17/10/2026
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI OLTRE LA MAGGIORE ETÀ: LA REGOLA DELL’INDIPENDENZA ECONOMICA
Tra le convinzioni più radicate e fuorvianti nella crisi della famiglia vi è quella secondo cui il compimento del diciottesimo anno di età segni automaticamente il termine dell’obbligo genitoriale di mantenimento.
Nel nostro ordinamento giuridico la realtà è diametralmente opposta: la maggiore età attribuisce la piena capacità di agire, ma non estingue affatto il dovere di cura, istruzione ed educazione posto a carico di entrambi i genitori dagli artt. 30 della Costituzione e 315-bis e 337-septies del Codice Civile.
La regola fondamentale è chiara: l’obbligo di mantenimento perdura fino al raggiungimento di una reale, effettiva e stabile indipendenza economica da parte del figlio.
Tuttavia, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha tracciato confini precisi, distinguendo la doverosa solidarietà familiare da forme di ingiustificato parassitismo.
1. Il diritto al sostegno durante gli studi e l'avviamento professionale
Il figlio maggiorenne ha pieno diritto a percepire l’assegno di mantenimento qualora sia impegnato con profitto e regolarità:
nel completamento del percorso di studi superiori o accademici;
nella formazione post-universitaria, tirocini o abilitazioni professionali;
nell’acquisizione di specifiche competenze volte all'inserimento nel mondo del lavoro.
In questo quadro, il genitore ha il dovere di assecondare le inclinazioni e le aspirazioni naturali della prole, garantendo le risorse necessarie per condurre a termine il ciclo formativo.
2. Il principio di autoresponsabilità: il mantenimento non è una rendita vitalizia
La Corte di Cassazione ha chiarito che il mantenimento non può trasformarsi in una garanzia previdenziale a vita. Concluso il percorso formativo (o trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale gli studi avrebbero dovuto essere ultimati), scatta a carico del figlio l’onere di attivarsi diligentemente:
Dimostrazione dell'impegno attivo: spetta al figlio maggiorenne provare di essersi attivato fattivamente per reperire un’occupazione (attraverso l'invio di curricula, la partecipazione a concorsi, bandi o colloqui di lavoro).
Decadenza dal beneficio per inerzia o ingiustificato rifiuto: l’inerzia colpevole, la disoccupazione passiva o il rifiuto non motivato di opportunità lavorative congrue e dignitose determinano la cessazione del diritto al mantenimento. Il diritto non tutela l’attesa sine die del "lavoro ideale".
L’età come indice sintomatico: con il progredire dell’età anagrafica (orientativamente oltre i 28-30 anni), l'affidamento sull'aiuto economico dei genitori deve cedere il passo all'esigenza di autosostentamento, anche mediante l’accettazione di impieghi non strettamente aderenti al titolo di studio conseguito.
3. Il rigore procedurale: mai sospendere i versamenti di propria iniziativa
Un principio cardine che ogni genitore obbligato deve tenere a mente: l'autosufficienza economica del figlio non autorizza l'autosospensione dei pagamenti.
Anche qualora il figlio abbia trovato un impiego stabile o dimostri palese disinteresse lavorativo, il provvedimento giudiziale (o l'accordo di separazione omologato) conserva piena efficacia esecutiva. Interrompere unilateralmente il versamento espone il genitore a gravi conseguenze:
all'immediata notifica di atti di precetto, pignoramenti presso terzi e azioni esecutive;
a possibili risvolti di natura penale (art. 570 e 570-bis c.p.).
La cessazione o la riduzione dell’assegno deve essere sempre formalmente richiesta al Tribunale competente attraverso un procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio (art. 473-bis.29 c.p.c.), allegando la prova documentale del mutamento sostanziale della situazione economica.
Accompagnare i figli verso l'autonomia è il fine ultimo della funzione genitoriale. Il diritto di famiglia assicura protezione e tutela durante la crescita, ma richiama ciascuno all'assunzione delle proprie responsabilità morali, civili e giuridiche.
Avv. Rosa Frullone
Avvocato Cassazionista – Specialista in Diritto di Famiglia, della Persona e dei Minori
Corso Europa 219, Avellino
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