Studio Legale Votta

Studio Legale Votta Fondato nel 2004 dall'avvocata Maria Teresa Votta, lo Studio Legale Votta nasce con una scelta chiara: tutelare la persona e i suoi diritti fondamentali

Violazione del consenso informato e prova.Quando un paziente lamenta di non essere stato adeguatamente informato prima d...
24/07/2026

Violazione del consenso informato e prova.

Quando un paziente lamenta di non essere stato adeguatamente informato prima di un intervento si apre una questione che non riguarda solo il rapporto di fiducia tra medico e paziente, ma ha conseguenze concrete sul piano del risarcimento del danno.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti fondamentali.

L'onere della prova spetta al medico. Se il paziente contesta la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione, sono il sanitario e la struttura a dover dimostrare di aver fornito un'informazione completa, chiara e comprensibile. La firma di un modulo prestampato e generico non è sufficiente a fornire detta prova.

Il danno non è automatico (in re ipsa).

La violazione dell'obbligo informativo non comporta di per sé il diritto al risarcimento. Il paziente deve allegare e dimostrare le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite, che possono consistere nella sofferenza soggettiva, nell'angoscia conseguenza della limitazione della libertà di scelta.

In caso di violazione del diritto ad autodeterminarsi nelle proprie scelte terapeutiche, non è necessario dimostrare che si sarebbe rifiutato l'intervento. .

La situazione cambia quando è in gioco anche un danno alla salute.

Ho approfondito questi temi nel nuovo articolo sul blog, con i riferimenti alla giurisprudenza più recente.

Se volete approfondire questo tema, ecco il link all'articolo del mio blog

https://studiolegalevotta.it/blog/responsabilita-medica/414/

Ancora sul consenso informatoQuando la violazione del consenso informato dà diritto al risarcimento del danno?La rispost...
12/07/2026

Ancora sul consenso informato

Quando la violazione del consenso informato dà diritto al risarcimento del danno?

La risposta dipende da un elemento chiave: cosa avrebbe scelto il paziente se fosse stato correttamente informato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione distingue due scenari principali — consenso presunto e dissenso presunto — con conseguenze molto diverse sul piano risarcitorio.

Ho approfondito il tema in un nuovo articolo sul mio blog.

Di seguito il link:

La violazione dell'obbligo di informare il paziente non dà luogo automaticamente a un risarcimento. La giurisprudenza distingue due scenari principali: quello in cui il paziente, se correttamente informato, avrebbe comunque acconsentito all'intervento, e quello in cui avrebbe rifiutato o scelto un ...

Trasfusioni infette e responsabilità del Ministero della Salute: nesso causale e colpa non sono da confondere.Uno dei pu...
16/05/2026

Trasfusioni infette e responsabilità del Ministero della Salute: nesso causale e colpa non sono da confondere.

Uno dei punti più complessi nei giudizi risarcitori per danni da emotrasfusione riguarda la distinzione tra nesso causale e colpa.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del Ministero della Salute può sussistere anche per trasfusioni avvenute in epoche in cui il virus non era ancora stato identificato scientificamente.
Nel mio nuovo articolo sul blog ho cercato di spiegare perché questa distinzione tecnica è così importante sul piano pratico e processuale.

In materia di trasfusioni infette, nesso causale e colpa sono due profili distinti dell’illecito civile. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del Ministero della Salute può essere riconosciuta anche per trasfusioni avvenute prima dell’identificazione scientifica dei virus responsabi...

Trasfusioni infette: indennizzo e risarcimento del danno.Chi ha contratto infezioni a seguito di trasfusioni o utilizzo ...
27/04/2026

Trasfusioni infette: indennizzo e risarcimento del danno.

Chi ha contratto infezioni a seguito di trasfusioni o utilizzo di emoderivati può accedere a specifiche forme di tutela.

Accanto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 di cui ho già parlato, è possibile agire per ottenere il risarcimento integrale del danno subito.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i termini di prescrizione, che iniziano a decorrere dal momento in cui si acquisisce consapevolezza del nesso tra malattia e trasfusione.

In questo articolo sono illustrati i principali passaggi e le questioni più rilevanti.

Le persone contagiate da HIV o epatite attraverso trasfusioni di sangue o emoderivati infetti hanno diritto non solo all'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ma anche al risarcimento integrale del danno. Si tratta di due strumenti distinti, soggetti a termini diversi per natura e discipl...

Le infezioni da trasfusioni e da somministrazione di emoderivati possono dare diritto a uno specifico indennizzo previst...
18/04/2026

Le infezioni da trasfusioni e da somministrazione di emoderivati possono dare diritto a uno specifico indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992.

