Studio Legale Graziano Giuseppe Arancio

Studio Legale Graziano Giuseppe Arancio Che vuol dire «grande avvocato»?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

04/04/2026

Per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede.

Piero Calamandrei - Elogio dei giudici

Buona Pasqua ⚖️

03/04/2026

Dall’“Osanna” al “Crocifiggilo”: la giustizia alla prova della volubilità del popolo

C’è qualcosa di profondamente inquietante – e, se devo essere sincero, anche un po’ scomodo da ammettere – nel passaggio che conduce dall’“Osanna” al “Crocifiggilo”. Non è solo una contraddizione narrativa. È una frattura antropologica. Una crepa che attraversa il tempo e arriva fino a noi, intatta.
All’ingresso in Gerusalemme la scena è, per così dire, “processionale”: i mantelli stesi, i rami tagliati, le voci che si sovrappongono fino a diventare coro. Non è solo entusiasmo religioso; è riconoscimento pubblico. È investitura sociale. La folla, e questo è il punto, attribuisce identità. Dice chi sei. “Questi è il profeta”. È una qualificazione collettiva, quasi una sentenza spontanea, pronunciata senza contraddittorio ma con la forza del numero.
Poi, pochi giorni dopo (ed è qui che il giurista, se è onesto, smette di leggere distrattamente), quella stessa folla si trova davanti al governatore. Cambia il contesto: non più la strada, ma il tribunale. Non più il grido spontaneo, ma la decisione formalizzata. E tuttavia, la struttura profonda è identica: ancora una volta è la massa che “decide” chi è quell’uomo.
Solo che questa volta la decisione è opposta.
La dinamica è inquietante proprio perché è lineare. Non c’è un salto logico. Non c’è una frattura evidente. C’è una continuità psicologica: la folla non cerca la verità, cerca una direzione. E quando questa direzione viene orientata – nel testo è chiarissimo: “i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla” – il giudizio si ribalta senza resistenza.
E qui, permettimi una notazione che esula dal commento religioso e entra nel cuore del diritto: questo è, in nuce, il problema della responsabilità collettiva e della suggestione.
Il governatore (Pilato) compie un gesto che, da giuristi, non possiamo non leggere in chiave simbolica: si lava le mani. È un tentativo – goffo, direi – di separare il potere dalla decisione. Come se la legittimazione proveniente dalla folla potesse sostituire il dovere di giudicare secondo giustizia. Come se il consenso potesse trasformarsi in criterio di verità.
Non funziona così. Non ha mai funzionato così.
E infatti la scena successiva lo dimostra con brutalità: la scelta tra Barabba e Gesù. Da un lato un “carcerato famoso” (il testo evangelico non ha bisogno di aggiungere altro), dall’altro un uomo contro il quale le accuse non trovano neppure risposta. Eppure la folla sceglie Barabba. Non per un ragionamento probatorio. Non per una valutazione delle prove. Ma perché è stata orientata.
Qui si apre una frattura che, se la osserviamo bene, non appartiene solo a duemila anni fa. È una frattura strutturale tra giustizia e percezione della giustizia.
Il diritto penale moderno, almeno nella sua aspirazione, nasce proprio per sottrarre la decisione alla volubilità del consenso. Il principio di legalità, il giusto processo, la presunzione di innocenza: sono tutti argini. Argini costruiti contro la pressione della folla. Contro il rischio che il giudizio diventi eco.
Eppure (ed è questo il punto che più mi interessa), questi argini non sono mai definitivi. Sono costruzioni fragili. Perché la materia che cercano di contenere – l’opinione collettiva – è per sua natura instabile.
Oggi non abbiamo più la piazza di Gerusalemme. O meglio: non solo. Abbiamo qualcosa di più veloce, più pervasivo, più immediato. Abbiamo piazze digitali in cui il tempo tra l’“Osanna” e il “Crocifiggilo” si è ridotto a poche ore, a volte a pochi minuti. La dinamica, però, è identica.
Prima si costruisce una figura. La si esalta, la si semplifica, la si trasforma in simbolo. Poi – basta poco, a volte un’informazione parziale, a volte una narrazione costruita – quella stessa figura viene demolita. Con la stessa intensità, con la stessa convinzione.
Non è cambiato molto. Direi quasi: non è cambiato nulla nella struttura profonda del fenomeno.
E qui il giurista non può limitarsi a una constatazione sociologica. Deve porsi una domanda più scomoda: quanto il sistema giudiziario è realmente impermeabile a questa dinamica?
Perché, a ben vedere, il rischio non è solo teorico. L’eco della folla – oggi mediatica – entra nei processi. Non formalmente, certo. Ma entra. Nella costruzione del caso, nella pressione sull’accusa, nella percezione dell’imputato. E talvolta – diciamolo senza ipocrisie – anche nella prudenza o nella rigidità del giudicante.
La scena evangelica, allora, smette di essere solo un racconto religioso. Diventa una lente. Ci costringe a guardare il rapporto tra potere, consenso e giustizia con un minimo di onestà intellettuale.
C’è un uomo che non risponde alle accuse. Non perché non abbia difese, ma perché – sembra quasi – rifiuta il gioco. E c’è un sistema che, incapace di sostenere il peso della decisione autonoma, si rifugia nel consenso. “Chi volete che io rimetta in libertà?”
È una domanda che, in un ordinamento giuridico maturo, non dovrebbe nemmeno essere posta.
E invece è proprio lì che si consuma il passaggio decisivo: la giustizia viene delegata. E nel momento in cui viene delegata alla folla, smette di essere giustizia.
Se dovessi sintetizzare (ma con cautela, perché semplificare qui è pericoloso), direi questo: il problema non è la cattiveria della folla. È la sua instabilità. La sua incapacità strutturale di mantenere un giudizio nel tempo senza essere influenzata.
E il diritto – quello serio, quello che studiamo e difendiamo – nasce esattamente per questo. Per opporsi a questa instabilità. Per dire, in sostanza: non basta essere in molti per avere ragione.

