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a Tua Difesa La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Costituzione)

22/10/2026
Stasera saremo in live dalle ore 21, su tik tok e su Facebook.Parleremo dello sciopero e della devastazione di Milano.Ci...
22/10/2026

Stasera saremo in live dalle ore 21, su tik tok e su Facebook.
Parleremo dello sciopero e della devastazione di Milano.
Ci sarete?

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Con le piogge sprofonderà tutto! Senza nemmeno la luce esterna! VERGOGNA!Ps: noi continueremo a denunziare, come fatto p...
20/09/2026

Con le piogge sprofonderà tutto!

Senza nemmeno la luce esterna!

VERGOGNA!

Ps: noi continueremo a denunziare, come fatto per l’acqua, senza esclusione di nessuno!

20/09/2026

STRADA FRASSO NANSIGNANO!

Impressionante la voragine ancora più grande che si sta creando.
E’ un pericolo anche per le abitazioni vicine.
E’ vergognoso, ad un anno quasi esatto!

Condono edilizio illegittimo, l’ordine di demolizione resta in piedi: il giudice penale può sindacare il titolo e l’obla...
18/09/2026

Condono edilizio illegittimo, l’ordine di demolizione resta in piedi: il giudice penale può sindacare il titolo e l’oblazione non basta!

Un condono edilizio ottenuto dal Comune basta a fermare l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna? Se il Comune ha già rilasciato il condono, il giudice penale può ancora ritenerlo illegittimo? E chi ha pagato l’oblazione rischia comunque di vedersi demolire la casa?

Diciamolo subito, chi si occupa di abusi edilizi e di sanatoria sa bene che la risposta dell’ordinamento corre su due binari distinti, quello amministrativo e quello penale, che procedono in autonomia e si toccano soltanto in alcuni punti precisi. Per questo, davanti alla stessa opera, le valutazioni dell’amministrazione e quelle del giudice penale possono non coincidere.

Su questo terreno interviene la Cassazione penale con la sentenza n. 33159 del 9 settembre 2026, che chiarisce uno degli aspetti più sottovalutati quando si confida in una sanatoria arrivata dopo la condanna, ovvero che un condono edilizio illegittimo non estingue il reato e non travolge l’ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Chi ha costruito senza titolo e ha poi ottenuto il condono può quindi ritrovarsi a dover abbattere l’immobile, perché il giudice verifica da sé se quel provvedimento poteva essere rilasciato, e a poco serve che l’atto porti la firma dell’amministrazione.

Il condono non è uno scudo da esibire al giudice dell’esecuzione. Estingue il reato soltanto se è stato rilasciato legittimamente, nel rispetto dei requisiti fissati da ciascuna delle tre leggi sulla sanatoria straordinaria, la Legge n. 47/1985, la Legge n. 724/1994 e il Decreto-Legge n. 269/2003 (c.d. terzo condono), convertito dalla Legge n. 326/2003, e la sua legittimità resta soggetta al controllo del giudice penale.

La pronuncia affronta, inoltre, altri due aspetti meritevoli di interesse: il primo legato al limite dei 750 metri cubi, che non può essere superato neppure quando il Comune ha già concesso la sanatoria; il secondo all’oblazione, il cui pagamento non basta, da solo, a estinguere il reato

La Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza limitatamente all’adeguatezza della custodia in carcere. Resta ferma la val...
14/09/2026

La Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza limitatamente all’adeguatezza della custodia in carcere. Resta ferma la valutazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31935 del 2026, accoglie in parte il ricorso contro il rigetto di un appello cautelare: è congrua la motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione, ma è apparente quella che esclude gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’annullamento con rinvio riguarda soltanto l’adeguatezza della custodia in carcere. La Corte non dispone la sostituzione della misura con i domiciliari.
Decisione: Corte di cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 31935, udienza del 15 luglio 2026, deposito del 26 agosto 2026.
Oggetto: ricorso contro l’ordinanza resa sull’appello cautelare relativo al diniego di revoca o sostituzione della custodia in carcere.
Esito: annullamento con rinvio limitatamente all’adeguatezza della custodia in carcere, con rigetto del ricorso nel resto.