In questo articolo sono riassunti i principali requisiti e la procedura per presentare la relativa domanda.

In questo articolo vengono illustrati i presupposti e la procedura per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore dei soggetti danneggiati da vaccini, trasfusioni o somministrazione di emoderivati.

HOSPICE E CURE PALLIATIVEPermanenza e trasferimento in RSAAccade frequentemente che a pazienti affetti da patologie onco...
24/03/2026

HOSPICE E CURE PALLIATIVE
Permanenza e trasferimento in RSA

Accade frequentemente che a pazienti affetti da patologie oncologiche in fase terminale, ricoverati in Hospice, venga proposto il trasferimento in RSA con richiesta di pagamento della retta da parte della famiglia, soprattutto quando le condizioni cliniche risultano “stabilizzate”.

Ma stabilizzazione clinica non equivale a cessazione del diritto alle cure palliative.

La legge n. 38/2010 riconosce il diritto alle cure palliative come diritto fondamentale della persona, tutelato dagli artt. 2 e 32 della Costituzione.

Il DPCM 12 gennaio 2017 (art. 31) prevede che, nella fase terminale della vita, tali cure siano garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi integralmente gratuite.

Ne consegue che:

• il paziente ha diritto a permanere in Hospice senza limiti temporali legati a valutazioni organizzative;

• l’eventuale trasferimento in RSA è legittimo solo se vengono garantite le medesime cure palliative;

• in presenza di bisogni sanitari complessi, la retta non può essere posta a carico della famiglia.

Il diritto alle cure non cambia a seconda del luogo in cui vengono erogate, ma dai bisogni del paziente.

Approfondimento completo sul nostro blog:

Quanto può restare in Hospice un malato terminale? Può essere trasferito in RSA con costi a carico della famiglia? La legge riconosce il diritto alle cure palliative come un diritto fondamentale, non a tempo, ma legato ai bisogni del paziente.

L’Italia ripudia la guerraIl 2 giugno 1946 gli italiani elessero i componenti dell’Assemblea Costituente cui venne affid...
09/03/2026

L’Italia ripudia la guerra

Il 2 giugno 1946 gli italiani elessero i componenti dell’Assemblea Costituente cui venne affidato il compito di scrivere e approvare la Costituzione della Repubblica.

All’interno dell’Assemblea fu istituita una Commissione composta da 75 membri – la cosiddetta Commissione dei 75 – incaricata di redigere il progetto della nuova Carta costituzionale.
La Commissione scelse tra i suoi componenti un Presidente, Meuccio Ruini, grande giurista perseguitato dal regime fascista.

Il 6 febbraio 1947 Ruini presentò all’Assemblea Costituente il progetto di Costituzione, pronunciando parole che esprimevano con grande chiarezza la rottura con il passato fascista:

“Liberata da un regime funesto di servitù, ritemprata dalle forze vive della Resistenza e del nuovo ordine democratico, l’Italia ha ripreso il suo cammino di civiltà e si è costituita a Repubblica, sulle basi inscindibili della democrazia e del lavoro.”

Nel suo discorso Ruini affermò con altrettanta chiarezza il ripudio di ogni nazionalismo aggressivo e della guerra come strumento di dominio sugli altri popoli:

“... Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista, l’Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Stato indipendente e libero, l’Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra Costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell’Italia: il rispetto dei valori internazionali ....”

Da queste parole nasce il principio poi codificato nell’articolo 11 della Costituzione, che, al primo comma, afferma:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”

Il ripudio, parola preferita dai Costituenti a rinuncia, riguarda dunque le guerre di aggressione, non il diritto di difesa dello Stato né, in alcune circostanze, le missioni umanitarie.

Ebbene, ogni scelta che coinvolga l’Italia in un conflitto armato, anche in via indiretta tramite l’uso delle basi militari presenti sul nostro territorio, dovrà confrontarsi con questo principio fondamentale e con le parole pronunciate da Meuccio Ruini nel febbraio del 1947, quando spiegò il senso profondo dell’articolo 11: costruire un ordinamento fondato sulla solidarietà tra i popoli e sulla pace.

L’articolo 11 della Costituzione non è una formula retorica, ma contiene due dei principi fondamentali su cui si fonda l’identità democratica della Repubblica: il ripudio della guerra e la cooperazione internazionale.

Caduta di un'anziana in Casa di Cura: quando la R.S.A. è responsabile del decesso.(Tribunale di Venezia 01/01/2026 n. 1)...
06/03/2026

Caduta di un'anziana in Casa di Cura: quando la R.S.A. è responsabile del decesso.
(Tribunale di Venezia 01/01/2026 n. 1)

Una caduta in casa di riposo non è inevitabile.

