02/09/2026
STATO DI CALAMITÀ NATURALE AD AIROLA?
MA DI COSA SI PARLA?
Ma di cosa si parla? Ma veramente la politica nel Sannio è arrivata tanto in basso?
Ma di quale calamità naturale volete parlare?
L’incendio di un impianto di stoccaggio o di trattamento rifiuti e’ classificato come incidente tecnologico o antropico (causato dall’uomo, per dolo, colpa o guasto) e non come un evento meteo-climatico o geologico.
Idem per i comuni limitrofi.
Vanno accertate responsabilità, dolose o colpose, senza se e senza ma.
In Italia, lo stato di calamità naturale (o lo stato di emergenza di rilievo nazionale) viene dichiarato dal Consiglio dei Ministri solo a fronte di eventi catastrofici generati da fattori della natura o meteorologici imprevedibili, come terremoti, alluvioni, frane o siccità eccezionali. Un rogo in un impianto industriale, anche se di vaste proporzioni, è classificato come un evento antropico (generato dall'uomo, per dolo, colpa o guasto tecnico) e non segue questo iter.Tuttavia, l'evento non viene ignorato dalle istituzioni.
Gli strumenti giuridici a disposizione nella fattispecie:
-Dichiarazione di Emergenza Ambientale e Sanitaria
Se l'incendio sprigiona fumi tossici (es. combustione di plastiche) o minaccia la salute pubblica, il Sindaco del Comune colpito emana ordinanze contingibili e urgenti per Imporre alla popolazione di chiudere le finestre e limitare le attività all'aperto; bloccare il consumo di prodotti agricoli coltivati nelle aree interessate dalla ricaduta dei fumi; attivare l'ARPA regionale per il monitoraggio della qualità dell'aria e del suolo.
-Attivazione dei Piani di Emergenza
La legge italiana (art. 26-bis del D.L. 113/2018) obbliga severamente gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti a possedere e attivare specifici strumenti di difesa.
Piano di Emergenza Interno (PEI): le procedure che l'azienda stessa deve attuare immediatamente per contenere le fiamme.
Piano di Emergenza Esterna (P*E): redatto dal Prefetto per coordinare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine a tutela della cittadinanza circostante.
-Responsabilità e Risarcimento Danni
Mentre per la calamità naturale i fondi per i risarcimenti arrivano dallo Stato, nel caso di un incendio in un'azienda di rifiuti si applica il principio del "chi inquina paga", di talche’ il titolare dell'impianto ha la piena responsabilità penale e civile per la bonifica del sito e il ripristino ambientale. Di conseguenza, i cittadini o le aziende vicine che subiscono danni (es. raccolti agricoli distrutti dai fumi tossici) devono richiedere il risarcimento direttamente all'azienda di rifiuti (o alla sua assicurazione privata), dimostrando il nesso di causalità tra il rogo e il danno subito.
Pertanto, non si può chiedere lo stato di calamità naturale per l'incendio di un'azienda di rifiuti, a maggior ragione se come si legge sia sotto sequestro. Infatti la presenza del sequestro giudiziario su un’ azienda (conservativo, preventivo o giudiziario), fa sì che la custodia dei beni era affidata a un amministratore giudiziario o comunque sotto la tutela della Procura e il sequestro evidenzia che l'area era “già” soggetta a indagini o a criticità operative; un rogo in questo contesto fa scattare immediatamente un'inchiesta penale per accertare dolo, colpa grave o l'omessa vigilanza, escludendo l'imprevedibilità tipica delle calamità naturali.
Il resto e’ un indecoroso palcoscenico della politica