28/01/2025
“CRAM DOWN” FISCALE E PREVIDENZIALE
Il Tribunale di Cagliari – Sezione Procedure Concorsuali, con sentenza dell’8 novembre 2024, ha omologato forzosamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) presentato da una società in crisi nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione in parola rappresenta l’applicazione pratica e positiva del c.d. “cram down” fiscale e previdenziale, relativo all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La normativa di riferimento è data dagli artt. 57 e 63 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). In particolare, l’art. 63, che disciplina, appunto, il cd cram down fiscale e previdenziale, CONSENTE AL TRIBINALE DI OMOLOGARE FORZOSAMENTE UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI ADESIONE DEI CREDITORI PUBBLICI, purché la proposta di soddisfazione sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
**Cfr.: M. MANDICO: Omologa forzosa degli accordi di ristrutturazione dei debiti: prevalenza della continuità aziendale e dell’interesse concorsuale sul dissenso dei creditori pubblici, nota a Trib. Ancona, Sez. II, 15 maggio 2024, sempre su www.dirittodelrisparmio.it.