Il reato scatta per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Per la giuris...
02/09/2026

Il reato scatta per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Per la giurisprudenza della Cassazione costante non è necessario dimostrare un danno effettivo all'ambiente; basta l'atto in sé di dare fuoco ai rifiuti per far scattare il reato, poiché si tutela la salute pubblica dal pericolo dei fumi tossici.

Le Pene Previste

Rifiuti non pericolosi: Reclusione da 2 a 5 anni.

Rifiuti pericolosi: Reclusione da 3 a 6 anni (es. plastiche speciali, RAEE, solventi, oli industriali).

Aggravante d'impresa: Se il rogo è appiccato nell'ambito di un'attività d'impresa o organizzata, la pena è aumentata di un terzo.

Sanzioni accessorie: Il colpevole è sempre condannato al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di bonifica.

Il legame con l'azienda sotto sequestro fa sì che se l'azienda era già sotto sequestro ed è andata a fuoco, l'applicazione dell'art. 256-bis (delitto doloso, cioè commesso con l'intenzione di dare fuoco) dipenderà dall'esito delle indagini dei Vigili del Fuoco e della Procura:

-Se l'incendio è doloso (es. atto vandalico o intimidatorio): Chi ha appiccato fisicamente il fuoco risponde direttamente di questo reato. Se i rifiuti erano stoccati oltre i limiti consentiti prima del sequestro, si configura anche il reato di deposito incontrollato.

-Se l'incendio è colposo (es. autocombustione o corto circuito): L'art. 256-bis punisce solo la condotta dolosa ("chiunque appicca il fuoco"). Se l'incendio si è sviluppato per negligenza, non si applicherà questa norma, bensì il reato di incendio colposo ai sensi dell'art. 423 e 449 del Codice Penale, legandosi alle responsabilità del “custode giudiziario” per la mancata vigilanza e messa in sicurezza del sito.

STATO DI CALAMITÀ NATURALE AD AIROLA?MA DI COSA SI PARLA?Ma di cosa si parla? Ma veramente la politica nel Sannio è arri...
02/09/2026

STATO DI CALAMITÀ NATURALE AD AIROLA?
MA DI COSA SI PARLA?

Ma di cosa si parla? Ma veramente la politica nel Sannio è arrivata tanto in basso?
Ma di quale calamità naturale volete parlare?
L’incendio di un impianto di stoccaggio o di trattamento rifiuti e’ classificato come incidente tecnologico o antropico (causato dall’uomo, per dolo, colpa o guasto) e non come un evento meteo-climatico o geologico.
Idem per i comuni limitrofi.
Vanno accertate responsabilità, dolose o colpose, senza se e senza ma.

In Italia, lo stato di calamità naturale (o lo stato di emergenza di rilievo nazionale) viene dichiarato dal Consiglio dei Ministri solo a fronte di eventi catastrofici generati da fattori della natura o meteorologici imprevedibili, come terremoti, alluvioni, frane o siccità eccezionali. Un rogo in un impianto industriale, anche se di vaste proporzioni, è classificato come un evento antropico (generato dall'uomo, per dolo, colpa o guasto tecnico) e non segue questo iter.Tuttavia, l'evento non viene ignorato dalle istituzioni.

Gli strumenti giuridici a disposizione nella fattispecie:

-Dichiarazione di Emergenza Ambientale e Sanitaria
Se l'incendio sprigiona fumi tossici (es. combustione di plastiche) o minaccia la salute pubblica, il Sindaco del Comune colpito emana ordinanze contingibili e urgenti per Imporre alla popolazione di chiudere le finestre e limitare le attività all'aperto; bloccare il consumo di prodotti agricoli coltivati nelle aree interessate dalla ricaduta dei fumi; attivare l'ARPA regionale per il monitoraggio della qualità dell'aria e del suolo.
-Attivazione dei Piani di Emergenza
La legge italiana (art. 26-bis del D.L. 113/2018) obbliga severamente gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti a possedere e attivare specifici strumenti di difesa.
Piano di Emergenza Interno (PEI): le procedure che l'azienda stessa deve attuare immediatamente per contenere le fiamme.
Piano di Emergenza Esterna (P*E): redatto dal Prefetto per coordinare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine a tutela della cittadinanza circostante.
-Responsabilità e Risarcimento Danni
Mentre per la calamità naturale i fondi per i risarcimenti arrivano dallo Stato, nel caso di un incendio in un'azienda di rifiuti si applica il principio del "chi inquina paga", di talche’ il titolare dell'impianto ha la piena responsabilità penale e civile per la bonifica del sito e il ripristino ambientale. Di conseguenza, i cittadini o le aziende vicine che subiscono danni (es. raccolti agricoli distrutti dai fumi tossici) devono richiedere il risarcimento direttamente all'azienda di rifiuti (o alla sua assicurazione privata), dimostrando il nesso di causalità tra il rogo e il danno subito.

Pertanto, non si può chiedere lo stato di calamità naturale per l'incendio di un'azienda di rifiuti, a maggior ragione se come si legge sia sotto sequestro. Infatti la presenza del sequestro giudiziario su un’ azienda (conservativo, preventivo o giudiziario), fa sì che la custodia dei beni era affidata a un amministratore giudiziario o comunque sotto la tutela della Procura e il sequestro evidenzia che l'area era “già” soggetta a indagini o a criticità operative; un rogo in questo contesto fa scattare immediatamente un'inchiesta penale per accertare dolo, colpa grave o l'omessa vigilanza, escludendo l'imprevedibilità tipica delle calamità naturali.

Il resto e’ un indecoroso palcoscenico della politica

Il primo dato è arrivato e invita a tenere alta l’attenzione. Dopo l’incendio che il 31 agosto ha interessato l’area ind...
02/09/2026

Il primo dato è arrivato e invita a tenere alta l’attenzione.

Dopo l’incendio che il 31 agosto ha interessato l’area industriale di Airola, i monitoraggi ambientali dell’Arpa Campania hanno rilevato una concentrazione di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili superiore al valore di riferimento utilizzato dalla comunità scientifica.

Il campionamento, effettuato nelle 24 ore comprese tra il 31 agosto e il 1° settembre attraverso una centralina ad alto flusso installata nei pressi dell’area interessata dal rogo, ha restituito un valore complessivo di 0,28 pg/Nm³ I-TEQ, a fronte del riferimento di 0,15 pg/Nm³ I-TEQ.

È però ancora presto per tracciare un quadro definitivo. Il monitoraggio è infatti in pieno svolgimento e nelle prossime ore sono attesi i risultati degli altri tre campionatori installati dopo l’incendio.

Le apparecchiature sono state posizionate ad Arienzo, Bucciano e Rotondi, sulla base delle simulazioni effettuate per valutare la possibile traiettoria e dispersione degli inquinanti nell’atmosfera. I controlli sulle diossine continueranno in tutti i punti individuati.

La giornata di domani sarà particolarmente importante anche per un altro fronte del monitoraggio. Sono infatti attesi i primi risultati del laboratorio mobile collocato nelle vicinanze dell’incendio.

La strumentazione permette di rilevare con cadenza oraria diversi inquinanti atmosferici, tra cui monossido di carbonio, ossidi di azoto, particolato, benzene, toluene e xilene.

Il quadro, dunque, resta sotto osservazione. L’Arpa Campania ha confermato che le attività proseguiranno nei prossimi giorni, in collaborazione con l’Assessorato regionale all’Ambiente, le Prefetture territorialmente competenti e le altre autorità impegnate nella gestione della situazione.

Il dato di 0,28 pg/Nm³ rappresenta il primo elemento concreto emerso dai controlli. Ora l’attenzione è concentrata sui prossimi campionamenti, che consentiranno di capire meglio l’estensione e l’evoluzione della presenza di inquinanti nell’aria.

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