Il Venerdì Santo, letto così, diventa qualcosa di più di una commemorazione. Diventa un monito giuridico. Quasi una lezione di teoria generale del processo, se vogliamo dirla senza retorica.
Un uomo innocente può essere condannato nonostante l’assenza di prove, se il sistema cede alla pressione esterna. E il potere, anche quando “si lava le mani”, resta responsabile.
Questo, e qui chiudo, è forse il punto più attuale: la responsabilità non si dissolve nel consenso. Non si attenua perché “lo voleva il popolo”. Al contrario. Proprio quando il popolo è volubile, il diritto dovrebbe essere più fermo.
Altrimenti, la distanza tra Gerusalemme e oggi non è di duemila anni.
È di pochi passi.

Il Pubblico Ministero deve cercare anche prove a favore dell’indagato.Ma cosa succede se non lo fa? Davvero si può conte...
19/03/2026

Il Pubblico Ministero deve cercare anche prove a favore dell’indagato.
Ma cosa succede se non lo fa? Davvero si può contestare in Cassazione?

Questa decisione della Sezione VI Corte di Cassazione (sentenza n. 30196 del 4 luglio 2025) rompe un’aspettativa diffusa nella prassi difensiva.

L’indagato impugna un’ordinanza cautelare lamentando che il Pubblico Ministero non avrebbe sottoposto al GIP elementi favorevoli, in violazione degli artt. 358 e 291 c.p.p. La difesa insiste sulla decisività di tali elementi, ritenuti ignorati sia dal PM sia dal giudice del riesame. Il punto diventa centrale nel ricorso per cassazione.

La violazione del dovere del PM di svolgere indagini anche a favore dell’indagato è deducibile in Cassazione? E, soprattutto, è assistita da una sanzione processuale?
La Corte compie un passaggio netto: il dovere ex art. 358 c.p.p. esiste; tuttavia non è presidiato da alcuna sanzione processuale; la difesa dispone di uno strumento autonomo: le indagini difensive ex artt. 391-bis ss. c.p.p.; la valutazione sull’utilità di approfondire elementi favorevoli è rimessa al PM e implica apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità.

Da qui la conseguenza: la censura è inammissibile in Cassazione.

Il mancato svolgimento di indagini a favore dell’indagato da parte del PM: non determina nullità; non è sanzionato processualmente; non può essere dedotto in sede di legittimità.

Questo orientamento incide profondamente sulla strategia difensiva: confidare nell’iniziativa “imparziale” del PM è un errore; le indagini difensive diventano non solo facoltà, ma necessità strutturale; le doglianze su omissioni investigative devono essere giocate nel merito, non in Cassazione; impostare il ricorso su questo motivo espone a un rischio concreto di inammissibilità.

Se il controllo sulla completezza delle indagini non ha sanzione, la parità delle armi si sposta interamente sulla capacità della difesa di costruire prova.

La domanda, allora, è inevitabile: siamo ancora di fronte a un PM “organo di giustizia”, o a una parte che il sistema processuale ha scelto, consapevolmente, di non vincolare davvero?

Rileggo spesso le parole di Giorgio Gaber. “Io se fossi Dio preferirei essere truffato e derubato, e poi deriso e poi so...
15/03/2026

Rileggo spesso le parole di Giorgio Gaber.

“Io se fossi Dio preferirei essere truffato e derubato, e poi deriso e poi sodomizzato preferirei la più tragica disgrazia piuttosto che cadere nelle mani della giustizia.

Signori magistrati un tempo così schivi e riservati ed ora con la smania di essere popolari come cantanti come calciatori.
Vi vedo così audaci che siete anche capaci di metter persino la mamma in galera per la vostra carriera.