Quando una struttura accoglie una persona anziana e fragile assume un preciso obbligo di vigilanza e di protezione nei suoi confronti.

In una recente decisione il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilità di una RSA per la morte di un’anziana signora caduta dalla carrozzina mentre si trovava da sola nella sua stanza.

Il personale in servizio non aveva posizionato il tavolino di contenimento prescritto dal medico della struttura.

La caduta ha provocato alla donna una grave emorragia cerebrale che l’ha portata al decesso.
Secondo il Tribunale di Venezia la struttura non aveva adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’evento.

Le case di riposo hanno un preciso obbligo di custodia e vigilanza nei confronti degli ospiti più fragili.
La violazione di questo obbligo può comportare una responsabilità della struttura con conseguente diritto al risarcimento dei danni per i familiari.



Soccorso in mare e diritti fondamentali della personaIl caso della nave Ugo Diciotti(Cass. civile Sezioni Unite  06.03.2...
06/03/2026

Soccorso in mare e diritti fondamentali della persona
Il caso della nave Ugo Diciotti
(Cass. civile Sezioni Unite 06.03.2025 n. 5992)

Nel 2018 177 migranti rimasero per dieci giorni a bordo della nave della Guardia Costiera Ugo Diciotti dopo essere stati soccorsi in mare.

Dieci giorni senza un provvedimento che giustificasse la limitazione della loro libertà personale.

La vicenda è arrivata fino alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che, lo scorso marzo, hanno affermato un principio chiaro: quando l’azione di governo incide sui diritti fondamentali della persona, non può essere qualificata come atto politico e dunque sottratta al controllo del giudice.

La libertà personale è tutelata dall’art. 13 della Costituzione e costituisce un diritto inviolabile dell’uomo.

I diritti inviolabili della persona non sono concessioni dello Stato, ma preesistono alla sua costituzione e ci vengono riconosciuti per il solo fatto di essere degli esseri umani.

Anche nei momenti di maggiore tensione politica, l’azione pubblica deve restare all’interno del perimetro costituzionale che delimita il potere degli apparati dello Stato.

L’obbligo di soccorso in mare, sancito dal diritto internazionale, non deve mai essere subordinato a logiche di opportunità politica.

Quando i confini al potere dello Stato posti dalla Costituzione vengono superati, il controllo del giudice non è un ostacolo alla politica, è una garanzia per tutti noi

👶🏻💔 Morte del neonato appena nato  e risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.(Cass. 06.10.2025 n. 26826...
18/02/2026

👶🏻💔 Morte del neonato appena nato e risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
(Cass. 06.10.2025 n. 26826)

📍 Vicenda accaduta presso l’Ospedale Rummo di Benevento.

🏥 I FATTI

⏳ 41ª settimana di gravidanza, parto ormai imminente.
🚨 La madre in Ospedale segnala assenza di movimenti fetali e chiari segni di sofferenza.
❌ I sanitari non intervengono tempestivamente con taglio cesareo.
🕊️ La bambina muore 30 minuti dopo la nascita per grave asfissia perinatale.
👨‍👩‍👧 I genitori, anche in rappresentanza dei due figli nati dopo il tragico evento, e i nonni (materni e paterni), agiscono per il risarcimento.
⚖️ Il Tribunale di Benevento riconosce la responsabilità dell’Ospedale e liquida:

- € 165.000 a ciascun genitore
- € 24.000 a ciascun nonno
- nulla ai figli nati successivamente all’evento tragico

📉 La Corte d'Appello di Napoli dimezza gli importi.

📌 La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e qualifica il danno come danno da perdita del rapporto parentale.

📚 IL PRINCIPIO DI DIRITTO
La Cassazione richiama:
📜 artt. 2, 29 e 30 Cost.
📖 art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

💡 La relazione genitoriale nasce già durante la gestazione.
Non è solo un legame biologico, ma un rapporto affettivo che prende forma prima della nascita.
La morte del feto: incide sull’identità dei genitori, determina un dolore profondo e irreversibile che cambia l’esistenza, integra un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale.

🧭 Questo arresto giurisprudenziale afferma un principio di grande rilievo: la tutela della famiglia e della relazione genitore-figlio non inizia con la nascita, ma si radica già nel percorso della gravidanza.

✉️ Se vuoi approfondire temi di responsabilità sanitaria e risarcimento del danno, scrivimi.

https://studiolegalevotta.it/blog/responsabilita-medica/morte-del-neonato-o-del-feto-quando-esiste-il-risarcimento-per-responsabilita-medica/

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