Giurisprudenza Tributaria pro Contribuente - Avv. Bruno Maviglia

Giurisprudenza Tributaria pro Contribuente  - Avv. Bruno Maviglia Sentenze di merito e di legittimità favorevoli al Contribuente.

20/10/2024

PREAVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA

Il di di cui all’art. 77 coma 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973, va incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del una precisa e definitiva .
Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 Dlgs n. 546/1992. Quindi, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Ne discende che la mancata al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente

Cassazione Civile ordinanza n. 27000 del 17/10/2024

20/10/2024

MESSO: CONSEGNA AL , OBBLIGO INVIO .

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al , che viene eseguita dai comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia espressamente l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai commi 4 e 6, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa, ancorché "semplice" e non con avviso di ricevimento.

Cassazione Civile ordinanza n. 26807 del 15/10/2024

19/10/2024

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO-PRESCRIZIONE PRETESA TRIBUTARIA.

L’ eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.

L'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

In sintesi, dunque, la notifica dell’intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l’inizio dell’ esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.

Cassazione Civile Sezioni Unite ordinanza n. 26817 del 16/10/2024

15/10/2024

CASSAZIONE SEZIONI UNITE ORDINANZA N. 26776 DEL 15/10/2024

La Corte, a Sezioni Unite, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della l. n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

12/10/2024

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO: SI CALCOLA SOLTANTO IN MERITO ATTO IMPUGNATO ANCHE QUALORA SI ECCEPISCA OMESSA NOTIFICA ATTI PRESUPPOSTI

L'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
Nel caso di specie, la contribuente, con il ricorso proposto avverso l’iscrizione ipotecaria, ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento, oltre che per vizi suoi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva a seguito della mancata notificazione delle sottese cartelle.
La contribuente, al fine di determinare il valore della lite, avrebbe dovuto procedere alla somma degli importi dei tributi sottesi alle singole e sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’iscrizione ipotecaria, al netto delle sanzioni ed interessi. Ed in effetti correttamente ha calcolato il valore dell’iscrizione ipotecaria in € 31.043,41, su cui poi ha determinato l’importo del contributo unificato dovuto.
In quest’ottica, pretendere di calcolare il c.u. anche sul valore delle sei cartelle di pagamento sottese comporterebbe una duplicazione della richiesta contributiva.

Cassazione Civile ordinanza n. 26439 del 10/10/2024

13/09/2024

BUONI FRUTTIFERI POSTALI

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.

Cassazione Civile ordinanza n. 24569 del 13/09/2024

12/09/2024

ROTTAMAZIONE QUATER

Va affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta".

Cassazione Civile ordinanza n. 24431 del 11/09/2024

10/09/2024

INAMMISSIBILITA' RICORSO PER CASSAZIONE

Il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. n. 21831del 2021) essendo infatti privo di efficacia normativa e nemmeno richiamato dall’art. 366 c.c., il quale individua quali requisiti necessari del ricorso: l’indicazione delle parti, della sentenza o della decisione impugnata, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto, la specifica indicazione dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevanti degli stessi.

Cassazione Civile ordinanza n. 24157 del 09/09/2024

07/09/2024

INAMMISSIBILITA' RICORSO CASSAZIONE

La notificazione di un'impugnazione equivale, sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione.
Non risulta dalla sentenza di revocazione che sia stata disposta la sospensione del termine per ricorrere in cassazione e, dunque, per la tempestività del ricorso, occorre avere riguardo all'osservanza del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale il termine per proporre impugnazione è di sessanta giorni.
Nel caso di specie il ricorrente ha notificato il ricorso per revocazione ordinario in data 25 maggio 2022, mentre ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza in data 8 ottobre 2022, quando ormai era scaduto il termine di giorni 60 di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

Da quanto sopra esposto il ricorso è originariamente inammissibile, in quanto non proposto tempestivamente.

Cassazione Civile ordinanza n. 24041 del 06/09/2024

06/09/2024

(Alla cortese attenzione dei Collegi tributari che ancora si ostinano a ritenere non applicabili gli artt. 24 e 46 D.P.R. n. 602/1973 ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE)

INCOMPETENZA TERRITORIALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

La Suprema Corte, a seguito di attenta disamina dell’art. 1 comma 3 DL 193/2016: «L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (rientrando, quindi, anche gli artt. 24 e 46 D.P.R. n. 602 del 1973) nonché dell’art. 4 Dlgs 546/1992, ha statuito che l’ intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall’ ufficio provinciale di Agenzia delle entrate riscossione ove il contribuente ha il domicilio fiscale.

…Il ricorso è fondato -non essendo contestato che l'atto impugnato sia stato emesso da un ufficio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che non si trovava nella circoscrizione in cui ha sede la società contribuente - deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di intimazione…

Cassazione Civile ordinanza n. 23889 del 05/09/2024

03/09/2024

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N. 23478 DEL 02/09/2024

In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte" (Sez. 5,n. 2868 del03/02/2017, Rv.642888-01).

L'insegnamento - che merita di essere espressamente ribadito - è ovviamente applicabile anche alla notifica della cartella di pagamento.

02/09/2024

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N.23329 DEL 29/08/2024

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante.

Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore - così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento - ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata.

Indirizzo

Via F. A. Astore N. 7
Casarano
73042

Orario di apertura

Lunedì 15:30 - 19:00
Martedì 15:30 - 19:00
Mercoledì 15:30 - 19:00
Giovedì 15:30 - 19:00
Venerdì 15:30 - 19:00

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