25/05/2021
COMUNIONE DEI BENI & ASSEGNO DIVORZILE
Quando il Giudice è chiamato a quantificare l’assegno di divorzio deve prendere in considerazione anche i beni accumulati dai coniugi in regime di comunione dei beni che poi sono diventai di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Può infatti accadere che in seguito allo scioglimento del matrimonio, uno dei coniugi abbia conseguito parte dei beni della comunione legale, accrescendo dunque il proprio patrimonio con conseguente (almeno potenziale) miglioramento delle sue condizioni economiche.
Tale fatto, dunque, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1178/2021 è rilevante ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, il quale mira ad un riequilibrio delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui marito e moglie, in sede di matrimonio, abbiano scelto il regime della comunione legale dei beni e, in seguito, decidano di acquistare una casa al mare. Tempo dopo, decidono di separarsi e divorziare.
Al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, l’immobile in questione viene destinato in via esclusiva alla moglie affinché vi trascorra le vacanze estive o lo possa locare per conseguire un reddito.
Il giudice, nel momento in cui è chiamato a determinare l’ammontare dell’assegno di divorzio dovuto dal marito alla moglie, deve prendere in considerazione anche l’arricchimento economico-patrimoniale che la moglie ha conseguito dalla divisione dei beni facenti parte della comunione legale.