Studio Legale Graziano Giuseppe Arancio

Studio Legale Graziano Giuseppe Arancio Che vuol dire «grande avvocato»?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Può una violenza sessuale continuare a essere perseguibile d’ufficio soltanto perché connessa a un reato che, nel fratte...
22/06/2026

Può una violenza sessuale continuare a essere perseguibile d’ufficio soltanto perché connessa a un reato che, nel frattempo, il legislatore ha reso procedibile a querela?
È il delicato interrogativo affrontato dall’ordinanza n. 22740/2026 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha rimesso alla Corte costituzionale una questione destinata ad avere importanti ricadute applicative.
La decisione si colloca nel solco della recente giurisprudenza costituzionale in materia di successione delle leggi penali nel tempo e pone al centro del dibattito il rapporto tra disciplina transitoria della Riforma Cartabia, retroattività della legge più favorevole e principio di ragionevolezza.
Nel contributo allegato ho cercato di approfondire il significato sistematico dell’ordinanza, soffermandomi non soltanto sulla questione processuale, ma soprattutto sulle implicazioni costituzionali che emergono quando la permanenza della procedibilità d’ufficio rischia di sopravvivere alla stessa ragione che originariamente la giustificava.
Un tema tecnico, certamente. Ma anche una questione che riguarda il modo in cui l’ordinamento bilancia esigenze punitive, garanzie individuali e coerenza del sistema.

L’articolo è disponibile al seguente link:

https://www.dirittoegiustizia.it/dettaglio/15815149/violenza-sessuale-e-mutamento-del-regime-di-procedibilita-del-reato-connesso-la-cassazione-riapre-il-confronto-con-la-corte-costituzionale

Come sempre, saranno particolarmente graditi osservazioni, spunti critici e contributi al dibattito.

Ci sono questioni processuali che, a una prima lettura, sembrano riguardare soltanto un adempimento formale. Un deposito...
08/06/2026

Ci sono questioni processuali che, a una prima lettura, sembrano riguardare soltanto un adempimento formale. Un deposito. Un termine. Un mandato.
Poi ci si accorge che dietro quella formalità si nasconde una domanda molto più profonda.
L’ordinanza n. 20709/2026 della Prima Sezione penale della Cassazione, con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, affronta apparentemente il tema del mandato ad impugnare dell’imputato giudicato in assenza. In realtà, il problema è un altro: fino a che punto l’ordinamento può pretendere una manifestazione di volontà da parte di chi sostiene di non avere mai avuto una reale conoscenza del processo?
È uno di quei casi nei quali il diritto processuale mostra il proprio volto più autentico. Perché il processo non vive soltanto di regole. Vive anche di equilibri.
Da un lato vi è l’esigenza, certamente condivisibile, di evitare impugnazioni sganciate dalla volontà dell’imputato. Dall’altro vi è il rischio che un requisito formale finisca per impedire proprio il controllo sulla legittimità della dichiarazione di assenza.
Ed è qui che il dibattito diventa particolarmente interessante.
La questione non riguarda soltanto l’interpretazione dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Riguarda il modello di processo penale che stiamo costruendo dopo le riforme degli ultimi anni. Un modello nel quale efficienza e garanzie sono chiamate a convivere senza che l’una soffochi l’altra.
Personalmente ritengo che il vero pregio dell’ordinanza non sia soltanto quello di avere rimesso il contrasto alle Sezioni Unite. Il suo merito è aver riportato al centro una domanda che troppo spesso resta sullo sfondo: quando la forma processuale continua ad essere una garanzia e quando, invece, rischia di trasformarsi in una barriera?
Ho dedicato alcune riflessioni a questo tema nel contributo pubblicato oggi su Diritto & Giustizia.

https://www.dirittoegiustizia.it/dettaglio/15667169/mandato-ad-impugnare-dellimputato-assente-davanti-alle-sezioni-unite-quando-la-forma-processuale-incontra-il-diritto-alla-conoscenza-del-processo

Ci sono sentenze che, una volta lette, continuano a girarti in testa per ore.Non perché introducano principi rivoluziona...
30/05/2026

Ci sono sentenze che, una volta lette, continuano a girarti in testa per ore.
Non perché introducano principi rivoluzionari, ma perché costringono a tornare su una domanda fondamentale: che cosa rende davvero una persona figlia agli occhi dell’ordinamento?
La Cassazione, con la sentenza n. 15833/2026, affronta il delicato rapporto tra filiazione biologica, status giuridico e diritti successori, arrivando ad una conclusione che merita attenzione.
In un’epoca in cui il dato biologico sembra destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale, la Corte ricorda che nel diritto delle successioni il DNA, da solo, non basta. Al centro resta lo status di figlio, quale presupposto per l’acquisto dei diritti ereditari.
È una decisione che va oltre il caso concreto e che invita a riflettere sul significato giuridico dell’identità personale, sul valore delle scelte individuali e sul rapporto, non sempre coincidente, tra verità biologica e verità giuridica.
Ho provato a sviluppare alcune considerazioni su questa interessante pronuncia in una riflessione pubblicata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela.
Lascio qui sotto il link per chi avesse piacere di approfondire e, come sempre, di confrontarsi sul tema.

https://www.ordineavvocatigela.it/2026/status-filiationis-e-diritti-successori-la-cassazione-riafferma-la-centralita-dello-status-rispetto-al-dato-biologico/

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele N. 326
Gela
93012

Telefono

+393332402931

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Graziano Giuseppe Arancio pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Graziano Giuseppe Arancio:

Scelte rapide

Condividi