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Studio Loria Pasquale Dottore Commercialista - Revisore dei Conti - Revisore Enti Locali

22/09/2026

RATEIZZAZIONE E CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA

La richiesta di rateizzazione di una somma iscritta a ruolo non vale, per ciò solo, quale acquiescenza alla pretesa. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25516 del 18 settembre 2026, la CORTE DI CASSAZIONE, torna nuovamente sulla vicenda.
Ci sono due distinti piani sui quali porre la questione.
Da un lato vi è la scelta del contribuente di regolare, anche mediante dilazione, gli effetti della riscossione; dall’altro resta la questione relativa alla regolarità della pretesa tributaria. La prima scelta, non comporta necessariamente rinuncia al seconda. La rateizzazione può produrre effetti propri, anche sul piano della prescrizione, ma non consente di desumere, in assenza di una inequivoca manifestazione di volontà, la rinuncia del contribuente a contestare quanto richiesto dall’ente impositore.
Nella gestione del contenzioso tributario, infatti, la tutela del contribuente passa spesso proprio dalla capacità di gestire gli effetti immediati della riscossione senza pregiudicare le ragioni che attengono alla legittimità della pretesa.

02/09/2026

RINUNCIA ALL'EREDITÀ: IL FISCO NON PUÒ RIVALERSI SUL RINUNCIANTE

Con la sentenza n. 24651 del 14 agosto 2026 la Cassazione torna su un punto che continua a generare contenzioso: chi risponde dei debiti tributari del defunto?

La risposta passa da una distinzione civilistica elementare ma spesso trascurata negli atti impositivi: chiamato all'eredità ed erede non sono la stessa cosa. L'apertura della successione non produce l'acquisto automatico dell'eredità; occorre l'accettazione, espressa o tacita. E la rinuncia, ex art. 521 c.c., opera retroattivamente: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato.

Da qui il principio affermato dalla Corte: la definitività dell'avviso di accertamento non può trasformare in debitore chi non ha mai assunto la qualità di erede, neppure quando l'atto sia stato notificato dopo l'apertura della successione e non impugnato.

Tre corollari utili in difesa:

▪️ la presentazione della dichiarazione di successione non vale accettazione;
▪️ la rinuncia è efficace anche se intervenuta dopo il decorso del decennio, valendo allora a confermare che accettazione non vi è mai stata;
▪️ l'onere della prova grava sull'Amministrazione, che dovrà dimostrare l'avvenuta accettazione o l'inefficacia della rinuncia.

Il Fisco non resta privo di tutela: l'art. 524 c.c. gli consente di farsi autorizzare ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante, per soddisfarsi sui beni ereditari.

E se l'eredità viene accettata? Restano dovuti imposte e interessi, ma non le sanzioni: sono intrasmissibili agli eredi ex art. 8 d.lgs. 472/1997, in ossequio al principio di personalità.

17/08/2026

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