05/10/2026
La contiene svariate modifiche proposte da .
Si pensi alla , finalmente parificata a 18 mesi anche nelle Avvocature degli Enti Pubblici.
Ma la novità maggiore è contenuta nel riformulato art. 33, il cui comma 3 va nella direzione impressa.
I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.9 d.l. 24-6-2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L.11-8-2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli emolumenti indiretti o differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.
Se sono ELEMENTO FONDAMENTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, la Cassazione, con la sua astrusa ordinanza , non ha più ragione di esistere.
Una novità ottenuta dal libero foro, ma che ci riguarda, è l’impossibilità di fare avvocature uniche tra più enti.
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Riassumendo, le novità per gli avvocati pubblici sono:
1) compensi sono trattamento fondamentale economico;
2) pratica di 18 mesi;
3) vietati uffici legali unici