24/07/2026
Violazione del consenso informato e prova.
Quando un paziente lamenta di non essere stato adeguatamente informato prima di un intervento si apre una questione che non riguarda solo il rapporto di fiducia tra medico e paziente, ma ha conseguenze concrete sul piano del risarcimento del danno.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti fondamentali.
L'onere della prova spetta al medico. Se il paziente contesta la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione, sono il sanitario e la struttura a dover dimostrare di aver fornito un'informazione completa, chiara e comprensibile. La firma di un modulo prestampato e generico non è sufficiente a fornire detta prova.
Il danno non è automatico (in re ipsa).
La violazione dell'obbligo informativo non comporta di per sé il diritto al risarcimento. Il paziente deve allegare e dimostrare le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite, che possono consistere nella sofferenza soggettiva, nell'angoscia conseguenza della limitazione della libertà di scelta.
In caso di violazione del diritto ad autodeterminarsi nelle proprie scelte terapeutiche, non è necessario dimostrare che si sarebbe rifiutato l'intervento. .
La situazione cambia quando è in gioco anche un danno alla salute.
Ho approfondito questi temi nel nuovo articolo sul blog, con i riferimenti alla giurisprudenza più recente.
Se volete approfondire questo tema, ecco il link all'articolo del mio blog
https://studiolegalevotta.it/blog/responsabilita-medica/414/