Io se fossi Dio
direi che è anche abbastanza normale
che la giustizia si amministri male
ma non si tratta solo di corruzioni vecchie e nuove…
È proprio un elefante che non si muove
che giustamente nasce sotto un segno zodiacale un po’‚ pesante
e la bilancia non l'ha neanche come ascendente.
Io se fossi Dio
direi che la giustizia è una macchina infernale.

È la follia, la perversione più totale
a meno che non si tratti di poveri ma brutti allora sì che la giustizia è proprio uguale per tutti”.

Fanno ancora male perché toccano un punto che il diritto conosce bene. La distanza tra l’idea di giustizia e il modo in cui la esercitiamo.
Chi studia il diritto costituzionale sa che la giustizia non vive nei palazzi. Vive nei limiti che la legge impone al potere. Senza quei limiti ogni sistema diventa pesante, lento, autoreferenziale.

La letteratura lo racconta meglio dei manuali.
Alessandro Manzoni, nei Promessi sposi, mostra giudici che si muovono dentro equilibri politici e paure personali. Non serve inventare molto. Basta osservare come funziona il potere quando nessuno lo controlla davvero.
Anche Leonardo Sciascia lo scrive con chiarezza. Nei suoi libri la giustizia perde credibilità quando diventa carriera, visibilità, appartenenza. In quel momento il cittadino smette di fidarsi. Non protesta. Si allontana.
Chi lavora ogni giorno in tribunale vede cose semplici. Processi che durano anni. Decisioni che cambiano radicalmente tra un grado e l’altro. Persone assolte dopo aver passato metà della vita sotto accusa. Non sono teorie. Sono fascicoli veri.
La Costituzione non chiede magistrati eroici. Chiede regole chiare. Responsabilità. Equilibrio tra i poteri. Tutto qui.
La letteratura serve proprio a questo. Ti ricorda che le istituzioni funzionano solo quando restano umane. Quando accettano il controllo. Quando non chiedono fede ma fiducia.

Il resto spetta a chi legge, ascolta e decide con la propria testa.

Quanto può spingersi una misura di prevenzione amministrativa prima di trasformarsi, di fatto, in una limitazione della ...
11/03/2026

Quanto può spingersi una misura di prevenzione amministrativa prima di trasformarsi, di fatto, in una limitazione della libertà personale?

È la domanda affrontata dalla sentenza n. 20/2026 della Corte costituzionale, che interviene sul cosiddetto “DASPO antirissa”. Una decisione destinata a incidere concretamente sul rapporto tra sicurezza pubblica e garanzie costituzionali.

Un procedimento penale davanti al Tribunale di Firenze porta a dubitare della legittimità dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017.
Questa norma consente al questore di vietare a determinati soggetti l’accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento, prevedendo sanzioni penali in caso di violazione.

Il giudice rimettente solleva la questione: fino a che punto questo divieto può essere imposto senza l’intervento di un giudice?

Quando una misura di prevenzione che limita la circolazione supera la soglia della semplice limitazione amministrativa e diventa, invece, una vera restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.?

La Corte applica un criterio sostanziale: non conta solo la forma del provvedimento, ma l’intensità delle limitazioni imposte.
Se la misura produce un effetto di isolamento o incide in modo quantitativamente significativo sulla libertà di movimento, entra nell’area dell’art. 13 Cost., che richiede la garanzia della riserva di giurisdizione.

Per questo la Corte distingue tra: il DASPO limitato a specifici locali, ritenuto compatibile con la Costituzione; il DASPO provinciale, che può estendersi a tutti i pubblici esercizi di un territorio e quindi comportare un’incidenza molto più gravosa.

Quando una misura di prevenzione incide in modo apprezzabile sulla libertà di movimento, non può restare nella sola sfera amministrativa: serve il controllo del giudice, perché la misura entra nell’ambito dell’art. 13 Cost.

Per operatori del diritto e amministrazioni emerge una linea chiara: non tutte le misure di prevenzione sono equivalenti; l’ampiezza territoriale e la gravità delle prescrizioni sono decisive; più la misura incide sulla vita quotidiana dell’individuo, più devono rafforzarsi le garanzie giurisdizionali.

In altre parole: la sicurezza urbana non può essere perseguita sacrificando il nucleo delle garanzie costituzionali.

Questa decisione segna un punto fermo: ma fino a che punto il legislatore potrà spingersi nell’anticipazione preventiva della tutela della sicurezza senza entrare nell’area della libertà personale?

11/03/2026

Quale Giudice,
il giorno di Ferragosto,
si recherebbe in ufficio
solo per firmare un ordine di scarcerazione
per non lasciare un giorno in più
in carcere un imputato
che ha finito di scontare
la propria pena.

Il GIUDICE LIVATINO.

La testimonianza di chi lo ha visto arrivare in Tribunale ad Agrigento il 15 agosto:
“Dottor Livatino, cosa ci fa qui oggi?
Non era in ferie?”

“Quest’uomo ha finito di pagare i suoi conti con la Giustizia e non merita di rimanere neppure un minuto in più in carcere”.

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