23/07/2024
Processo Gambirasio - accertamento tecnico ripetibile - nullità
Voglio discostarmi dall'agone mediatico di uno dei processi più seguiti nella storia italiana, sia per l'efferatezza del crimine e sia per il morboso interesse suscitato dalla triste vicenda.
Ripugna la coscienza di tutti che, ad esempio, la prima volta che si parla di OMICIDIO Gambirasio, lo si fa in un programma domenicale di intrattenimento di Licia Colò. Fu così che la mamma di Yara ne ebbe notizia.
Qui vorrei fare cenno, malgrado l'argomento richieda tomi di argomentazioni, all'accertamento tecnico ripetibile e il diritto alla prova.
Infatti, le censure a cura della difesa del Bossetti sono (giustamente a parere di chi scrive) fondate sulla violazione del PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO, nella parte in cui è stabilito che LA PROVA è utilizzabile dal giudice per fondare la propria decisione SOLO se assunta in contraddittorio tra le parti.
La difesa ha basato parte della impugnazione della sentenza di condanna, sul fatto che il test del DNA, prova fondamentale e posta a base dell'intera motivazione, è stato introdotto in dibattimento come accertamento tecnico NON RIPETIBILE.
Eppure l'art. 111 Cost. chiaramente stabilisce il principio del contradditorio alla base della decisione e l'imputato deve essere messo nella condizione di poter spiegare la propria difesa.
Peraltro, tutta la giurisprudenza della Consulta è orientata in tal senso, salvo alcune eccezioni come il mancato consenso dell'imputato (si sottrae ad esempio con un patteggiamento), o per accertata impossibilità oggettiva (intercettazioni) o per effetto di condotte illecite.
Ai sensi del 360 c.p.p., in caso di atti irripetibili che sono destinati ad acquisire valore probatorio nel successivo giudizio, ai sensi del comma 1, il pubblico ministero deve avvisare, senza ritardo, l'indagato, la persona offesa e i rispettivi difensori.
Ai sensi dell'art 360 c. 1 c.p.p. l'accertamento tecnico irripetibile è tale quando riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (es. l'esame balistico). L'atto è irripetibile dunque quando non si può rinviare perché non sarebbe possibile effettuarlo in condizione omogenee in dibattimento.
Il vero problema consiste nel definire ben l'ambito di cosa intende il legislatore per "atto non ripetibile". E la lettura non può che essere restrittiva ("tutte quelle prove che in una successiva assunzione non assicurerebbe la genuinità dell'elemento" (Cass. pen, sez. un., n. 41281/2006).
Nel caso Bossetti, il Prof. Casari (consulente del PM) ha espressamente affermato circa la ripetibilità del test del DNA effettuato e, stante anche le "originali" modalità di raccolta, la violazione al principio del contraddittorio e di quelli che ne derivano, SONO SUSSISTENTI.
Ricordo che sul punto, pende ricorso avanti la Corte di Strasburgo, sperando si faccia chiarezza sulla questione.
(fonti: riviste di settore - archivio Cassazione - etc.)
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ART. 360 – CODICE DI PROCEDURA PENALE
Accertamenti tecnici non ripetibili
Articolo 360 - codice di procedura penale
1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato (90) e i difensori (96, 101) del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233; att. 117).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti. (3)
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392, 393), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
4 bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa (1).
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis, (2) se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento (431, lett. c); att. 116, 117, 240 bis).