22/06/2026
Può una violenza sessuale continuare a essere perseguibile d’ufficio soltanto perché connessa a un reato che, nel frattempo, il legislatore ha reso procedibile a querela?
È il delicato interrogativo affrontato dall’ordinanza n. 22740/2026 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha rimesso alla Corte costituzionale una questione destinata ad avere importanti ricadute applicative.
La decisione si colloca nel solco della recente giurisprudenza costituzionale in materia di successione delle leggi penali nel tempo e pone al centro del dibattito il rapporto tra disciplina transitoria della Riforma Cartabia, retroattività della legge più favorevole e principio di ragionevolezza.
Nel contributo allegato ho cercato di approfondire il significato sistematico dell’ordinanza, soffermandomi non soltanto sulla questione processuale, ma soprattutto sulle implicazioni costituzionali che emergono quando la permanenza della procedibilità d’ufficio rischia di sopravvivere alla stessa ragione che originariamente la giustificava.
Un tema tecnico, certamente. Ma anche una questione che riguarda il modo in cui l’ordinamento bilancia esigenze punitive, garanzie individuali e coerenza del sistema.
L’articolo è disponibile al seguente link:
https://www.dirittoegiustizia.it/dettaglio/15815149/violenza-sessuale-e-mutamento-del-regime-di-procedibilita-del-reato-connesso-la-cassazione-riapre-il-confronto-con-la-corte-costituzionale
Come sempre, saranno particolarmente graditi osservazioni, spunti critici e contributi al dibattito.