega massiva della cura alla baby‑sitter, modalità relazionali percepite come punitive dai figli);
il rifiuto dei minori si radica nel dolore correlato alla perdita della figura materna, alla separazione dei genitori e al mutamento del sistema familiare;
la figlia maggiore esercita un’influenza significativa sui gemelli.
Da tale quadro emerge una sofferenza multifattoriale che non può essere trattata mediante misure drastiche (ad es. collocamento in comunità), bensì attraverso un percorso terapeutico strutturato che coinvolga entrambi i genitori e i minori. La Corte valorizza l’attivismo positivo della madre negli ultimi mesi e la rigidità del padre nel non sostenere adeguatamente il percorso di recupero della relazione madre‑figli.
Il principio della bigenitorialità, come noto, non ha natura assoluta. Esso costituisce un valore che deve trovare attuazione solo se compatibile con il superiore interesse del minore. L’ordinanza lo ribadisce con chiarezza: occorre evitare sia automatismi di segno espansivo (riunificazione forzata), sia automatismi di segno riduttivo (esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore).
La Corte d’Appello — e la Cassazione conferma — aveva predisposto un progetto calibrato, che prevedeva:
incontri individuali madre‑figlio, fuori dallo spazio neutro, inizialmente con un educatore;
continuità dei percorsi terapeutici dei minori;
terapia sistemico‑familiare congiunta;
educativa domiciliare presso il padre e futura attivazione presso la madre;
monitoraggio costante dei servizi sociali con direttive stringenti.
La Cassazione riconosce che tale progetto, lungi dall’essere automatico o astratto, costituisce il risultato di una valutazione complessa, dinamica e multilivello, rispettosa delle esigenze evolutive dei minori. Il rifiuto, pur serio e radicato, non può tradursi automaticamente nella neutralizzazione della figura genitoriale, quando esso esprime una sofferenza e non un pericolo.
La Corte lo afferma sulla base di valutazioni tecniche che hanno escluso: manipolazioni del padre; condotte materne costituenti trauma conclamato.
L’ordinanza, pur dichiarando inammissibile il ricorso, offre quindi indicazioni preziose sia per la prassi giudiziaria che per gli operatori del diritto, evidenziando la necessità di interventi coordinati, interdisciplinari e tempestivi, orientati al recupero dei legami familiari e alla tutela effettiva del benessere del minore.

Da Ondif

Separazione: anche un solo episodio di percosse può giustificare l’addebito“In tema di separazione personale dei coniugi...
03/02/2026

Separazione: anche un solo episodio di percosse può giustificare l’addebito
“In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.1007 del 19 gennaio 2026, in Wolter Kluwer, Il Quotidiano giuridico Da Aiaf Toscana

Separazione: anche un solo episodio di percosse può giustificare l’addebito
“In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.1007 del 19 gennaio 2026, in Wolter Kluwer, Il Quotidiano giuridico

23/07/2025

⚖️🚨

È aumentato il limite di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato!

📢 Il nuovo tetto è fissato a € 13.659,64, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2025.

È possibile ottenere il gratuito patrocinio anche se si supera questo limite per le vittime di violenza di genere e in altri casi particolari.

21/07/2025

🔴Madre "intenzionale" ha diritto al congedo parentale coppie di donne.🔴
👉Sentenza corte costituzionale 21 luglio n. 115

Anche le madri "intenzionali", all'interno di coppie di donne, hanno diritto ai 10 giorni di congedo parentale retribuiti, al pari dei padri. È la storica sentenza della Corte costituzionale, secondo cui è illegittimo l'articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in questione, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la «seconda madre», nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.

04/07/2025

➡️Adozione di maggiorenni da una coppia delle stesso sesso unita civilmente

- 🔴ammissibilità dell'adozione di persona maggiorenne nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso-🔴
Trib. Benevento sez. I, 22 maggio 2025, n. 1090
30 Giugno 2025

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 190/2025 affronta una questione di rilievo in materia di adozione dei maggiorenni, riconoscendone l’ammissibilità anche nell’ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il provvedimento si fonda su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. e valorizza i principi di effettività e tutela dei diritti affettivi e familiari sanciti dalla legge n. 76/2016 conformandosi alla giurisprudenza nazionale nonché agli obblighi di tutela dei legami familiari sanciti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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